Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20387 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1428/2014 proposto da:

U.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SPADARO RENATO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro

tempore Dott.ssa M.A.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

PATTA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLO LERRO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2719/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato SIMONE CICCOTTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta

infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, U.R., affinchè venisse convalidata la licenza per finita locazione di un immobile di proprietà dell’Azienda (a questa pervenuto dal Comune di Napoli, che l’aveva gestito tramite la società Romeo Gestioni s.p.a.), che gli era stato concesso in locazione, ad uso abitativo, con contratto stipulato con il Comune di Napoli il (OMISSIS), per un periodo di quattro anni. L’intimante esponeva che il rapporto si era tacitamente prorogato fino all'(OMISSIS) e che era stata comunicata disdetta per tale scadenza con raccomandata del (OMISSIS).

1.1.- Si costituiva U.R., il quale proponeva opposizione alla domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva e la nullità del contratto di locazione.

Rigettata la richiesta di ordinanza di rilascio dell’immobile e disposto il mutamento di rito da parte del giudice istruttore, il conduttore depositava memoria integrativa, proponendo domanda riconvenzionale di nullità del contratto di locazione; anche l’Azienda locatrice depositava memoria integrativa, ribadendo le precedenti difese e resistendo alla domanda riconvenzionale.

1.2.- Il Tribunale, con sentenza del 23 gennaio 2013, accoglieva la domanda della parte attrice e rigettava la domanda riconvenzionale; condannava la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, nonchè al pagamento della somma di Euro 500,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

2.- Proposto appello da parte dell’ U., la Corte di appello di Napoli, con la decisione ora impugnata, pubblicata l’8 luglio 2013, ha accolto parzialmente l’appello, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dall’Azienda ex art. 96 c.p.c., comma 3, confermando nel resto la sentenza; ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate nell’importo complessivo di Euro 2.130,00, oltre accessori come per legge.

3.- Avverso questa sentenza U.R. propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 4 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente argomenta in merito alla mancata acquisizione, in capo al Comune di Napoli, della proprietà dell’immobile per non essere stato adottato alcun provvedimento da parte dell’amministrazione regionale ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 66. Sostiene che non sarebbe stato idoneo allo scopo il DPGRC n. 3490/2000, in sè solo considerato, sul quale la Corte di appello, a detta del ricorrente, avrebbe basato la decisone.

1.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 2248 del 1865 e R.D. n. 2440 del 1923, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il principio secondo cui chi ha la disponibilità di un bene immobile può legittimamente locarlo non soffra eccezioni quanto il locatore è una pubblica amministrazione. Ribadisce che il Comune di Napoli non sarebbe stato legittimato a dare in locazione l’immobile perchè non ne avrebbe avuto la disponibilità giuridica (in quanto sarebbe mancato il decreto di acquisizione da parte del Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 66), con conseguente nullità del contratto stipulato dall’ente territoriale.

2.- I motivi, che vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano di essere accolti.

La Corte di appello ha basato la propria decisione su due distinte ragioni:

in primo luogo, ha dato conto della titolarità della proprietà del bene, oggetto di locazione, in capo all’Azienda Ospedaliera, già attrice in primo grado, per essere stato a questa trasferito da parte del Comune di Napoli ai sensi della L.R. Campania n. 32 del 1994, art. 26. Il giudice ha ritenuto che questo trasferimento presupponesse, a sua volta, l’avvenuto trasferimento del bene in capo al Comune di Napoli, al quale la proprietà del bene – già di pertinenza del soppresso ente ospedaliero “(OMISSIS)” – si sarebbe dovuta intendere originariamente trasmessa già in forza delle previsioni della L. n. 833 del 1978, artt. 61 e 66, avendo gli atti amministrativi regionali natura meramente ricognitiva dell’attribuzione dei beni al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;

– in secondo luogo, ha richiamato la regola per la quale il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione.

2.1.- La sentenza è conforme ai principi di diritto di cui appresso, affermati da questa Corte in diversi precedenti:

– il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (così, tra le più recenti, Cass. n. 15443/11 e n. 22346/14);

– a seguito della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e delle leggi regionali emanate in applicazione di essa, i beni degli enti ospedalieri sono stati attribuiti ai comuni territorialmente competenti, distinguendosi secondo la loro destinazione all’erogazione di servizi igienico sanitari, ovvero a fornire rendite patrimoniali ed affidandosi i primi alla gestione diretta della U.S.L. ed i secondi alla gestione diretta del comune, subentrato anche nei rapporti pregressi non ancora definiti (Cass. n. 9230/96), con la precisazione che a seguito della soppressione degli enti ospedalieri, secondo la disciplina della L. 23 dicembre 1978, n. 833, i beni di detti enti sono stati trasferiti al patrimonio del comune, nel cui ambito territoriale sono collocati, estendendosi detto trasferimento non solo alla proprietà, ma a tutti i rapporti giuridici che direttamente la riguardano o la presuppongono (così Cass. n. 11243/94, richiamata nel controricorso; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 13625/04, richiamata in sentenza). In sintesi, a seguito dell’emanazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè della L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63 (i cui artt. 75 e segg. disponevano, tra l’altro, per la presa in carico da parte dei Comuni dei beni immobili già di pertinenza dei soppressi enti ospedalieri e per la loro amministrazione) e dei relativi provvedimenti attuativi, e successivamente a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. (cui, per la Regione Campania, è stata data attuazione con la L.R. 3 novembre 1994 , n. 32), i beni mobili ed immobili, compresi quelli da reddito, che erano stati (od avrebbero dovuto essere) trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali (successivamente trasferiti al patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) erano comunque entrati nella disponibilità degli enti comunali, a prescindere dall’emanazione di provvedimenti amministrativi regionali volti ad individuare i singoli beni ai fini del formale trasferimento della proprietà; quindi la gestione dei beni e dei rapporti giuridici da parte dei comuni si è svolta in coerenza con le previsioni di legge suddette ed in esecuzione di queste si è poi attuato il trasferimento alle Aziende Ospedaliere di nuova istituzione.

2.1.1.- L’applicazione al caso di specie dei principi e dei provvedimenti normativi richiamati comporta -attesi gli accertamenti in fatto (non contestati del ricorrente), circa l’esistenza di regolare contratto di locazione in data (OMISSIS) e circa la sua tacita proroga fino all'(OMISSIS)- che sia corretta in diritto la sentenza che ha ritenuto valido ed efficace il contratto di locazione, perchè stipulato da locatore avente la disponibilità di fatto dell’immobile, non illecitamente acquisita.

2.3.- Infondato è, infine, l’assunto del ricorrente secondo cui quest’ultimo principio non sarebbe applicabile qualora il locatore sia un ente pubblico.

L’unico onere nascente dalla normativa richiamata col ricorso è quello della forma scritta, in ragione del quale la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, sicchè nei confronti della stessa p.a. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto (così già Cass. S.U. n. 12769/91 e tutta la giurisprudenza successiva, anche in materia di locazione -tra cui Cass. ord. n. 13886/11, con principio espresso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Considerato quest’ultimo principio, va tenuto conto altresì della natura personale del rapporto che nasce dal contratto di locazione anche quando locatore sia un ente pubblico: infatti, la natura del rapporto non muta in conseguenza della qualità pubblica di uno contraenti, qualora il contratto sia stipulato nell’esercizio dell’attività negoziale di diritto privato della pubblica amministrazione.

Dalla combinazione dei principi anzidetti consegue che – come pure affermato dalla Corte di appello – l’ente pubblico territoriale che abbia la disponibilità di fatto di un bene immobile, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione; la stipulazione del contratto da parte della pubblica amministrazione, nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, e la consegna del bene al conduttore costituiscono indici di detta disponibilità in capo all’ente locatore.

Il secondo motivo di ricorso va perciò rigettato.

3.- Il primo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, alla stregua del principio per il quale qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (così Cass. n. 2108/12 e numerose altre).

3.1.- Peraltro, per come risulta dalla sintesi della motivazione sopra riportata, la Corte di appello non ha posto a fondamento della propria decisione soltanto il DPGRC n. 3490/00 (su cui il motivo è basato), ma ha citato quest’ultimo come elemento di riscontro dell’avvenuto trasferimento della disponibilità, anche giuridica, dell’immobile dapprima al Comune di Napoli e quindi come provvedimento comprovante la regolarità del ritrasferimento all’Azienda Ospedaliera, qui resistente, attuato appunto col DPGRC n. 3490/00.

4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come da dispositivo.

4.1.- Va altresì considerato che:

– la sentenza si è attenuta a principi di diritto da tempo affermati da questa Corte anche in casi analoghi al presente (perciò ribaditi dalla Corte di appello di Napoli in diversi provvedimenti – menzionati nel controricorso o noti alla Corte di cassazione perchè impugnati con ricorsi simili- riguardanti tutti contratti di locazione ovvero rapporti obbligatori in cui è succeduta l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) a seguito di ritrasferimento degli immobili da parte del Comune di Napoli);

– il ricorrente ha insistito nel sostenere tesi giuridiche già ritenute manifestamente infondate dai precedenti suddetti, senza addurre alcun elemento idoneo a confutare l’orientamento consolidato;

– ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., coma 3, “l’infondatezza “in iure” delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (così Cass. ord. n. 3376/16, alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio).

Dato quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa grave e debba perciò essere sanzionato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, con condanna d’ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata, in aggiunta alle spese di lite. Tenuto conto dell’importo di queste ultime, si ritiene equa la somma di Euro 5.000,00. Il ricorrente va perciò condannato al pagamento, in favore della parte resistente, di detta somma, oltre interessi data legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

4.2.- Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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