Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20385 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20385 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10448-2017 proposto da:
VASSAI,L0 DARIO SERGIO LUIGI, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SIAWIO CONSOLI;

– ricorrente contro
UNIPOLS Al

ASSICURAZIONI SRA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RON1A,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORI TORRISI;

– controricorrente contro
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITKD COMPANY SPA,
CURATOLO NIARTINA, D’ANTONI AL1′,SSIO;

Data pubblicazione: 01/08/2018

- intimati avverso la sentenza n. 1539/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 21/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA
1. Dario Sergio Luig,i Vassallo convenne in giudizio, davanti al
Tribunale di Catania, Sezione distaccata di \cireale, N1artina Curatolo,
\lessi() D’Antoni, la Unipolsai .1 ssicurazioni s.p.a. e la Zurich
Insurance s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al
risarcimento) dei danni da lui subiti in un sinistro stradale che aveva
visto coinvolti tre veicoli.
Espose, a sostegno della domanda, che egli, mentre era alla guida del
proprio motociclo, avendo trovato la propria corsia di marcia del tutto
ostruita dal furgone di proprietà della Curatolo, assicurato dalla
Unipolsai, non era riuscito ad evitare l’urto con la parte posteriore
dello stesso; dopo di che, caduto al suolo, egli era stato investir() dalla
vettura di proprietà del D’Antoni, assicurata con la Zurich Insurance,
che sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia.
Si costituirono in giudizio entrambe le società di assicurazione,
chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, ritenuta l’esclusiva responsabilità del conducente del
furgone, accolse in parte la domanda e condannò la Curatolo, il
conducente del furgone e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. al
risarcimento) dei danni in favore del Vassallo nella misura di curo
50.807,92, nonché al pagamento delle spese di giudizio.

Ric. 2017 n. 10448 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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NIARIA CIRILLO.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla Unipolsai
Assicurazioni s.p.a. ed in via incidentale dal Vassallo e la Corte
d’appello di (;atania, COn sentenza del 21 ottobre 2016, ha accolto in
parte il gravame principale, ha respinto quello incidentale, ha ridotto il
risarcimento del danno nella misura di curo 15.242,37 ed ha regolato le

osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa
sede, che doveva essere confermata la decisione di primo grado in
ordine alla totale assenza di responsabilità del conducente della vettura,
che nulla aveva potuto fare per evitare di investire il motociclista ormai
caduto a terra; mentre ha riconosciuto un concorso di colpa
prevalente, nella misura del 70 per cento, a carico del Vassallo, il quale
non aveva osservato una velocità prudente in rapporto allo stato dei
luoghi e non aveva avvistato per tempo il furgone, fermo senza luci di
emergenza accese ma tuttavia visibile, in considerazione del fatto che il
tratto di strada era rettilineo.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre Dario
Sergio Luigi Vassallo con atto affidato a tre motivi.
Resiste la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli arti. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2054 cod. civ.,
degli artt. 158 e 149 cod. strada sul rilievo che la sentenza impugnata
avrebbe errato nell’attribuire al Vassallo il 70 per cento della
responsabilità dell’incidente.
Ric. 2017 n. 10448 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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spese del grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 40 e 41 cod. peri., per non avere la sentenza considerato che
il conducente del furgone avrebbe dovuto rispondere anche del danno
determinato dall’investimento della vittima ad opera della vettura che

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto
decisivo, oggetto di discussione tra le parti, con osservazioni critiche
circa il valore di piena prova dei rilievi compiuti dai vigili urbani sul
luogo del sinistro.
4. I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro
strettamente connessi, sono, quando non inammissibili, comunque
privi di fondamento.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in
materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la
valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l’accertamento) e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e
l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali
sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza
dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23
febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, 30 giugno 2015, n.
13421, nonché l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).
Nella specie la Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di
vizi logici, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto)
di attribuire la responsabilità del sinistro) in misura del 70 per cento a
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sopraggiungeva nell’opposto) senso di marcia.

carico dell’odierno ricorrente e del residuo 30 per cento a carico del
proprietario del furgone fermo in sosta irregolare, riconoscendo nel
contempo la totale assenza di responsabilità a carico del conducente
del veicolo che ha poi investito il Vassallo.
:\ fronte di simile ricostruzione, il primo ed il secondo motivo si

non consentito esame del merito. In particolare, non sussiste la pretesa
violazione della presunzione di pari responsabilità, perché la Corte
d’appello ha vagliato i diversi comportamenti dei conducenti ed ha
positivamente attribuito le relative colpe, così come è fuor di luogo
invocare la violazione del principio di causalità, perché il conducente
del furgone e la sua assicurazione sono stati comunque condannati al
risarcimento di parte del danno, conseguente alla loro percentuale di
responsabilità.
Quanto al terzo motivo — anche volendo tralasciare il fatto che è
proposto in termini di vizio di motivazione e sembra però porre una
censura di violazione di legge — è evidente che la sentenza non ha
attribuito erroneamente valore di atto pubblico, oltre i limiti legalmente
previsti, ai rilievi compiuti dai vigili urbani sul luogo del sinistro, ma ha
semplicemente compiuto una valutazione globale delle prove,
pervenendo ad un accertamento di merito non più modificabile in
questa sede.
5. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
\ tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri
introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 cater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale
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risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e

obbligo non va disposto, essendo stato il ricorrente ammesso al
patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Catania in data 18 aprile 2017.

P.Q.M.
1,a Corte ri:getta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 giugno 2018.
Il Presidente

spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 3.800, di

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