Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20386 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21054/2019 proposto da:

K.O., elettivamente domiciliato in Sarzana (Sp) via 8 marzo n.

3, presso lo studio dell’avv.to FEDERICO LERA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1938/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 20 dicembre 2018, respingeva il ricorso proposto da K.O., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Genova aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello ribadiva quanto affermato dal tribunale che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente sulla propria omosessualità in quanto, pur consapevole del fatto che in Senegal tale orientamento sessuale era oggetto di riprovazione sociale e considerato reato, si era mostrato del tutto indifferente, nonostante il buon bagaglio culturale, nel riferire il proprio vissuto e il percorso che lo aveva condotto a prendere coscienza della propria scelta di genere, in un paese dove l’omosessualità era ancora un tabù. Era del tutto inverosimile il racconto del richiedente nella parte in cui affermava che aveva avuto una relazione con un ragazzo mauritano ospitato addirittura a casa del padre nella stanza di uno dei figli.

La Corte d’Appello dopo aver richiamato la disciplina interna e internazionale in materia di protezione umanitaria evidenziava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle tipologie di protezione previste, non potendosi evidenziare atti di persecuzione o altri eventi pregiudizievoli provenienti dallo Stato o da partiti o organizzazioni controllanti lo stato o una parte consistente del territorio. Neppure la condizione di omosessuale poteva integrare un’attività di discriminazione o repressione da parte dello Stato in quanto il racconto sul punto non era credibile. Il richiedente si era limitata a indicare come esclusivo motivo di fuga il timore di essere perseguitato non dallo Stato ma di essere ucciso dal padre a cagione del suo orientamento sessuale. Il racconto, inoltre, era lacunoso e contraddittorio e non dava atto del percorso fatto dal richiedente soprattutto circa il fatto che il padre non si fosse accorto di nulla nonostante la convivenza.

Pertanto, la fuga appariva improntata esclusivamente a ragioni di carattere economico e lavorativo e, dunque, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale neppure nella forma sussidiaria non essendovi in Senegal conflitti armati interni e internazionali. Inoltre, il Tribunale aveva correttamente motivato sull’inesistenza di situazioni personali del richiedente che fossero di ostacolo al suo rientro nel paese di origine, in quanto ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria all’esito della valutazione ad personam doveva escludersi la possibilità di classificare come vulnerabile il ricorrente. Egli non aveva documentato alcun legame familiare o attività lavorativa ma solo un pur lodevole percorso scolastico di volontariato.

3. K.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’Appello di Genova avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni elementi essenziali, in tal modo travisando o male interpretando le dichiarazioni rese dal ricorrente. In particolare, la motivazione sul percorso che aveva portato il richiedente a scoprire la propria omosessualità senza neanche tener conto della condizione di stress emotivo dovuta all’esigenza di raccontare cose personali a degli estranei, con l’ulteriore aggravante del fatto che il proprio padre aveva cercato di ucciderlo. Il ricorrente evidenzia anche che l’affermazione circa la non verosimiglianza del fatto che il padre non si fosse accorto della sua omosessualità è del tutto sganciata dalla realtà e si fonda su di una valutazione soggettiva. Lo stesso per quanto riguarda l’affermazione circa l’attrazione anche per le donne e il motivo di fuga rappresentato dalla paura di essere ammazzato dal padre.

In conclusione, la censura riguarda il fatto di aver omesso da parte della Corte d’Appello di prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell’audizione e di averle interpretate in maniera completamente errata.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e segg., in combinato disposto il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

La censura attiene al rigetto della domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato a causa della condizione di omosessualità del richiedente che in Senegal determina il rischio di persecuzioni e condanna.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (protezione sussidiaria).

La Corte d’Appello avrebbe omesso ogni doverosa valutazione sulla situazione oggettiva della zona di provenienza del ricorrente. Vi sarebbe un obbligo di cooperazione anche ove ritenuta la non credibilità del racconto. La regione della Casamance da anni è teatro di un vero e proprio conflitto a bassa intensità come da numerose fonti citate dal ricorrente e come riconosciuto da numerose sentenze di merito. Sicchè la domanda di protezione sussidiaria dovrebbe essere accolta atteso il pericolo di grave danno come definito nelle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, visto il pericolo cui sarebbe soggetto richiedente in caso di rientro in patria.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (protezione umanitaria).

La censura attiene alla sussistenza di tutti i presupposti per giungere al riconoscimento della protezione umanitaria per sottrarre il ricorrente dal rischio di non poter godere di un sufficiente rispetto dei diritti umani e per la sua condizione di particolare vulnerabilità.

5. I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

In particolare, quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ord. n. 3340 del 2019).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

La Corte d’Appello ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del Senegal, riferendo peraltro che il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non risultando esservi nel paese di provenienza, secondo accreditate fonti internazionali, una situazione di guerra civile o di conflitti armati o internazionali in atto.

Il ricorrente, con riferimento alla censura sulla erroneità della decisione sulla situazione socio-politica della regione del Senegal (Casamance) di provenienza del ricorrente e sulla genericità della motivazione della Corte d’Appello sul punto, non riporta nel ricorso di aver sollevato la questione come motivo di appello e non allega copia dell’atto di impugnazione avverso il provvedimento di primo grado, rendendo così inammissibile la doglianza.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

6. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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