Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20384 del 24/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 11/05/2017, dep.24/08/2017), n. 20384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 04187/2016 proposto da:
P.M., in difetto di elezione di domicilio in Roma da
considerarsi per legge ivi domiciliata presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BERNARDINO
PASANISI;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE – in persona del Commissario straordinario,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO SAVONAROLA 6, presso
lo studio dell’avvocato SERGIO TORRI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RODOLFO MURRA;
– controricorrente –
e contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
VIZZONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
SISTEMI DI COSTRUZIONI S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 118/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/01/2015;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del dì
11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
P.M. ricorre, affidandosi a due articolati motivi, per la cassazione della sentenza (n. 118 del 09/01/2015) con cui la corte di appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la reiezione della sua domanda di risarcimento dei danni patiti per una caduta sulla piazza (OMISSIS), da lei ascritta alle condizioni del manto stradale, dispiegata nei confronti del Comune di Roma, poi Roma Capitale, giudizio nel quale sono state chiamate in causa la società Sistemi di Costruzioni srl – appaltatrice del controllo e della manutenzione del suolo pubblico urbano nella zona – e la sua assicuratrice r.c. (all’epoca, la Aurora ass.ni spa, poi UGF ass.ni);
resistono con controricorso Roma Capitale e UnipoISAI Assicurazioni spa, mentre Sistemi di Costruzioni srl, pur avendo il suo procuratore in appello avv. Monastra ricevuto notifica del ricorso per cassazione a mezzo p.e.c., non espleta attività difensiva in questa sede;
è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., mentre la UnipoISAI ha pure depositato, nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., documentazione a comprova della successione a UGF assicurazioni spa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la ricorrente si duole: a) col primo motivo, di “violazione di legge ex art. 360, n. 3, in relazione agli artt. 1362,1363 c.c., artt. 1367,1369 e 1371 c.c.”, di “nullità del procedimento e violazione di legge ex art. 360, n. 4 e n. 3 in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 115 c.p.c.”, di “omesso esame circa un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5” e di “nullità del procedimento ex art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”: in estrema sintesi, ricordata la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U. n. 3840/07) sull’irrilevanza delle considerazioni di merito dopo il rilievo di inammissibilità, dolendosi della qualificazione di inammissibilità della domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c., a suo dire malamente qualificata dalla corte territoriale come non dispiegata (in alternativa all’altra ai sensi dell’art. 2043 c.c.) fin dall’atto di citazione – pedissequamente riprodotto in ricorso – da essa ricorrente; b) col secondo motivo, di “omesso esame circa un fatto controverso decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, consistente nello stato malfermo dei sampietrini, definiti basculanti dalla teste S. nella deposizione resa per delega dinanzi al Tribunale di Milano;
le controricorrenti a vario titolo invocano l’inammissibilità del ricorso, rimarcando come la corte territoriale abbia concluso in ogni caso per l’ascrivibilità del sinistro in via esclusiva alla condotta incauta della stessa vittima, negando la sussistenza di prova sullo stato malfermo dei sampietrini pure addotto dall’attrice;
ad avviso del Collegio, pur essendo stata formulata proposta di accoglimento per manifesta fondatezza (quanto al primo motivo, per essere interpretabile l’atto di citazione come domanda anche ai sensi dell’art. 2051 c.c. e conseguente preclusione dell’esame del merito ex Cass. S.U. 3840/07; quanto al secondo motivo: potendo prospettarsi quale fatto decisivo omesso – per la cui nozione richiamandosi Cass. Sez. U. 24645/16, p. 14 – la deposizione della teste S. per potenziale decisività carattere mobile dei sampietrini non solo sconnessi), quanto meno la questione posta dal primo motivo merita un approfondimento ed in ogni caso la trattazione, in uno ad ogni altro profilo consequenziale in rito ed ovviamente, se del caso, nel merito del proposto gravame e del secondo motivo, in pubblica udienza davanti alla sezione ordinaria, ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., u.c..
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017