Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20390 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7567/2014 proposto da:

SILVER SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo

studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE CALANDRUCCIO giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RISORSE SPA, in persona del legale rappresentante Dr. PA.MA.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIZZO 72, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI REHO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 580/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LILIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MARIO NUZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 5 febbraio 2013, ha confermato la decisione di primo grado con la quale la Silver Srl è stata condannata, quale azienda utilizzatrice, al pagamento nei confronti della Risorse S.p.A., fornitrice, della somma di Euro 6.513,51 per inadempimento all’obbligo di rimborsare alla fornitrice tutte le somme che quest’ultima aveva versato a titolo retributivo per due unità di forza lavoro, sulla base di due contratti di fornitura di lavoro temporaneo, rispettivamente conclusi in data (OMISSIS) fino a tutto il (OMISSIS).

Avverso detta decisione propone ricorso la società Silver Srl e presenta successiva memoria.

Resiste con controricorso la Risorse S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con motivo 3.1.1 e 3.1.2 (si riporta la numerazione utilizzata dalla ricorrente) si denunzia violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello non ha affrontato il tema della risoluzione consensuale tacita per effetto della mancata fornitura della prestazione immediatamente dopo la richiesta di risoluzione del contratto da parte della Silver,di cui al fax (OMISSIS), fondando il convincimento solo sul contenuto del fax della società Risorse del (OMISSIS).

2. Con motivo 3.1.2 si denunzia violazione degli artt. 1325 e 1372 c.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha ritenuto implicitamente che la risoluzione del contratto dovesse rivestire forma scritta, quando nessuna norma prevede a pena di nullità la forma scritta per la risoluzione di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

3.Con il motivo 3.2 si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1463 e 1256 c.c..

Secondo la ricorrente il giudice d’appello ha errato nel ritenere che la perdita della disponibilità della struttura produttiva non sia elemento sufficiente a configurare l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile.

4. I motivi suelencati si esaminano congiuntamente e devono dichiararsi inammissibili in quanto nella sostanza la società ricorrente non individua nessuna effettiva violazione delle norme indicate nella intestazione dei motivi,ma denunzia un vizio di motivazione nella vigenza della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5.

La Corte di appello ha ritenuto che la risposta della società Risorse del (OMISSIS), dopo la comunicazione del (OMISSIS) con cui la società Silver aveva richiesto l’anticipata risoluzione del contratto per cessazione della produzione dei manufatti in vetroresina, non costituiva accettazione della risoluzione anticipata.

Infatti la società Risorse aveva risposto alla Silver solo che, secondo le condizioni generali del contratto di fornitura, essa avrebbe continuato a fatturare le ore ordinarie di lavoro, in quanto il lavoratore aveva diritto al mantenimento della retribuzione.

I giudici di merito hanno ritenuto, inoltre, che non sussistevano i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione, sul rilievo che la decisione del consiglio di amministrazione della società Silver dell'(OMISSIS), di sospensione dell’attività di produzione a causa dell’inizio di un giudizio penale, poteva con la dovuta diligenza professionale essere prevista dalla società Silver anche quando, in data (OMISSIS), essa aveva stipulato con la società Risorse il contratto di lavoro temporaneo per due unità.

La società ricorrente contesta tali accertamenti in fatto,vale a dire la ritenuta mancata risoluzione tacita dei rapporti di lavoro e la valutazione della non sussistenza di fatti sopravvenuti e imprevedibili idonei a cagionare l’interruzione dell’attività di produzione.

5. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 5-2-2013 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 La società ricorrente formula le censure di vizio di motivazione al di fuori dalle ipotesi previste da modello legale dell’art. 360, n. 5 vigente.

6. Con il motivo 3.3 si denunzia violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 5, lett. f; dell’art. 2120 c.c., nonchè violazione falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Gomma Plastica e Industria; violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132, comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att., ex art. 360. n. 4; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5.

La ricorrente afferma che nella retribuzione lorda mensile erano compresi anche i ratei di 13^, TFR e delle ferie non godute e di conseguenza con la pagamento della somma lorda mensile la Silver aveva ottemperato all’obbligo di rimborsare all’impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziale da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo.

7. Il motivo è inammissibile in quanto la denunzia di violazione delle norme indicate non risulta proposta con l’atto di appello ed introduce questioni nuove, mentre la denunzia di vizio di motivazione è inammissibile perchè formulata al di fuori del modello legale dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente.

Infatti la Corte di appello, per il lavoratore A.G., ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto al lavoratore oltre alla retribuzione lorda per il mese di ottobre 2003, il rateo maturato di 13^, TFR e ferie non godute, tenendo conto di tutto il periodo di vigenza del rapporto di lavoro dal (OMISSIS) alle dimissioni del (OMISSIS).

Il motivo introduce una questione nuova,in quanto con l’atto di appello la società Silver aveva dedotto solo un errore di calcolo circa l’importo del TFR della 13^ delle ferie non godute maturate con riferimento al solo mese di (OMISSIS). Oggi con il motivo di ricorso deduce tardivamente la questione che i ratei 13^, TFR e ferie non godute erano stati corrisposti mensilmente.

8. Con il motivo 3.4 si denunzia violazione egli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo è infondato in quanto le spese sono state attribuite rispettando il principio della soccombenza.

9. Sono stati inoltre proposti motivi di ricorso in via subordinata. Il ricorrente denunzia ancora violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il ricorrente che contraddittoriamente la Corte d’appello da una parte ha ritenuto che non sussista il diritto al compenso per il mese di ottobre e successivamente ha concluso in senso opposto.

10. Il motivo è inammissibile perchè censura la motivazione senza rispettare la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., c.p.c..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.


La Corte rigetta il ricorso a condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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