Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2039 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2039 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 9630-2012 proposto da:
MERCOGLIANO SRL IN LIQUIDAZIONE 033913919210 in persona
del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio
dell’avvocato LA VIA ALESSANDRA, rappresentata e difesa
dagli avvocati MARINO AURELIO, SCALA ANGELO, giusta
procura speciale a margine del ricorso per regolamento
di competenza;
– ricorrente contro

CREDITO EMILIANO SPA;
– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. 7187/2011 del TRIBUNALE di
NOLA del 6.3.2012, depositata il 07/03/2012;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. CARMELO SGROI.

9630/2012

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 380 bis e 360 bis cod. proc. civ.,
in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 9630 del 2012

Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza Mercogliano s.r.1., affidandosi ad
un unico motivo, con il quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 19,
20, 29, 38 cpc, 117 del D.Lgs. 385 del 1993, 1325, n. 4, 1350, n. 13, 1418, co. 2, e 1423 cc, dal
momento che il giudice di primo grado non ha considerato che la clausola derogativa della
competenza per territorio non avrebbe potuto produrre alcun effetto a causa nullità del contratto di
conto corrente n. 01/0000692-8, in cui era stata inserita, per mancata sottoscrizione da parte
dell’istituto di credito. Ha sostenuto il ricorrente che la produzione in giudizio delle schede negoziali
da parte della banca non avrebbe potuto costituire equipollente della mancata sottoscrizione, in
quanto la Mercogliano s.r.1., in tempo precedente alla produzione in giudizio della scrittura privata,
aveva revocato con l’atto di citazione il consenso precedentemente manifestato. Esso infatti
conteneva la seguente dichiarazione: “con il presente atto la Mercogliano srl revoca ogni proposta
contrattuale indirizzata alla Credito Emiliano s.p.a. Relativa al conto corrente n. 01/0000692-8”. E’
stato aggiunto inoltre che anche a voler ammettere che la conclusione del contratto consegua alla
produzione in giudizio del documento da parte di chi non lo aveva precedentemente sottoscritto, il
perfezionamento del contratto avrebbe efficacia solo ex nunc non potendo dispiegare i suoi effetti in
un periodo anteriore.
Il regolamento di competenza deve essere rigettato. In primo luogo deve osservarsi che la clausola
che contenga l’elezione di un foro esclusivo, in deroga ai criteri di competenza per territorio,
inserita nelle condizioni generali di contratto, ha natura vessatoria, comportando essa un’alterazione
del sinallagma, sicché si rende necessaria la sua approvazione separata, specifica ed autonoma,
distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo (ex plurimis Cass. n. 21816 del
14/10/2009; Cassazione n. 18680 del 2003). Nel caso di specie, l’elezione del foro esclusivo, è stata
disposta nell’art. 26 delle condizioni generali del contratto stipulato dalla Mercogliano s.r.l. e dalla
Credito Emiliano s.p.a. Dalla lettura degli atti di causa, non preclusa a questa Corte ai fini
dell’assunzione della decisione sulla competenza, è emerso che il predetto art. 26, nel quale è stata
stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia per la risoluzione delle
controversie, è stato debitamente sottoscritto da entrambe le parti, come esattamente rilevato nel
provvedimento declinatorio della competenza. Risulta, infatti, che, sotto la firma della Mercogliano
s.r.l. è stata apposta, nel riquadro appositamente predisposto e sopra il codice alfanumerico
identificativo dell’impiegato, la firma dell’addetto dell’istituto di credito. Non rileva, al riguardo che
il cliente abbia apposto una doppia sottoscrizione, l’una riguardante la generale sottoscrizione del
testo contrattuale, e l’altra specificamente diretta a sottoscrivere le clausole vessatorie, non essendo
a tale adempimento duplice tenuta la banca che le condizioni generali di contratto ha predisposto
unilateralmente. La clausola di deroga della competenza territoriale è stata quindi regolarmente
approvata da entrambe le parti. E’ incontestato, infine, e la stessa Mercogliano s.r.l. ne dà atto, che
la banca ha depositato in giudizio una copia del contratto di conto corrente identica a quella
prodotta dai ricorrenti; è altresì pacifico che il contratto di conto corrente abbia avuto esecuzione e
che in relazione alle operazioni effettuate sul detto conto vi sia stata una attività contrattuale tra le

“Il Tribunale di Noia, per quel che interessa, dichiarava la propria incompetenza territoriale a
conoscere della controversia insorta tra Mercogliano s.r.l. in liquidazione (di seguito Mercogliano
srl) e la Credito Emiliano s.p.a. in relazione al contratto bancario di conto corrente n. 01/0000692-8
acceso il 13 giugno 2002, ritenendo che fosse competente il Tribunale di Reggio Emilia, in quanto
l’art. 26 delle condizioni generali lo indicava quale foro competente esclusivo. Si aggiungeva che
tale clausola derogativa della competenza risultava ritualmente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 cc e
che non si versava in una ipotesi di clausola vessatoria.

9630/2012

parti in relazione agli ordini di investimento nonché la comunicazione degli estratti conto. Peraltro,
alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte, anche se fosse stata prodotta copia del
contratto priva della sottoscrizione della banca, la produzione in giudizio della scrittura da parte di
chi non l’ha sottoscritta sarebbe stata sufficiente, dal momento che anche nei contratti soggetti alla
forma scritta ad substantiam, non è richiesta la simultaneità delle sottoscrizioni. (cfr., tra le tante,
Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass.
2826/00; Cass. 9543/02; Cass.22223/06; Cass. 4564/12).

Rilevato che è stata depositata tempestivo e rituale atto di rinuncia da parte del ricorrente, unica
parte costituita;

La Corte,
dichiara estinto il
Così deciso nella camera di consiilio del 22 ottobre 013

Funzio

iudizivAo

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il regolamento di competenza deve essere
respinto e deve essere confermata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia.”.

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