Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20385 del 24/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.24/08/2017),  n. 20385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

S.D. e B., elettivamente domiciliati in Roma piazza

Mazzini 8, presso l’avv. Cristina Laura Cecchini, rappresentati e

difesi, giusta delega a margine del ricorso, dall’avv. Consuelo

Feroci (fax 071.7598252, p.e.c. feroci.consuelo.legalmail.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori de

L’Aquila;

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello de

L’Aquila;

– intimati –

avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila n. 1004/16,

emesso il 6 settembre 2016 e depositato il 15 settembre 2016, n.

R.G. 154/16.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. I coniugi S., cittadini albanesi, con ricorso del 17 giugno 2015, hanno richiesto al Tribunale per i minorenni de L’Aquila, con ricorso del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, di essere autorizzati a permanere in Italia per poter prestare assistenza e cura alla figlia secondogenita N. nata a (OMISSIS) (in provincia de (OMISSIS)) il (OMISSIS).

2. Il Tribunale per i minorenni ha respinto la domanda rilevando l’assenza dei gravi motivi previsti come condizione per l’autorizzazione dalla norma invocata dai ricorrenti.

3. La Corte di appello de L’Aquila ha confermato la decisione reclamata dai coniugi S. rilevando che la richiesta di autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale era stata prospettata dai coniugi S. non in relazione a una situazione transitoria e destinata a esaurirsi in un lasso di tempo determinato ma con riferimento a una esigenza di accudimento e di crescita destinata a durare indefinitamente. Inoltre la Corte di appello ha rilevato che i gravi precedenti penali a carico di S.B. attestano la sua dedizione ad attività criminose incompatibili con la sua permanenza in Italia.

4. Ricorrono per cassazione i coniugi S. e deducono: a) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 (Testo Unico sull’immigrazione); b) la violazione del diritto all’unità familiare (art. 8 C.E.D.U.); c) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in particolare in relazione all’art. 9 e seguenti della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata con L. n. 176 del 1991; d) la violazione dell’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione e la carenza e illogicità della motivazione.

5. In particolare i ricorrenti lamentano l’interpretazione restrittiva dell’art. 31, comma 3 del Testo Unico immigrazione, contrastante con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 21779 del 2010); la violazione del divieto di espulsione del minore; la mancata considerazione del diritto del minore all’unità familiare e alla tutela del suo interesse preminente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Non sussistono le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio risultando la controversia meritevole di essere discussa in pubblica udienza in considerazione della specificità della materia e della peculiarità del caso in esame che richiede anche un esame differenziato delle posizioni dei due richiedenti.

PQM

 

La Corte rinvia alla pubblica udienza davanti alla Prima Sezione della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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