Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20389 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19469/2013 proposto da:

A.N.F.F.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE PERSONE DISABILITA’

INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE – ONLUS, (OMISSIS) in persona del suo

presidente e legale rappresentante pro tempore S.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASILINA 3/F, presso lo

studio dell’avvocato ZACCARIA FACCHINI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. – Direttore Generale e legale rappresentante pro

tempore dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) SUD,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLI 29, presso la sede della

RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDUARDO MARTUCCI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2893/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ZACCARIA FACCHINI;

udito l’Avvocato EDOARDO MARTUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rinvio del ricorso in

attesa della decisione delle S.U. in subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Anffas Onlus otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Nola in danno della Asl Napoli (OMISSIS) Sud per l’importo di Euro 939. 657,75 per differenze tariffarie su rette corrisposte per prestazioni riabilitative eseguite in regime di convenzionamento a favore di assistiti del servizio sanitario nazionale per il periodo da (OMISSIS).

A seguito di opposizione della Asl Napoli (OMISSIS) Sud, il Tribunale di Nola revocava il decreto ingiuntivo dichiarando improponibile la domanda di pagamento sul rilievo che, poichè la Anffas si era riservata di agire con separato giudizio al fine di ottenere gli ulteriori adeguamenti tariffari per le medesime prestazioni, aveva richiesto l’adempimento frazionato dell’unico originario credito, violando il principio di buona fede. Cass. SU sent. n. 23726 del 2007.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 agosto 2012,ha confermato la decisione di primo grado.

Propone ricorso l’Anffas Onlus con tre motivi illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso la Asl Napoli (OMISSIS) Sud.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalla Asl Napoli (OMISSIS) Sud.

La resistente deduce che la sentenza d’appello è stata depositata il 6 agosto 2012 ed il ricorso per cassazione è stato notificato solo il giorno 12 agosto 2013, oltre il termine di sei mesi previsto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Secondo la prospettazione della resistente il termine di sei mesi deve calcolarsi dall’inizio del giudizio di appello iniziato nel 2010.

2. L’eccezione di inammissibilità è manifestamente infondata.

Infatti in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. Cass. sent. n. 6007 del 17/04/2012.

Alla presente fattispecie si applica, quindi, il termine annuale per l’impugnazione, essendo il giudizio iniziato prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

3. Passando all’esame del ricorso, si osserva che la Corte di appello ha confermato il principio di diritto posto a base di rigetto della domanda in primo grado, vale a dire che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio di frazionare il credito con più richieste contestuali o successive nel tempo.

Ha ritenuto che non sussisteva in fatto la possibilità di applicare la deroga ammessa dallo stesso giudice di legittimità nel caso in cui la definizione di alcune soltanto delle domande proposte si dimostrasse di interesse apprezzabile per la parte istante, sul rilievo che la Anffas non aveva fornito alcuna prova in tal senso.

Infatti tardivamente la Anffas aveva prodotto in appello la Deli. Regionale n. 224 del 2009, che aveva concesso gli aggiornamenti tariffari in quanto avrebbe potuto produrla nel giudizio di primo grado.

La Corte di appello, dopo aver affermato l’improponibilità del ricorso, ha esaminato anche il merito della domanda, ritenendo che la richiesta di quasi un milione di Euro non risultava confortata da un adeguato supporto probatorio, in quanto le prove erano costituite da una miscellanea di documenti versati alla rinfusa in atti, senza affoliazione nè un ordine logico, nè tanto meno la deduzione di un filo conduttore e di una chiave interpretativa.

Ha rilevato che la gran parte dei documenti era costituita da fatture, che a causa della loro formazione unilaterale hanno natura di mero atto partecipativo e non di prova documentale circa l’esistenza del credito e che, per quanto riguardava la produzione di mandati di pagamento, neppure era dato ravvisarne la finalità, tanto più che essi riportavano dati inidonei a riscontrare la pretesa azionata.

Lo stesso doveva ritenersi per i verbali della commissione per l’accertamento degli stati dell’invalidità civile.

4. Il ricorso si articola in tre motivi con censure di violazione ex art. 360 c.p.c., nn. n. 3 e 5.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbero dovuto tenere presente il caso concreto, dando prevalenza all’interesse del creditore meritevole di tutela, poichè nel caso di specie la riserva era determinata esclusivamente dalla necessità di evitare la prescrizione dei propri diritti per gravi inadempimenti della Regione Campania nel determinare gli aggiornamenti. Nella specie non vi era stata nessuna violazione dell’art. 345 c.p.c., perchè non si trattava della produzione di un documento, ma di un atto amministrativo,la Delib. n. 224 del 2009 della Giunta Regionale, pubblicata sul Burc, e come tale non soggetto ad alcun sbarramento istruttorio.

5. Con il secondo motivo si deduce che il fascicolo di parte della Anfass era stato correttamente predisposto con un indice e un’ordinata allegazione di documenti e che la buona tenuta del fascicolo, ai sensi dell’art. 72 e s.s. delle disperazioni di attuazione del codice di rito, una volta depositato in cancelleria spettava al cancelliere.

6. Col terzo motivo si denunzia omessa insufficiente contraddittoria motivazione per avere la Corte ritenuto da una parte, la possibilità della Anfass di invocare la deroga al divieto di parcellizzazione del credito, e contemporaneamente per non aver accolto la domanda in quanto non supportata da un valido compendio probatorio.

7. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

La sentenza si fonda su più rationes decidendi, ciascuna dotata di propria autonomia: una relativa al divieto della parcellizzazione della domanda di pagamento ed alla insussistenza della prova di un interesse apprezzabile per il debitore ad effettuare la richiesta parcellizzata; un’altra relativa al mancato supporto probatorio della domanda, in quanto in concreto erano stati prodotti “una miscellanea di documenti versati alla rinfusa in atti senza un’affoliazione, nè un ordine logico nè un filo conduttore nè una chiave interpretativa”.

8. Giusta insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione anche di una di una sola di esse, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenute definitive le autonome ragioni non impugnate.

9. Nella specie il ricorrente non ha impugnato tutte le ragioni che sostengono il rigetto della domanda, per cui l’eventuale accoglimento della ratio impugnata non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

Infatti la censure si appuntano sulla possibilità per la ricorrente di chiedere il credito in forma parcellizzata e sulle erronea valutazione della corte di merito sulla sussistenza di un interesse meritevole idoneo a giustificare il frazionamento. Viene a tal fine contestata la ritenuta tardività dell’esibizione della Delib. giunta regionale del 2009 che aveva concesso gli aggiornamenti.

Non viene censurata in alcun modo la sentenza là dove afferma che manca la prova dell’ingente somma richiesta in pagamento, la inidoneità delle fatture prodotte a tal fine la non concludenza dei mandati di pagamento perchè privi di elementi idonei a fornire la prova della pretesa azionata e dei verbali della commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile, non essendo a tal fine adeguato il solo motivo sulla tenuta del fascicolo di parte.

In questo modo, se anche venisse superata l’affermazione di improponibilità del ricorso con l’accoglimento eventuale dei motivi di ricorso si sarebbe comunque formato il giudicato sulla statuizione di mancanza di prova del debito.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile e le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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