Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20385 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21099/2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.E.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il

10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dai Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale dell’Aquila con decreto del 10 giugno 2019 accoglieva il ricorso proposto da I.E., cittadino della Nigeria, riconoscendogli lo status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e segg..

Il richiedente proveniente dalla Nigeria aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese di origine per la propria omosessualità e per essere stato accusato di aver abusato di un altro giovane con il quale aveva una relazione, accusa formulata da parte dei genitori di quest’ultimo che facevano parte della setta degli (OMISSIS) e che lo avevano minacciato di morte nel caso non fosse stato arrestato. Per questo motivo era scappato dalla Nigeria e temeva, in caso di rimpatrio, di subire la vendetta del padre del compagno o l’arresto da parte della polizia.

Il Tribunale dopo aver esaminato le varie forme di protezione internazionale applicabili riteneva sussistenti i presupposti per la protezione umanitaria come individuati dall’art. 5, comma 6, Testo Unico Immigrazione ancora applicabile ratione temporis.

In punto di prova il Tribunale riteneva applicabile il principio dell’onere della prova attenuato con attribuzione all’autorità giudiziaria di poteri officiosi per l’acquisizione delle informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione del paese d’origine del richiedente.

Nella specie, esaminata la giurisprudenza in tema della Corte di Giustizia Europea secondo cui la questione dell’omosessualità costituisce una situazione oggettiva di pericolo nel caso in cui sia considerata reato nel paese di provenienza, il Tribunale evidenziava l’impossibilità o l’estrema difficoltà di soddisfare l’onere probatorio in ordine alla condizione di omosessualità.

Sicchè, essendo il racconto plausibile e poichè in Nigeria l’omosessualità è sanzionata penalmente e le sanzioni vengono applicate in concreto, pur non risultando nella specie una denuncia o altro provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente, la richiesta di protezione internazionale non poteva essere disattesa.

3. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. I.E. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 8 e dell’art. 1, lett. a, punto 2, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

La censura si incentra sull’affermata credibilità del racconto del richiedente asilo in violazione dei criteri previsti dalle norme sopra indicate. Nella pronuncia impugnata non vi è alcuna valutazione sulla buona fede soggettiva, nè alcuna indicazione di come, in applicazione degli indici legali, il narrato del richiedente abbia superato il vaglio di credibilità richiesto, anche alla luce delle evidenti contraddizioni ed incongruenze emerse nelle audizioni ed evidenziate dall’amministrazione. Come bene evidenziato dalla commissione, infatti, la storia narrata dal ricorrente era molto generica non vi erano specifiche minacce e non vi era alcun documento utile a corroborare l’istanza. Non era possibile dunque riconoscere lo status di rifugiato.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., apparenza della motivazione.

Non vi sarebbe alcuna motivazione circa le ragioni per le quali il racconto del richiedente possa ritenersi credibile e il giudizio espresso non sarebbe conforme alle linee guida dell’UNHCR, in particolare n. 9 quinta sezione, che contiene una parte dedicata alla valutazione di credibilità delle prospettazioni in materia orientamento sessuale.

2. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Il Tribunale ha ritenuto che, stante l’impossibilità di provare la condizione di omosessualità del richiedente non è possibile sindacare la veridicità del racconto del richiedente asilo, nel caso questo riguardi la sua sfera sessuale.

Occorre, in proposito, osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del Giudice, ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass., 14 novembre 2017, n. 26921).

Anche nel caso il racconto del richiedente riguardi la sua sfera sessuale il Giudice non può ritenersi esonerato dal motivare le ragioni per le quali egli deve essere ritenuto credibile sulla scorta dei consueti parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, comma 5, infatti, dispone che, qualora gli elementi della dichiarazione non sono suffragati da prove sono comunque considerati veritieri se l’autorità giudiziaria ritiene che: “a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. La norma riproduce il testo dell’art. 4, comma 5 della Direttiva 2004/83/CE, sulla quale la CGUE così si è espressa: “quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purchè siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall’art. 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della medesima direttiva” (CGUE, grande sezione, 2.12.2014, cause riunite C-148/13 a C-150/13).

Per quanto riguarda in particolare la condizione di omosessualità e il rischio che una persona sia sottoposta ad atti persecutori o a trattamenti inumani e degradanti a causa del suo orientamento sessuale, deve qui ricordarsi quanto precisato dalla CGUE, nelle sentenze del 25.1. 2018 nella causa C-473/16, del 2.12.2014, sopra citata, e del 7.11.2013, nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12, ed in particolare che: l’orientamento sessuale è un elemento idoneo a dimostrare l’appartenenza del richiedente ad un particolare gruppo sociale, ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2011/95, quando il gruppo delle persone i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale è percepito dalla società circostante come diverso; quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale incombe al richiedente motivare la propria domanda (in Italia il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in attuazione della Direttiva 2004/83/CE) le dichiarazioni del richiedente relative al suo orientamento sessuale che non sono suffragate da prove documentali o di altro tipo, non necessitano di conferma se le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatte, dato che tali condizioni si riferiscono, in particolare, alla coerenza e plausibilità di tali dichiarazioni e non si riferiscono in alcun modo all’esecuzione o all’impiego di una perizia; lo svolgimento di un colloquio individuale condotto dal personale dell’autorità accertante è tale da contribuire alla valutazione delle dichiarazioni, dal momento che sia l’art. 13, paragrafo 3, lett. a), della direttiva 2005/85 sia l’art. 15, paragrafo 3, lett. a), della direttiva 2013/32 stabiliscono che gli Stati membri provvedono affinchè la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale in cui è presentata la domanda, in particolare dell’orientamento sessuale del richiedente; le autorità competenti hanno il dovere ai sensi dell’art. 13, paragrafo 3, lett. a), della direttiva 2005/85 e dell’art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto delle circostanze personali e non devono fondarsi unicamente su nozioni stereotipate associate all’omosessualità, in quanto il fatto che un richiedente asilo non sia in grado di rispondere a domande fondate su tali nozioni (come ad esempio la conoscenza di associazioni per la difesa dei diritti degli omosessuali) non può costituire, di per sè, un motivo sufficiente per concludere che egli non sia credibile, dato che un modo di procedere del genere sarebbe contrario a quanto richiesto dall’art. 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83 nonchè dall’art. 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85.

Ne consegue che le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere raccolte da un intervistatore competente e valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui al D.Lgs. n. 251 n. 2007, art. 3, comparate con COI aggiornate e pertinenti, e possono essere sufficienti da sole a dimostrare l’appartenenza al gruppo sociale a rischio persecutorio. Il giudicante, evitando indebite invasioni nella vita privata (ad es. interrogatori sui dettagli delle pratiche sessuali, produzione di foto e video) e non lasciandosi condizionare da stereotipi (ad es. essere o non essere iscritti ad una associazione LGBT), deve accertare la concreta situazione del richiedente e la sua particolare condizione personale, e valutare quindi se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, reale o percepito, atti persecutori e minacce gravi ed individuali alla propria vita o alla persona e dunque sia nell’impossibilità di vivere nel proprio paese d’origine senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica (Cass. n. 11176 del 2019).

Il giudice del merito, dunque, ha errato nel fondare la propria decisione sul rilievo che le dichiarazioni del richiedente non possono essere sindacate, stante l’impossibilità di provare la condizione di omosessualità. Anche in questi casi è onere del giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda. Tale verifica, dunque, se pure sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere svolta dal giudice del merito determinandosi altrimenti la violazione dell’art. 3 comma 5, citato (Sez. 1, Ord. n. 21142 del 2019).

Pertanto, in accoglimento del primo e secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice del merito perchè proceda ad un nuovo ed appropriato esame delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo al fine di valutare, secondo le regole e i principi sopra richiamati, se può ritenersi provata una condizione individuale di esposizione a rischio di atti persecutori del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, lett. d), ovvero di trattamento inumano e degradante del medesimo D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

I giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per un nuovo esame al Tribunale dell’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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