Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20386 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 494/2015 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA, 165, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SILVESTRINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO ZAGANELLI, GIOVANNI

ZAGANELLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENI SPA, in persona dell’Ing. C.C., in qualità di

procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL GARDENA 3,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE COSTI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M., MA.MA., M.I.;

– intimate –

nonchè da:

M.M., M.I., MA.MA., considerate

domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato SERGIO ROSSI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA, 165, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SILVESTRINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati EUGENIO ZAGANELLI, GIANNI

ZAGANELLI giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 339/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato EUGENIO ZAGANELLI;

udito l’Avvocato SERGIO ROSSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità dei

ricorsi contro ENI e condanna aggravata alle spese; accoglimento del

ricorso principale e inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel presente giudizio risultano riunite due cause, originariamente promosse presso il Tribunale di Perugia, sez. distaccata Città di Castello e precisamente:

la causa promossa da U.S., quale gestore di un impianto Agip, affidatogli dal proprietario e titolare della concessione M.A., nei confronti di B.T., M.M., Ma. e I., successivamente estesa nei confronti della terza chiamata AgipPetroli s.p.a. (poi incorporata in ENI s.p.a.), avente ad oggetto la restituzione della somma di Lire 17.001.990, che l’attore assumeva essere stata corrisposta dall’AgipPetroli ad M.A. e, alla sua morte, alle convenute, a titolo di bonus di fine gestione e che avrebbe dovuto essere riversata ad esso gestore dell’impianto;

la causa promossa dalle eredi M. nei confronti di U.S. per il risarcimento dei danni che assumevano di aver subito in conseguenza della grave e continuata violazione agli obblighi di una diligente gestione dell’impianto: domanda già proposta tardivamente, in via riconvenzionale nel precedente giudizio promosso dall’ U. e quindi, incardinata con autonomo giudizio, poi riunito al primo.

Con sentenza in data 10 maggio 2011, l’adito Tribunale condannava M.M. M. e I. anche quali eredi di B.T., deceduta nelle more, al pagamento della complessiva somma di Euro 6.549,49, oltre interessi dai periodi di riferimento dei singoli importi, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per le somme versate dall’AgipPetroli a M.A. e, alla sua morte, alle convenute, quali concessionarie dell’impianto; rigettava le domande proposte nei confronti di ENI s.p.a. (già AgipPetroli); rigettava le domande proposte dalle M. nei confronti dell’ U.; regolava di conseguenza le spese.

La decisione, gravata da impugnazione da parte delle M., era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Perugia, la quale con sentenza n. 339 in data 09.06.2014, notificata in data 28.10.2014 – previa qualificazione della domanda dell’ U. come domanda di adempimento contrattuale e rettifica delle somme dovute a titolo di bonus nella complessiva somma di Euro 5.870,82 oltre interessi come liquidati in prime cure – riteneva fondata la domanda di risarcimento danni delle M. limitatamente alla perdita di clientela e quindi dell’avviamento commerciale, liquidando detto danno in via equitativa in misura pari al credito dell’ U., con conseguente compensazione impropria delle pretese creditorie; rigettava, di conseguenza, le domande reciprocamente proposte da U.S. e da M.M., Ma. e I.; compensava le spese di entrambi i gradi tra le medesime parti; confermava, infine, la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni tra dette parti e l’ENI, condannando le M. al rimborso a favore dell’ENI s.p.a. delle spese del grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione U.S. contro M.M., Ma. e I. e nei confronti dell’ENI s.p.a., svolgendo due motivi.

Hanno resistito M.M., Ma. e I., depositando controricorso e svolgendo, a loro volta, ricorso incidentale tardivo, affidato a quattro motivi.

Anche l’ENI s.p.a. ha depositato controricorso, evidenziando la formazione del giudicato sulle statuizioni che la riguardano e, comunque, la propria estraneità al giudizio di danni.

Il ricorrente ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale; hanno replicato con memoria le controricorrenti, ricorrenti in via incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale sono oggetto di trattazione unitaria ex art. 335 c.p.c..

In ragione dell’intervenuta notifica della sentenza di appello in data 28.10.2014 ad iniziativa delle M. e del conseguente decorso del termine per impugnare anche per le notificanti, il ricorso incidentale delle medesime M., notificato (via PEC) in data 12.02.2015, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., ancorchè nel rispetto di quello di cui all’art. 370 c.p.c., si qualifica come ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c..

L’esame deve, dunque, muovere dal ricorso principale, il quale attinge la statuizione della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento danni delle M..

2. La Corte di appello – precisato, che in ordine agli addebiti mossi dalle proprietarie dell’impianto all’ U., il Tribunale aveva ritenuto provato sia il fatto che il gestore non assicurasse la presenza di due persone al servizio di erogazione, sia il fatto che le vendite di carburante, in particolare del gasolio, presso l’impianto in questione, fossero diminuite rispetto alla precedente gestione del M., senza che analoga flessione si fosse verificata a livello nazionale – ha dissentito dalle conclusioni del Tribunale che aveva escluso la prova della responsabilità dell’ U., osservando che la colpa andava presunta ex art. 1218 c.c., con la conseguenza che sarebbe stato onere del gestore di provare che il particolare calo delle vendite era imputabile a causa diversa dalla sua negligenza. Ha, quindi, precisato che detto calo delle vendite lasciava presumere una perdita di clientela e, quindi, un danno da perdita da avviamento dell’impianto: questo non poteva essere commisurato – come preteso dalle M. – all’importo delle vendite ridotte, ma era suscettibile di valutazione equitativa, in difetto di prova rigorosa, non acquisibile neanche mediante c.t.u. e sostanzialmente quantificabile in misura corrispondente all’opposto credito del M. a titolo di recupero del bonus di fine gestione.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1218 c.c. e art. 115 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo parte ricorrente deduce di avere provato con la documentazione allegata e con le prove testimoniali di avere gestito l’impianto di benzina con diligenza ed efficacia.

3.1. Il motivo accorpa una duplice censura, di violazione di legge e di vizio motivazionale ed è inammissibile sotto entrambi i profili indicati (a tacere dell’inammissibilità derivante dalla commistione di censure di segno diverso).

Innanzitutto, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, deve ribadirsi che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Il riferito principio comporta, tra l’altro, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Casus. 15 febbraio 2003, n. 2312). In altri termini, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass. 16 luglio 2002, n. 10276).

3.2. Va poi considerato che, trattandosi di sentenza depositata in data 9 giugno 2014 e quindi dopo l’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto una disciplina più stringente del vizio di motivazione, l’intervento della Corte di cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è consentito solo nei casi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Non è, quindi, più consentita la formulazione di censure per il vizio di “insufficiente” o “contraddittorietà” della motivazione e neppure di “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” – qual è quella denunciata con il motivo all’esame – essendo scomparsa dalla norma la stessa parola “motivazione”. Il che vuol dire che – salvo il caso, che qui non ricorre (e non è neppure dedotto), rilevante ex art. 111 Cost., della “mancanza assoluta di motivazione, sotto l’aspetto materiale e grafico” o della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, postula l’allegazione della pretermissione di quei dati materiali, già acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio. Ne consegue che, a tali effetti, il ricorrente è tenuto a indicare, a pena di inammissibilità, il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (cfr. SS.UU. 7 aprile 2014, n. 8053).

3.3. Ciò posto in via di principio, si osserva che, nella specie, ancorchè si affermi, almeno nella intestazione, di volere censurare, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.”, parte ricorrente si astiene, totalmente, dall’indicare quale sia il principio di diritto applicato nella specie dai giudici del merito, contrario alle norme cit., come pure omette di indicare quali siano le ragioni in forza delle quali il principio affermato non può essere condiviso.

Vero è che i giudici del merito, al fine di risolvere la controversia al loro esame, hanno fatto applicazione del principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la colpa nell’inadempimento contrattuale si presume ex art. 1218 c.c., rilevando che spettava all’ U. dare la prova che il calo delle vendite fosse non imputabile ad esso gestore.

Orbene, considerato che parte ricorrente non solo non censura il riferito principio ma sostiene che la Corte territoriale ha errato a presumere la responsabilità di esso gestore, perchè non ha tenuto conto “nè dell’ampia documentazione cartacea a tal fine prodotta e correttamente tenuta in atti, nè delle testimonianze rese, sulle quali la Corte di merito si è pronunciata neppure per valutarne l’irrilevanza” (pag. 9 del ricorso) è di chiara evidenza l’inammissibilità della censura in esame sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Invero le censure, nei termini in cui sono stata proposte non investono “l’interpretazione” o l’applicazione data dai giudici di merito alla norma di cui all’art. 1218 c.c., ma la lettura, cioè l’interpretazione, che detti giudici hanno dato delle risultanze probatorie.

3.4. Inoltre – considerato che, quanto alla prova dei fatti addebitati al gestore, la Corte di appello ha fatto riferimento a risultanze istruttorie astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite (deposizione dell’ispettore AGIP P., nonchè prospetti UTIF, relativi all’andamento delle vendite di carburante dell’impianto; prospetti ministeriali sulle vendite a livello nazionale) e sulla mancanza d’altre risultanze correttamente ritenute essenziali, per ritenere i fatti addebitati non imputabili al gestore – anche la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., non va, al pari della precedente, al di là della mera enunciazione nella rubrica del motivo, posto che la regola applicata dai giudici di appello altra non è che quella del libero convincimento del giudice.

In tale contesto appare evidente che la reale vocazione del motivo all’esame non è altro che quella di una rivalutazione delle risultanze probatorie; il che non sarebbe stato consentito neppure con riferimento alla “vecchia” formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, peraltro impropriamente richiamata nella rubrica dello stesso motivo.

3.5. Non appare superfluo aggiungere che sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità.

Invero il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in correlazione con dell’art. 369 c.p.c., n. 4 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; tanto al fine di positivamente circoscrivere l’ambito d’inevitabile soggettività della correlativa valutazione (cfr. Cass. 11 febbraio 2011 n. 3522 in motivazione). La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il motivo di ricorso inammissibile.

Nel caso di specie il ricorrente – come emerge dal brano del ricorso sopra riportato – si limita ad enunciare, del tutto, genericamente le risultanze istruttorie, asseritamente pretermesse o al più a indicare numericamente l’uno o l’altro documento (come “allegati alla comparsa di risposta”), omettendo di precisare se e in quale fascicolo siano rinvenibili attualmente e soprattutto di ritrascriverne almeno le parti significative; di modo che – fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (SS.UU. 7 aprile 2014, n. 8053) – resta preclusa a questa Corte qualsiasi verifica di decisività.

In definitiva plurime e concorrenti ragioni convergono nell’affermazione dell’inammissibilità del motivo.

4. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 1218, 1226 e 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.pc.., n. 3). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur statuendo che era onere delle appellanti provare il danno lamentato, abbia operato in tal senso un’ulteriore presunzione, stabilendo che il danno subito doveva essere imputato alla perdita di clientela e alla perdita di avviamento dell’impianto in relazione al calo “pacifico” della vendita del carburante. In particolare la Corte di appello non avrebbe spiegato da dove desumeva la perdita della clientela e dell’avviamento dell’impianto, dal momento che ha ritenuto “pacifico” il calo delle vendite dei carburanti, senza motivare nè spiegare da dove lo desumesse; e ciò sebbene gravasse sulle resistenti provare il danno emergente, il lucro cessante e gli antecedenti presupposti fattuali di tale voce di danno, con conseguente impraticabilità del ricorso alla regola della liquidazione equitativa.

2.1. Il motivo è inammissibile per ragioni analoghe al precedente.

Innanzitutto il ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 1218 e 1226 c.c., nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3 e cioè, non lamenta che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, ma piuttosto si duole che la Corte di appello – pur correttamente addossando la prova dell’esistenza di un danno riconducibile all’inadempimento – abbia poi (in tesi) immotivatamente dato per acquisito tale danno, identificandolo con la perdita di clientela e dell’avviamento.

Giova, altresì, ribadire che le soglie minime per l’applicazione delle inferenze presuntive di cui all’art. 2729 c.c. – per ritenere, cioè, che sussistano elementi gravi, precisi e concordanti, tali da autorizzare la conclusione che il fatto ignoto sia provato sulla base di quello noto – sono legittimamente fissate dal giudice del merito, anche se implicitamente, sulla base del complessivo contesto sostanziale e processuale nel quale si imbatte. E’ infatti pienamente in linea coi principi che uno stesso fatto, in un determinato contesto, possa apparire tale da autorizzare una presunzione e in un altro no; nè è ontologicamente possibile per la Corte di legittimità fissare essa stessa quelle soglie, che evidentemente dipendono, appunto, dalla diversità dei contesti, virtualmente infiniti, risultando l’unico controllo esercitabile sulle valutazioni compiute dal giudice ai fini suddetti quello relativo alla coerenza logica e sufficienza della motivazione e alla non avvenuta pretermissione di elementi di fatto decisivi per il giudizio (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6181).

Orbene, nella specie, la Corte territoriale è pervenuta all’impugnata statuizione, svolgendo argomentazioni basate su un dato, ritenuto, prima ancora che “pacifico”, senz’altro provato (cfr. il riferimento al prospetto delle vendite e al prospetto delle vendite di carburanti) e, cioè, l’intervenuta flessione delle vendite – desumendone in via induttiva la perdita della clientela. Le censure all’esame – in disparte l’assoluta genericità delle lamentele, laddove sembrano porre in dubbio il carattere “pacifico” del dato assunto – si risolvono, dunque, al di là della surrettizia formulazione del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in una prospettazione meramente alternativa, e non sostitutiva rispetto alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, laddove ha ritenuto che “il calo delle vendite” non costituisse di per sè un danno, reclamabile dalle eredi del titolare della concessione, bensì andava visto “come un indice della perdita della clientela e dunque, dell’avviamento”. In siffatto contesto, che postula il sicuro accertamento dell’effettività del danno, pure nelle obiettive difficoltà della sua quantificazione, la liquidazione equitativa non si rivela affatto arbitraria, risultando, anzi, ancorata alla peculiarità del caso concreto e neppure specificamente contestato sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui tale censura può essere ammissibilmente svolta nel giudizio di legittimità.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

5. Risulta superflua l’enunciazione dei motivi di ricorso incidentale; e ciò in quanto all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia di quello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

6. Relativamente alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra le parti principali permangono le ragioni che hanno consigliato la compensazione nei gradi di merito. Si ravvisano, altresì, i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., qui applicabile nella formulazione originaria, per compensare tali spese anche nei rapporti dell’ENI s.p.a., evidentemente intimata ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, senza che nessun motivo sia stato svolto nei suoi confronti.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, relativamente al ricorrente principale. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo; compensa interamente tra le parti le spese processuali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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