Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20390 del 26/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10036-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SERVIZI CONTABILI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA
262, presso lo studio dell’avvocato MARSICO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato STASI ALESSANDRA;
avverso la sentenza n. 2457/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
18/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla SERVIZI CONTABILI s.r.l. contro l’avviso di accertamento IVA per l’anno 2010.
Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la società contribuente.
Con apposita istanza, la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, da cui risulta che nulla è dovuto per la definizione della controversia.
Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019