Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20384 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10098/2015 proposto da:

L.V.V., rappresentato e difeso dall’avocato DANIELE

CALVANI;

– ricorrente –

contro

M.P., C.L., C.D., rappresentati e

difesa dall’avvocato MARCO ORIGLIASSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 330/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 19.2.2014, la Corte d’Appello di Torino, respingendo il gravame proposto da L.V.V., ha confermato la sentenza n. 4596/2008 del locale Tribunale che aveva disatteso la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 1.550.000,00 a titolo di corrispettivo per la consulenza e assistenza prestate in una vendita di quote societarie costituenti l’intero capitale di una società operante nel settore giochi delle Sale Bingo) per conto di C.D., C.L. e M.P., che invece avevano agito in giudizio per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo.

Secondo la Corte di merito il documento posto a base delle contrapposte pretese (la lettera di intenti del 23.12.2005) portava a ritenere che il L.V. avesse operato non già come procacciatore d’affari ma come mediatore e pertanto, in mancanza di prova dell’iscrizione nell’apposito ruolo presso la Camera di Commercio, nessun compenso poteva essergli riconosciuto.

2 Contro tale sentenza il L.V. ricorre per cassazione con tre motivi e contrastati con controricorso dai C. – M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367 e 1369 c.c., rimproverando alla Corte d’Appello di avere interpretato la “lettera di intenti” del 23.12.2015 sulla base del solo dato letterale senza considerare la portata complessiva delle clausole, nè indagare sulla comune intenzione dei contraenti e sul comportamento complessivo delle stesse, che, a suo avviso, avrebbe portato a individuare la figura del procacciatore di affari.

2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e motivazione apparente e perplessa in relazione alle risultanze processuali, dolendosi della mancata considerazione del fatto storico dell’esistenza di un accordo circa il pagamento del compenso a lui spettante come procacciatore di affari, e della motivazione talmente superficiale o comunque solo apparente.

3 Col terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in violazione dell’art. 132 c.p.c., richiamando le stesse argomentazioni svolte nella precedente censura.

2 I motivi, da esaminarsi congiuntamente sono infondati.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso risulta che la vendita per la quale il L.V. aveva prestato la sua assistenza riguardava le quote costituenti l’intero capitale di una società operante nel settore giochi delle Sale Bingo per un prezzo di oltre otto milioni di Euro (v. ricorso pag. 2) ed è più che evidente – senza che si renda necessario alcun ulteriore accertamento da parte del giudice di merito (dall’esito scontato e fonte sicura di un ulteriore allungamento dei tempi del processo in violazione dell’art. 111 Cost.) – che tale cessione abbia realizzato un “caso simile” all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda (v. Sez. 1, Sentenza n. 27505 del 19/11/2008 Rv. 605632).

Pertanto, l’accesa questione di diritto relativa alla natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti, mediazione tipica o atipica (cd. procacciamento di affari), può ritenersi ormai superata dopo l’intervento delle sezioni che hanno affermato il principio secondo cui è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L’esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione (v. Sez. U-, Sentenza n. 19161 del 02/08/2017 Rv. 645138 seguita da Sez. 5 -, Sentenza n. 29287 del 14/11/2018 Rv. 651545).

Applicando tale principio al caso di specie, consegue che il ricorrente, in ogni caso, per avere diritto alla provvigione, avrebbe dovuto essere iscritto all’albo, avendo prestato la sua opera in una cessione equiparabile all’alienazione di azienda.

Pertanto il rigetto del ricorso è inevitabile, con altrettanto inevitabile addebito di spese alla parte soccombente che però – risultando ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (v. Delib. 4 maggio 2015 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in atti) – non è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato. (v. tra le varie, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7368 del 22/03/2017 Rv. 643484; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017 Rv. 643826; Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014 (Rv. 632638).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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