Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20387 del 26/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2983-2018 R.G. proposto da:
C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60,
presso lo studio dell’avvocato PREVITI STEFANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PREVITI CARLA;
– ricorrente –
contro
M.B., CE.TO., A.L., V.L., GEDI
GRUPPO EDITORIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI
70, presso lo studio dell’avvocato RIPA DI MEANA VIRGINIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VACCHINI VALERIA;
– controricorrenti –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
PALERMO, depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/01/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRASCA
RAFFAELE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che chiede
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi la
competenza per territorio del Tribunale di Palermo, con le
conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. C.I. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 14 dicembre 2017, con la quale il Tribunale di Palermo ha declinato la propria competenza per ragioni di territorio a favore di quella del Tribunale di Roma sulla controversia, da essa introdotta nel giugno del 2017 per ottenere il risarcimento dei danni e altre tutele conseguenti in dipendenza della pubblicazione sul settimanale “L’Espresso”, edito dal Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. (di seguito GEDI) di articoli di stampa sulle versioni cartacee e on line del settimanale L’Espresso.
1.1. La domanda era stata proposta contro A.L., che veniva indicato come autore degli articoli, M.T., V.L. e Ce.To., convenuti quali direttori del settimanale succedutisi nei periodi di pubblicazione degli articoli, e contro la GEDI, nella qualità di editore responsabile ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 11.
Nel costituirsi congiuntamente, i convenuti eccepivano tempestivamente l’insussistenza della competenza per territorio del tribunale adito e quest’ultimo, con l’ordinanza impugnata ha ritenuto fondata l’eccezione negando l’esistenza con Palermo dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c. nei confronti di tutti i convenuti e, in particolare, di quello del locus commissi deliciti correlato alla residenza o al domicilio dell’attrice, per essere la medesima residente all’estero e da ritenersi domiciliata in Roma quale deputato nazionale al momento del fatto, del foro generale dei convenuti per avere quelli persone fisiche residenza o domicilio in Roma e per avere la GEDI sede legale in Roma.
In particolare, nell’ordinanza il tribunale palermitano ha ritenuto irrilevanze la residenza anagrafica del convenuto, ancorchè risultasse in Palermo, perchè egli si trovava sottoposto, per ragioni di tutela della sua incolumità, a misure di protezione personale incompatibili con l’ostensione a terzi del luogo di effettiva dimora. In ragione di detta pretesa irrilevanza il tribunale ha ritenuto rilevante rispetto al medesimo il criterio del domicilio, che ha ravvisato in Roma, essendo egli impiegato presso la GEDI.
2. Al ricorso per regolamento hanno resistito con congiunta memoria la GEDI e gli altri convenuti.
3. Dovendosi il ricorso trattare con il rito di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero preso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c..
4. I resistenti hanno depositato memoria.
5. Prima dell’inizio dell’adunanza camerale il relatore designato Cons. Scoditti Enrico ha dichiarato di astenersi avendo causa pendente con la GEDI ed il Presidente Titolare della Sezione ne ha autorizzato l’astensione ed ha disposto che il Collegio venisse integrato con altro consigliere, nominando nel contempo relatore il presidente dello stesso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il Collegio, nell’esercizio dei poteri di statuizione che competono alla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, quale giudizio sulla questione di competenza, rileva che la declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Palermo risulta erronea in forza di una ragione preliminare rispetto a quella che la ricorrente prospetta censurando l’assunto del detto tribunale in ordine alla pretesa irrilevanza nella specie del foro della residenza anagrafica del convenuto A. per il suo status di soggetto sottoposto ad un programma di protezione.
Tale ragione avrebbe dovuto rilevarsi d’ufficio dal Tribunale di Palermo ed indurlo a considerare come non proposta l’eccezione di incompetenza.
Il Collegio, al riguardo, rileva che è consolidato il principio di diritto secondo cui: “In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorchè per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale. (Cass. (ord.) n. 9783 del 2009 e numerose conformi).
Nel caso di specie, vertendosi pacificamente in ragione della natura della controversia in tema di competenza per territorio derogabile e di concorrenza fra i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e quelli speciali di cui all’art. 20 c.p.c., assumeva rilievo, nel regime dell’art. 38 c.p.c., la necessità che tutti tali fori fossero contestati in modo completo, cioè con riguardo a tutti i potenziali fori idonei a radicare la controversia. Vertendosi in ipotesi di cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 33 c.p.c. e bastando a radicare la competenza l’esistenza di un foro generale con riferimento anche ad uno solo dei convenuti, pur in difetto di sussistenza dei fori generali rispetto agli altri convenuti e degli altri speciali concorrenti ai sensi dell’art. 20 c.p.c., l’eccezione doveva attingere con riferimento alla posizione di ciascun convenuto tutti i possibili fori idonei a radicare in via generale o speciale la competenza.
Ebbene, dall’esame della comparsa di costituzione degli attuali resistenti, emerge che l’eccezione di incompetenza non fu completa quanto alla posizione della GEDI, giacchè riguardo ad essa, come si legge nella pagina 8, punto 3.2., si contestò l’esistenza in Palermo del solo foro della sede della società convenuta e non anche di quello applicabile essendo la società persona giuridica – dell’esistenza in Palermo di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.
Si ricorda, al riguardo, che è principio consolidato quello secondo cui “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. – cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.” (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008; da ultimo, Cass. (ord.) n. 20597 del 2018).
In caso di cumulo ai sensi dell’art. 33 c.p.c. l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve necessariamente attingere l’esclusione della sussistenza del foro generale di cui all’art. 18 c.p.c. o all’art. 19 c.p.c. nei confronti di tutti i convenuti e lo deve fare in modo completo e, quindi, con riguardo all’ipotesi della persona giuridica con riferimento sia al foro della sede sia a quello dello stabilimento.
L’incompletezza dell’eccezione ai sensi dell’art. 19 quanto alla GEDI rendeva l’eccezione tamquam non esset e tanto bastava a radicare la competenza a Palermo e rende illegittima la declinatoria di competenza.
Tanto esime dal considerare se la prospettazione della ricorrente circa l’errore del tribunale nell’escludere il rilievo della residenza anagrafica per lo status dell’ A. fosse fondata, come ha ritenuto il Pubblico Ministero.
2. L’ordinanza impugnata è caducata ed è dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, davanti al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di cui all’art. 50 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto che l’esito di accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, davanti al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di cui all’art. 50 c.p.c. dalla comunicazione della presente. Condanna i resistenti alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro tremila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019