Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20386 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/08/2017),  n. 20386

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10370/2014 proposto da:

C.A., P.A.M. M.A.D., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Col di Lana n.28, presso l’avvocato

Fabrizio Iovino, rappresentati e difesi dagli avvocati Tedeschi

Guido Uberto, Piras Giovanni Maria, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore dott.ssa

O.V., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21,

presso l’avvocato Tommaso Manferoce, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte

dichiari inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.A. e P.A.M., in qualità di terzi rivendicanti un complesso immobiliare denominato “(OMISSIS)” appartenente alla s.r.l. (OMISSIS) hanno proposto reclamo avverso l’ordinanza che aveva disposto la vendita senza incanto del predetto bene, emessa dal giudice delegato su istanza del curatore. Il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo.

A sostegno della decisione ha affermato che il programma di liquidazione dell’attivo veniva approvato dal giudice delegato in data 22/2/2014 e la mancanza del comitato dei creditori non precludeva la possibilità di procedere alla liquidazione delle attività, in particolare in caso di urgenza, come nella specie. La domanda di rivendica, peraltro formulata tardivamente e senza che ai sensi della L. Fall., art. 101, fosse stato provato che il ritardo potesse derivare da causa non imputabile ai rivendicanti, non poteva incidere sulla liquidazione in caso di urgenza.

I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la curatela fallimentare. Sono state depositate memorie da entrambe le parti. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. La causa viene trattata in adunanza camerale ex art. 380 c.p.c., bis 1.

Nel primo motivo viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato perchè non osservata la regola secondo la quale la vendita immobiliare non può essere ordinata prima dell’esame dell’istanza di rivendica dell’immobile e della formazione dello stato passivo; perchè non si è provveduto alla nomina del comitato dei creditori; perchè la vendita è stata disposta senza la verifica preventiva del passivo e senza che fosse reso pubblico ed approvato il programma di liquidazione.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del diritto di proprietà e di difesa del terzo rivendicante.

Le censure prospettate sono inammissibili perchè non colpiscono la ratio decidendi costituita dall’urgenza dovuta alle condizioni del complesso immobiliare (stato di dissesto e pericolo imminente di crollo cfr. provvedimento impugnato), posta a base della tempestiva liquidazione dell’attivo anche mediante la vendita contestato. Peraltro, deve osservarsi che il provvedimento impugnato non ha natura decisoria e definitiva in quanto per un verso non incide su diritti soggettivi ma si fonda su dedotti impedimenti formali, per l’altro non è definitivo, non essendo pregiudicate le ragioni relativa all’azionata titolarità del diritto di proprietà.

Al riguardo è fermo l’orientamento di questa Corte in ordine alla demarcazione tra provvedimenti resi in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, ricorribili ex art. 111 Cost., in tema di liquidazione dell’attivo così precisati:

Perchè il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., occorre che esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale (nella specie, attinenti all’accertamento di proprietà ostative alla vendita), e non meramente processuale. (Cass. 8768 del 2011).

In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, il provvedimento con cui il tribunale respinga il reclamo avverso l’ordinanza del giudice delegato di rigetto dell’istanza del comproprietario, non fallito, di sospensione della vendita di quota dell’immobile indiviso caduta nella massa fallimentare, sino alla definizione del giudizio di divisione, non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento che non pregiudica i suoi diritti di comproprietario, atteso che la vendita di quota indivisa, a differenza della separazione in natura, non determina alcuna divisione del compendio comune, nè comporta restrizione nei diritti degli altri comproprietari, poichè il rapporto di comunione non viene sciolto e la successiva divisione investe necessariamente anche la quota espropriata. (Cass. 26519 del 2011).

In conclusione il ricorso è inammissibile con conseguente applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente da liquidarsi in E 8000 per compensi ed E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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