Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2039 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27421/2012 proposto da:

S.L.M., (OMISSIS), P.A. (OMISSIS),

P.G. (OMISSIS), S.P. (OMISSIS),

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA SCROFA,

14, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DIDDI, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.R., F.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. P.G. DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell’avvocato MANUELA

MARIA ZOCCALI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI CARDONE,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Q.C., L.I., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ADRIANA ROMOLI per delega;

udito l’Avvocato LUIGI CARDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 7-14 giugno 2012 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto l’appello proposto da F.R. e F.S. avverso sentenza del 19 marzo 2003 con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva riconosciuto agli eredi di B.T. e di S.M. l’esercizio del diritto di prelazione agraria e di riscatto su un fondo che Q.D. aveva simulatamente donato, e in realtà venduto, ai F. in data (OMISSIS). Il giudice d’appello ha ritenuto insussistente il diritto di prelazione ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, per essere il terreno non destinato ad uso agricolo, bensì costituente una zona di rispetto cimiteriale.

2. Hanno presentato ricorso S.M., S.P., S.L.M., P.A. e P.G., quali eredi di S.M., sulla base di quattro motivi, da cui si difendono con controricorso F.R. e F.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 I primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed erronea applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, laddove prevede: “La prelazione non è consentita quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”. La norma sarebbe stata violata perchè nel caso di specie il fondo non avrebbe nessuna delle suddette tre destinazioni, essendo zona di rispetto cimiteriale ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338, che stabilisce: “I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso di cimiteri di urne. E’ vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri”.

Sostengono i ricorrenti che la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, non determina quali destinazioni d’uso rientrino nella sua applicazione, limitandosi ad escludere espressamente l’applicazione dell’istituto del retratto se sussistono le tre destinazioni da esso menzionate, nessuna delle quali in questo caso sarebbe la destinazione del fondo; inoltre il PRG qui non avrebbe incidenza, ma soltanto prenderebbe atto che si tratta di zona di rispetto cimiteriale.

Tali argomentazioni non hanno pregio, dato che, come ha correttamente osservato il giudice d’appello, le zone di rispetto cimiteriale sono da ricondursi ai fondi di destinazione urbana, destinazione quindi necessariamente incompatibile con la destinazione agricola, e per questo non sono suscettibili di prelazione. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, ha in tal senso interpretato la normativa anche in arresti recenti (come Cass. sez. 3, 31 marzo 2010 n. 7796 – per cui la L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 “deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla prelazione tutti i terreni la cui destinazione, seppure non edificatoria, sia comunque da considerare urbana in contrapposizione ad agricola, atteso che, una volta assegnata a una certa zona una edificabilità maggiore di quella considerata normale per le zone agricole e non vincolata alle esigenze dell’agricoltura, si è per ciò stesso in presenza di una zona sottratta al retratto in favore dei coltivatori diretti; a tal fine, la qualificazione di un territorio come “agricolo” non ha carattere costitutivo, assumendo rilievo essenziale, invece, il tipo di sfruttamento consentito dagli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione” -; sulla stessa linea, Cass. sez. 3, 3 dicembre 2009 n. 25405 e Cass. sez. 3, 7 luglio 2005 n. 14307). Nell’ambito di questo orientamento si è collocata, pronunciandosi specificamente sulle zone di rispetto cimiteriale, la pienamente condivisibile Cass. sez. 3, 6 marzo 2006 n. 4797, confermando che il perno interpretativo è, nel caso di specie, la concreta destinazione a determinati usi, discendendone l’esclusione delle zone destinate a rispetto cimiteriale dal esercitabilità del diritto di prelazione, essendo destinate ad utilizzazioni economiche diverse da quella agricola (“Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione in materia agraria non è rilevante la contrapposizione tra “area edificabile” (per la quale non è ammesso tale diritto) e “area non edificabile” (con riguardo alla quale esso è viceversa consentito), bensì quella tra aree destinate ad usi “agricoli” e aree destinate, invece, ad “utilizzazione” diversa (ovvero “edilizia, industriale o turistica”). Alla stregua di tale criterio deve escludersi (come nella specie) l’esercitabilità del diritto di prelazione in ordine alle aree destinate a rispetto cimiteriale, atteso che i suoli rientranti in tali zone ed assoggettate al relativo vincolo, ai sensi del R.D. n. 1265 del 1934, art. 338, ancorchè non edificabili, sono suscettibili di utilizzazioni economiche dei terreni stessi non coincidenti con lo sfruttamento agricolo dei medesimi (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi e così via)”).

Il motivo risulta pertanto infondato.

3.2 Il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. La corte territoriale infatti non si è pronunciata sull’applicabilità del PRG del 1970 di Reggio Calabria, non considerandone l’annullamento da parte del Tar di Reggio Calabria con sentenza n. 171/1982, confermata poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 28/1985, fatto “pur sollevato dagli attuali ricorrenti” e mai contestato da controparte. Il motivo richiama poi la espletata c.t.u. per concludere che il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere tale PRG applicabile, non essendo più in fase di approvazione.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed erronea applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, poichè lo comporterebbe quanto esposto nel secondo motivo.

I due motivi, essendo il terzo espressa appendice del secondo, devono essere vagliati congiuntamente. Il secondo motivo, allora, non è dotato di autosufficienza, in quanto non viene specificato quando fu prospettato dagli attuali ricorrenti che il PRG non sarebbe più stato applicabile in quanto annullato dal giudice amministrativo. Tale carenza investe, quindi, anche il terzo motivo. Peraltro, quando sarebbe stato esercitato il diritto di riscatto (che, come ha correttamente notato la corte territoriale, costituisce un diritto potestativo rispetto al quale la sentenza è solo dichiarativa), cioè con atto stragiudiziale del 7 novembre 1981, il PRG non era stato ancora annullato, il che conferma l’inconsistenza della duplice censura.

3.3 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed erronea applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, per avere la corte territoriale ritenuto che il fondo acquistò destinazione edilizia dal suddetto PRG del 1970 (anche in questo caso i ricorrenti attingono dalla c.t.u.).

Il motivo non trova corrispondenza nel contenuto della pronuncia impugnata: il giudice d’appello non ha attribuito destinazione edilizia al fondo, anzi ha rilevato che, per escludere il riscatto agrario, non è necessario che vi sia destinazione edilizia, essendo sufficiente la destinazione urbana, che si contrappone a quella agricola, “ancorchè i terreni stessi siano insuscettibili di utilizzazione edificatoria” (motivazione, pagina 17). E per quel che riguarda, infine, l’incidenza del PRG di Reggio Calabria del 1970, vale quanto osservato più sopra a proposito del secondo e del terzo motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido, per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Non sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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