Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20384 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20384 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10115-2017 proposto da:
C ARNIO NIARIA CRISTINA CORONA FABIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI MIA GIULIANA 44, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LODOVICO FABRIS;

– ricorrenti contro
BANC POPOLARI”, DI •ICINZA SP 1.;

– intimata avverso la sentenza n. 654/2016 del TRIBUNALE di TREVISO,
depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.

Data pubblicazione: 01/08/2018

FATTI DI CAUSA
1. 1.a Banca popolare di Vicenza s.p.a. convenne in giudizio, davanti al
‘fribunale di Treviso, i coniugi Fabio Corona e Maria Cristina Carni°,
chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi
dell’art. 2901 cod. civ., due atti di costituzione di fondo patrimoniale,

predetti avevano destinato una serie di beni immobili a far fronte ai
bisogni della loro famiglia.
.\ sostegno della domanda la Banca attrice espose, tra l’altro, che i
convenuti erano fideiussori della s.r.l. Falegnameria Corona, che erano
debitori della somma complessiva di curo 98.403,76 e che i due atti
contestati avevano leso in modo rilevante la garanzia patrimoniale della
Banca stessa.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della
domanda.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia di entrambi gli
atti di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al
pagamento delle spese di lite.
2. I.a pronuncia è stata impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte
d’appello di Venezia, con ordinanza del 7 febbraio 2017, pronunciata
ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ha dichiarato l’appello
inammissibile in quanto privo di ragionevoli probabilità di essere
accolto ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori
spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale ricorrono Fabio Corona e Maria
Cristina Carnio con unico atto affidato a sei motivi.
La Banca popolare di Vicenza s.p.a. non ha svolto attività difensiva in
questa sede.

Ric. 2017 n. 10115 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-2-

rispettivamente del 19 maggio 2009 e dell’il ottobre 2011, coi quali i

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. 1 ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia al ricorso, in

essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte della Banca intimata.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione tempolis, al regime di cui
all’art. 13, comma 1 cater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla
dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione,
per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione
medesima.

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, il 19 giugno 2018.
Il Presidente
CL1,2;3G

QAAA

data 4 maggio 2018; ne consegue che il giudizio di cassazione deve

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