Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20389 del 01/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20389 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 4691 2013 proposto da:

INARCASSA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED

ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARICHITETTI LIBERI
PROFESSIONISTI

80122170584,

in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio
2018
673.

dell’avvocato MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e
difende, giusta procura in atti;
– ricorrente contro

VIGLIONE LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 01/08/2018

VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato
ANGELO MARTUCCI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIOVANNI VILLANI e VITTORIO
TORAZZI, giusta procura in atti;
– controricorrente –

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO e
LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso
notificato;
– resistente –

avverso la sentenza n. 1052/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 16/10/2012 r.g.l. n.
1223/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati MASSIMO LUCIANI, LELIO MARITATO e
ANGELO MARTUCCI.

nonchè contro

RG. n. 4691/2013

FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 1052/2012, riformando la
sentenza del Tribunale di Ivrea, aveva dichiarata illegittima l’iscrizione
d’ufficio di Viglione Lorenzo alla Inarcassa per il periodo 1.4.2001-1.6.2005
dichiarando altresì che nulla era dovuto all’Istituto a titolo di contributi e

Specificava la Corte che la attività svolta dal Viglione, in possesso di laurea
in ingegneria nucleare, per come accertata in giudizio, era connotata dalla
sua prevalente operatività delle strategie di marketing, quindi estranea
all’ambito della “riserva” della categoria professionale come prevista dagli
artt. 51 e 52 del Regolamento di cui al regio Decreto n.2537/1925.
Escludeva quindi ogni nesso di riferibilità tra l’attività svolta ed il bagaglio
culturale

tipico

del

titolo

professionale

acquisito

e

riteneva

conseguentemente non dovuti i contributi invece richiesti da Inarcassa.
Quest’ultima proponeva ricorso affidandolo sostanzialmente ad un unico
articolato motivo ed a memoria successiva cui resisteva il Viglione con
cotroricorso ed anche con il deposito di successiva memoria.
L’Inps rimaneva intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con un unico motivo l’Inarcassa lamenta la violazione, ai sensi dell’art.
230 n. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 21 della legge n. 6/1981,come integrato
dall’art. 7 dello Statuto di Inarcassa; degli artt. 51 e 52 R.D. n. 2537/1925;
dell’Allegato 5) I.n. 143/1949; artt. 45,46,47 e 49 del d.p.r. n. 238/2001;
nonche’ l’irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione.
La censura ha sostanzialmente ad oggetto la errata valutazione delle
prescrizioni legali e statutarie relative agli obblighi di iscrizione alla Cassa
degli Ingegneri ed Architetti, con riguardo alla riferibilità alle stesse della
concreta prestazione lavorativa svolta dal Viglione, consistente, nel periodo
in questione, in attività di consulenza in affiancamento presso la direzione
di una azienda per l’analisi di mercato dei loro prodotti , analisi di
marginalità ( costi benefici) analisi dei processi per porre i prodotti sui
mercati sempre sotto il profilo del criterio”costi benefici”.

1

sanzioni per il periodo in questione.

RG. n. 4691/2013

Questa Corte esaminando fattispecie similari alla presente, ha rilevato che
“In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va
determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione
dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla
professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il
professionista influiscono sull’esercizio dell’attività. La limitazione

trova fondamento nell’art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51,
52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di
competenze tra ingegneri e architetti, mentre l’art. 21 della legge n. 6 del
1981 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti
gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere
di continuità”. ( Cass. n. 14684/2012; Cass. n. 5827 dei 08/03/2013, Cass.
n. 9076 del 15/04/2013; Cass. n.1347/2016)
Sulla scorta dei principi già rilasciati da questa Corte , deve evidenziarsi il
rilievo che assume, ai fini dell’iscrizione, l’oggettiva valutazione dell’attività
svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il
bagaglio professionale a cio’ collegato, solo un peso indiretto costituito,
eventualmente, dall’utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo
conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il
Viglione fosse ingegnere, dovendosi invece valutare l’attività concreta svolta
dallo stesso. In particolare il possesso di una laurea in ingegneria nucleare
ed il bagaglio culturare a cio’ conseguente, risultano elementi estranei alla
concreta attività di analisi marketing in quanto non riconoscibili nella attività
svolta dal Viglione.
Deve quindi escludersi che nel caso in esame sia riscontrabile lo ” speciale
contributo fornito dal professionista”, in ragione delle sue specifiche
competente legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente
estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire
direttamente nell’attività svolta e da connotarla significativamente. ( Cass.
n. 1347/2016; Cass. n. 9056/2016).
Il ricorso deve essere rigettato alla luce della corretta interpretazione svolta
dalla Corte territoriale e dell’osservanza dei principi richiamati.

2

dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non

RG. n. 4691/2013

P.Q. M .
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente,liquidate in
complessivi E. 3.800,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese
forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della

dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Cosi’ deciso in Roma in c

era di consiglio in data 14 febbraio 2018.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dek ricorrente

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