Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20387 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/08/2017, (ud. 20/02/2017, dep.25/08/2017),  n. 20387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Federico Cesi, 21, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Greco (pec

vincenzogreco-ordineawocatiroma.org) che lo rappresenta e difende

per procura speciale alle liti del 13/02/2017;

– ricorrente –

nei confronti di:

INTESA SAN PAOLO s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, viale

delle Milizie 1, presso lo studio degli avv.ti Enrico Brugnatelli

(fax n. 02.4819119, p.e.c.

enrico.brugnatelli-milano.pecavvocati.it), e Manuela M. Grassi

(p.e.c. manuela.grassi-milano.pecavvocati.it fax n. 02.4819119);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1008/11 della Corte d’appello di Milano,

emessa in data 23 febbraio 2011 e depositata il 12 aprile 2011, R.G.

n. 3276/07;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per

l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 945/06, ha respinto la domanda formulata, L. Fall., ex art. 67, comma 2, dalla curatela fallimentare della (OMISSIS) s.p.a. per ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse effettuate, per complessive Lire 12.997.816.816, dalla (OMISSIS) s.p.a. sul conto corrente aperto presso la filiale di (OMISSIS) della Banca Commerciale Italiana (ora Intesa San Paolo s.p.a.), nel periodo intercorrente fra il 28 marzo e il luglio 1995 e cioè in epoca antecedente alla ammissione alla procedura di concordato preventivo (28 marzo 1996) e alla dichiarazione di fallimento (24 giugno 1996). Il Tribunale ha ritenuto non provato il presupposto della conoscenza, da parte della Banca, dello stato di decozione del debitore.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 1008/11.

3. Ricorre per cassazione il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. affidandosi a quindici motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva.

4. Si difende con controricorso Intesa San Paolo s.p.a.

5. Il Fallimento deposita memoria difensiva.

Diritto

RITENUTO

che:

6. Con i primi tre motivi di ricorso si deduce: a) violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2; b) e c) insufficiente ed erronea motivazione. La curatela ricorrente censura la sottovalutazione, che ha portato i giudici del merito al rigetto della domanda di revocatoria fallimentare delle rimesse, dell’importanza dei due pignoramenti esistenti presso terzi a carico della società fallita nel 1995. Secondo la curatela ricorrente sarebbe erronea la rilevanza attribuita dai giudici del merito al pagamento di parte delle esposizioni debitorie relative ai predetti pignoramenti, successivamente alla loro instaurazione, perchè l’elemento della scientia decoctionis va riferito esclusivamente al momento della messa a disposizione degli accreditamenti. Sarebbe inoltre immotivata la decisione di non tenere conto della mancata contestazione dei crediti portati da decreti ingiuntivi non opposti e costituenti l’oggetto delle azioni esecutive intraprese con i due pignoramenti eseguiti non solo presso la COMIT ma anche presso altre quattro importanti banche milanesi (Ambrosiano Veneto, Cariplo, Credito Italiano, Banca Popolare di Milano). Così come sarebbe immotivata l’affermazione della Corte di appello circa l’intervenuta estinzione per rinuncia di una delle due procedure esecutive e sarebbe contraria al disposto della L. Fall., art. 67, comma 2, applicabile ratione temporis alla specie, la valutazione del pagamento del credito relativo all’altro pignoramento, in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.

7. Con i motivi dal quarto al settimo si deduce: a) omessa o insufficiente motivazione e b) contraddittoria motivazione sulla rilevanza delle procedure monitorie ed esecutive mobiliari a carico di (OMISSIS); c-d) insufficiente ed erronea motivazione sulla rilevanza delle procedure monitorie ed esecutive mobiliari a carico di (OMISSIS). La curatela ricorrente censura la mancata considerazione, perchè non soggette a pubblicità, delle procedure monitorie ed esecutive mobiliari, particolarmente rilevanti sia per il numero che per l’importo complessivo. La curatela fallimentare contesta in particolare il non aver considerato i canali informativi diretti e indiretti di cui fruisce il sistema bancario (e di cui può fruire comunque il pubblico che può accedere alle rubriche di cancelleria delle procedure ingiuntive ed esecutive mobiliari), violando in tal modo la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla valutazione di prudenza ed avvedutezza cui è tenuto il sistema bancario nel discernere lo status decoctionis. La curatela fallimentare rileva inoltre che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, che ha frainteso il contenuto della documentazione agli atti, nella sola Cancelleria della Pretura di Milano erano stati depositati nell’anno 1994 ben otto (e non quattro) verbali di pignoramenti eseguiti nei confronti della (OMISSIS) mentre, sempre contrariamente all’affermazione della Corte di appello, le procedure esecutive mobiliari relative all’anno 1995 erano identificabili, in base alla documentazione in atti, con il loro numero di ruolo e la data di deposito del verbale.

8. Con l’ottavo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.) si lamenta l’omessa pronuncia su undici pignoramenti relativi al periodo maggio-giugno 1995, rilevanti ai fini dell’accreditamento del 7 luglio 1995.

9. Con il nono motivo (contraddittoria, erronea e insufficiente motivazione) si censura l’omessa considerazione dell’andamento negativo del conto corrente in particolare nel periodo 3 maggio – 2 giugno in cui era riscontrabile un mancato rientro di circa il 60%.

10. Con il decimo motivo (erronea e omessa motivazione) si censura la sottovalutazione (e l’erronea quantificazione del numero) degli assegni circolari emessi da (OMISSIS) nel periodo in questione dato che attestava lo scarso credito dell’impresa.

11. Con l’undicesimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.) si censura la mancata valutazione del comportamento della società fallita quanto alla mancata produzione in giudizio delle risultanze della centrale rischi e si contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui la curatela fallimentare “ha scelto di non produrre le risultanze della Centrale rischi” dato che mentre la banca era sicuramente in possesso del predetto documento non altrettanto lo era la curatela fallimentare.

12. Con il dodicesimo e tredicesimo motivo si censura la insufficienza e omissività della motivazione relativamente all’ingente passivo emergente dal bilancio 1993 (oltre nove miliardi di lire) coperto solo “contabilmente” con la rinuncia a un credito di pari importo da parte dell’unico azionista e quanto alla approvazione tardiva (nell’ottobre 1995) del bilancio al 31 dicembre 1994.

13. Con il quattordicesimo motivo si censura la omessa motivazione in merito al momento cui riferire la presunzione della conoscenza dello stato di decozione.

14. Con il quindicesimo motivo si censura la decisione in punto di valutazione complessiva degli indizi presuntivi della scientla decoctionis.

RITENUTO:

che:

15. Il ricorso nel suo complesso consiste sostanzialmente in una contestazione della valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello che deve essere dichiarata inammissibile. La Corte di appello ha infatti valutato la controversia alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 3336 del 19 febbraio 2015 e Cass. civ. sez. 6-1 n. 526 del 14 gennaio 2016).

16. Quanto al controllo di adeguatezza della motivazione devono richiamarsi le pronunce di questa Corte con le quali, vigente il vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si è ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. sezione lavoro n. 7364 del 26 marzo 2010). Secondo tale giurisprudenza il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione aí sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. sez. lavoro n. 6064 del 6 marzo 2008).

17. La motivazione resa dalla Corte di appello milanese resiste alle specifiche censure mosse dalla curatela fallimentare sia sotto il profilo della sua esaustività che della sua congruenza logica.

18. In particolare quanto al primo motivo di ricorso la censura di violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 si basa su una ricostruzione della motivazione che non corrisponde alla ratio decidendi. Infatti la Corte di appello, pur riconoscendo che l’esistenza di due pignoramenti presso terzi (e specificamente presso COMIT) poteva indurre in sospetto la banca, rileva tuttavia che il numero e l’entità degli stessi, rapportati al volume di affari della (OMISSIS) e alla articolazione dei rapporti con la clientela, inducevano comunque a una valutazione prudente che nel giro di poco tempo è stata risolta in senso negativo per avere la (OMISSIS) provveduto a pagare il primo creditore e accantonato la somma necessaria a pagare il secondo. Non vi è stata pertanto, secondo la Corte distrettuale, una scientia decoctionis successivamente smentita ma solo un elemento indiziario non grave e concordante che è stato neutralizzato dalla dimostrata capacità di (OMISSIS) di provvedere al pagamento.

19. Il secondo motivo appare contraddittorio rispetto al primo laddove afferma che la scientia decoctionis derivante dall’instaurazione dei due pignoramenti consisterebbe proprio nella evidenza della incapacità di provvedere al pagamento di crediti accertati giudizialmente e non opposti.

20. Il terzo motivo si basa su una contestazione della prova dell’avvenuto pagamento che in realtà la Corte di appello ha correttamente desunto dalla rinuncia in data 31 maggio 1995 sulla cui opponibilità alla curatela fallimentare va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione dell’art. 2704 c.c., che stabilisce l’inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione nè registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell’atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo (Cass. civ. sez. 3 n. 3998 del 18 marzo 2003).

21. I motivi dal quarto al settimo sono incentrati sulla affermazione della rilevanza delle procedure monitorie ed esecutive mobiliari ai fini della presunzione di conoscenza da parte della banca dello stato di decozione attestato dal loro numero e dall’importo dei crediti fatti valere. Si tratta con evidenza di una diversa valutazione di fatti che la Corte di appello ha esaminato partendo dal dato pacifico della assenza di una prova sulla effettiva conoscenza di tali procedure e della esclusione della loro soggezione a forme di pubblicità. Una valutazione che non è sindacabile in questa sede perchè attiene in definitiva all’esclusione, nella specie, di un ulteriore dovere di precauzione da parte della banca consistente nell’attivarsi per assumere informazioni dalle cancellerie sia pure in assenza di sintomi inequivoci di dissesto a carico della debitrice (OMISSIS).

22. L’ottavo motivo è assorbito dall’esame dei precedenti ed è in ogni caso inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi che si riferisce alla esclusione di una scientia decoctionis da parte della banca per tutto l’arco temporale sino al 7 luglio 1995 che segnò il congelamento del rapporto di COMIT con (OMISSIS).

23. Il nono motivo riproduce le stesse censure mosse alla motivazione di primo grado respinte motivatamente dalla Corte di appello che ha escluso potersi dedurre dall’andamento del conto corrente un andamento univoco e attestante una tendenza al “rientro” percepibile come stato di insolvenza. Valutazione anche questa che non appare censurabile in questo giudizio alla luce del chiarimento fornito dalla Corte di appello sia sull’andamento del conto (vedi motivazione pag. 10) sia quanto al saldo negativo che secondo la curatela sussisteva alla data del 30 marzo 1995 ma che si è rivelato essere il frutto di una anteposizione degli addebiti rispetto agli accrediti avvenuti nella stessa giornata.

24. Il decimo motivo censura una omissione di motivazione che non sussiste e che si rivela essere piuttosto una ulteriore contestazione alle valutazioni di merito espresse dalla Corte milanese. La motivazione della sentenza impugnata dà atto della contemporanea emissione sia di assegni circolari che di assegni bancari sia di numerosi pagamenti a mezzo di bonifici, un comportamento tale da escludere la rilevanza attribuita dalla curatela al numero di assegni circolari emessi dalla (OMISSIS) nel periodo relativo all’azione revocatoria fallimentare.

25. L’undicesimo motivo è palesemente infondato laddove addebita alla Corte di appello l’inversione dell’onere della prova sulla base della semplice constatazione della mancata allegazione delle risultanze della Centrale Rischi da parte della curatela fallimentare, cui incombeva l’onere di dimostrare la scientia decoctionis, e laddove invoca senza alcuna attinenza al caso in esame, il principio della prossimità della prova.

26. Il dodicesimo motivo investe, anche qui con censure non scrutinabili in questa sede, la valutazione di irrilevanza del passivo risultante dal bilancio 1993 che la Corte di appello ha compiuto. La Corte milanese ha evidenziato in motivazione che tale passivo fu ripianato immediatamente, in occasione della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, con la rinuncia del socio al credito per finanziamento. In secondo luogo la Corte di appello ha riscontrato la relazione al bilancio degli amministratori che, pur non negando una situazione di crisi dovuta al generale andamento negativo dell’economia e alla riduzione delle commesse, per effetto del periodo particolarmente incerto attraversato dal paese negli anni 92-93, evidenziavano l’adozione di tempestive misure per la ristrutturazione industriale e societaria di (OMISSIS).

27. Con il tredicesimo motivo di ricorso viene censurata una omissione o insufficienza di motivazione palesemente insussistente perchè la Corte di appello, rilevando che il bilancio relativo al 1994 fu approvato solo nell’ottobre 1995, ha ovviamente affermato che nessun elemento specifico poteva trarre la banca sulla evoluzione della situazione già riscontrata con il precedente bilancio e, nello stesso tempo, ha dato atto che proprio il ritardo nell’approvazione del bilancio è stata una delle ragioni allegate dalla banca per la chiusura di fatto del conto della (OMISSIS) avvenuta nel luglio del 1995.

28. Con il quattordicesimo motivo viene denunciata una ulteriore ma inesistente omissione di motivazione dato che la Corte di appello ha valutato, com’era inevitabile, le rimesse bancarie nel loro insieme confrontandole con l’eventuale prova della scientia decoctionis che ha escluso con riferimento a tutto il periodo oggetto dell’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela.

29. Infine con il quindicesimo motivo si torna a censurare la sentenza per violazione dell’art. 2729 c.c. e della L. Fall., art. 67, comma 2. Si tratta sostanzialmente di una sintesi delle censure in fatto che la ricorrente curatela fallimentare ha mosso con i precedenti motivi e ciò rende inammissibile il motivo dato che come la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente ribadito (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 24298 del 29 novembre 2016) il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle normeche si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Nella specie la Corte di appello si è attenuta proprio all’iter valutativo rivendicato dalla ricorrente e cioè ha preso in esame in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e gravità e ha proceduto quindi a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati. La circostanza per cui la Corte di appello abbia escluso in larga parte la rilevanza dei singoli indizi addotti dalla curatela e abbia confermato questo giudizio all’esito di una valutazione complessiva non può di certo significare che sia stata posta in essere una violazione delle norme indicate nè, con riferimento ai precedenti motivi, che sia stata resa una motivazione insufficiente o illogica.

30. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della curatela ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 7.200 di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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