Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2039 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14303/2008 proposto da:

TIRRENA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore Avv. I.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso

lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, S.

D., SI.BE.;

– intimati –

sul ricorso 17475-2008 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO

OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBA GREGORIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore Avv. I.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PACUVIO 34, presso

lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

– controricorrente –

e contro

G.G., UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, SI.

B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 461/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 10/05/2007, depositata il 10/07/2007, R.G.N. 1145/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito l’Avvocato GREGORIO BARBA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con sentenza del 10 luglio 2007 la Corte di appello di Salerno accoglieva per quanto di ragione l’impugnazione proposta da G. G. contro la sentenza di primo grado, rideterminando gli importi da lui dovuti a titolo di risarcimento danni in favore di Si.Be., proprietario di una moto Honda e S. D., terzo trasportato; rigettava l’appello incidentale della Compagnia Tirrena assicurazione s.p.a. in l.c.a..

In punto di fatto con citazione notificata il 20 giugno 1991 il Si. e lo S. avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale d Vallo della Lucania G.G. e la società U.C.I. in persona del legale rappresentante – il G. era residente in (OMISSIS) – onde sentir pronunciare nei loro confronti sentenza di condanna al risarcimento dei danni da essi patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso per asserita colpa imputabile ai convenuti il (OMISSIS) sulla strada statale n. (OMISSIS) in località (OMISSIS).

I convenuti contestavano le avverse pretese e dispiegavano domanda riconvenzionale, con la quale indicavano come legittimata passiva la Compagnia assicuratrice della motocicletta condotta da Si.

B. e chiedevano ed ottenevano di chiamare in giudizio la Compagnia stessa.

Intervenuta la sottoposizione della Tirrena alla procedura concorsuale di l.c.a. il giudizio fu interrotto e poi riassunto.

Con sentenza del 13 ottobre 2003 il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando la responsabilità del sinistro ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, e condannava in solido il Si., il G. la società U.C.I. e la Compagnia Tirrena a risarcire i danni patiti dal G. in un determinato ammontare.

Su appello del G. e dell’U.C.I. la Corte di appello emetteva la sentenza sopra indicata.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la Compagnia Tirrena in l.c.a. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso S.D., che a sua volta propone ricorso incidentale articolato in due motivi.

Al ricorso incidentale, che, così come proposto sembra condizionato, resiste con controricorso la Compagnia Tirrena.

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.-Osserva il Collegio che il punto centrale sottoposto all’esame di questa Corte attiene alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata – p. 16 – laddove il giudice dell’appello afferma “non dovuta la richiesta risarcitoria L. n. 990 del 1969, ex art. 22, in caso di domanda riconvenzionale” e avverso il quale è proposto il primo motivo di ricorso, corredato del relativo quesito.

Va precisato che nel caso in esame i convenuti G.G. e l’UCI in primo grado, oltre a resistere alla domanda proposta da Si.Be. e S.D., rispettivamente il primo, terzo trasportato, il secondo, proprietario e conducente della motocicletta Honda assicurata con la Tirrena, dispiegarono domanda riconvenzionale, asserendo che l’incidente verificatisi il (OMISSIS), allorchè venivamo a collisione con la FIAT CROMA, guidata dal G., fosse da attribuirsi alla responsabilità del conducente della motocicletta e cioè dello S., coperto dalla r.c.a da parte della Tirrena.

Per rispondere alla censura va esaminato il primo motivo del ricorso principale della Tirrena e congiuntamente, essendo ad esso speculare, il primo motivo del ricorso incidentale dello S. (p. 7 ricorso incidentale).

Infatti, per la Tirrena la domanda riconvenzionale proposta dallo S. era ed è improponibile, per lo S. essa invece è proponibile anche per la presenza in atti di documenti da cui si evincerebbe che sin dal 1991 e fino al 1999 la Tirrena sarebbe stata in grado di essere a conoscenza del sinistro e della relativa richiesta risarcitoria.

2.-Ritiene il Collegio che il primo motivo della Tirrena merita accoglimento.

Infatti, è giurisprudenza costante di questa Corte, dopo l’intervento della S.U. con sentenza n. 12006/91, secondo la quale è improponibile la domanda giudiziale – e tale improponibilità è rilevabile di ufficio – di risarcimento avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che non abbia preventivamente inoltrato all’assicuratore del conducente del veicolo ritenuto dal convenuto responsabile del sinistro la richiesta risarcitoria L. n. 990 del 1969, ex art. 22 (tra le tante Cass. n. 112/98; n. 15139/00).

Nel caso in esame il G., convenuto dal Si.

(proprietario e conducente della moto) e dallo S., terzo trasportato su di essa, ha spiegato domanda riconvenzionale nei loro confronti ed ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio la Tirrena, non perchè legittimata passiva in sua vece, ma perchè convenuto che, oltre a resistere alla domanda attrice, ha ritenuto che la Compagnia fosse legittimata passiva rispetto alla riconvenzionale dispiegata nei confronti degli attori e non rispetto alla domanda principale svolta dagli attori nei suoi confronti.

Non trova, quindi, applicazione la nozione giuridica, con i relativi effetti, della automatica estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato.

Peraltro, stante la deduzione contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale, che fa espresso riferimento alle diffide risarcitorie allegate sub 4/9 del fascicolo di secondo grado dello S. (v.

p. 7 ricorso incidentale), il Collegio ha potuto accedere agli atti, in quanto si poteva trattare, secondo la espressa deduzione del ricorrente incidentale, di documenti idonei a provare la conoscibilità della Tirrena dell’esistenza del sinistro e della richiesta risarcitoria come prevista per legge.

Ebbene questi documenti provengono tutti dallo S., che si rivolge e diffida la Compagnia, tramite il suo legale, a partire dall’11 giugno 1991, quando la Tirrena era in bonis, e poi dal 22 novembre 1993 fino al 28 dicembre 1999, quando la Tirrena fu sottoposta a liquidazione (all. 5-8 fascicolo di appello).

Nulla è stato fatto dal G., il quale con ordinaria diligenza ben avrebbe potuto individuare tempestivamente la Compagnia e inviare ad essa domanda risarcitoria.

Nè sono conferenti al caso in esame quelle decisioni di questa Corte richiamate dallo S. a sostegno della sua tesi, (Cass. n. 22883/07, da lui citata, cui adde Cass. n. 10371/08).

Infatti, esse, che ritengono soddisfatto l’onere della richiesta risarcitoria anche mediante atti equipollenti, si riferiscono al rapporto che intercorre tra l’assicuratore del veicolo e il danneggiato, in caso di domanda principale del danneggiato onde ottenere dal responsabile civile il risarcimento del danno o in sua vece, se il veicolo risulta assicurato, dal suo assicuratore.

Pertanto quelle “diffide” valevano solo a favore dello S., ma non impegnavano la Compagnia nei confronti del G., che non solo resistette alle avverse pretese, ma dispiegò autonoma domanda riconvenzionale.

Ne consegue che rispondendo al quesito posto dalla Tirrena a p. 14 e al quesito posto dallo S. a p. 17 va affermato il seguente principio di diritto.

“In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione L. n. 990 del 1969, ex art. 24, l’art. 22 di tale legge, che subordina la proponibilità dell’azione risarcitoria alla richiesta del danno all’assicuratore, nonchè al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, si applica, in considerazione della mancanza di espresse limitazioni e della ratio della norma medesima (favore per soddisfacimento pregiudiziale delle istanze di risarcimento) anche con riguardo alla domanda riconvenzionale dispiegata dal convenuto che assuma a sua volta la responsabilità dell’attore e chiami in causa la Compagnia con cui lo stesso è assicurato”.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale rende assorbito il secondo motivo dello stesso e comporta il rigetto del ricorso incidentale dello S., il cui secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va cassata, quindi, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale dello S. e cassa e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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