Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20383 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 26/07/2019), n.20383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15247-2015 proposto da:

R.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO

GIULIANI;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1507/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

e per il rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 13 novembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da R.F. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 759 del 2011, e nei confronti di C.A..

1.1. Il Tribunale, adito per lo scioglimento della comunione relativa all’immobile sito in (OMISSIS), comprensivo di garage, già adibito a casa coniugale, assegnò il bene in proprietà esclusiva ad C.A., con obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio all’ex marito l’importo di Euro 36.250,00, pari alla metà del valore di stima, condannò il R. a pagare alla Cannata Euro 33.453,81 oltre interessi, a titolo di rimborso della quota di mutuo e dichiarò compensati i due crediti fino a concorrenza dell’importo inferiore.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, sui seguenti rilievi: a) la convenuta Cannata aveva proposto la ricorrente tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta (14 luglio 2004), avuto riguardo all’udienza fissata dal giudice istruttore; b) la convenuta aveva pagato i ratei del mutuo contratto all’epoca in cui le parti erano coniugate, e pertanto aveva diritto a ripetere la metà dell’importo; c) l’eccezione di prescrizione del diritto della Cannata al rimborso delle spese straordinarie era tardiva, oltre che generica; d) la CTU disposta nel giudizio di primo grado aveva proceduto alla stima del valore dell’immobile con metodo corretto, che teneva conto sia del valore di mercato sia di quello catastale sia del costo di costruzione; e) la richiesta di assegnazione dell’immobile da parte del R. era inammissibile, essendo tardiva e comunque carente di effettivo interesse.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.F., sulla base di sei motivi. Non ha svolto difese C.A..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 83 c.p.c. e si contesta la nullità della procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione depositata dall’appellata C., in quanto carente del riferimento al procedimento in oggetto.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e si ripropone la questione della tardività della domanda riconvenzionale, sul rilievo che la C. – che non era comparsa all’udienza presidenziale del 14 luglio 2004, e quindi non aveva riproposto le richieste avanzate con l’atto di costituzione – sarebbe decaduta dalla riconvenzionale per non averla riproposta nel termine assegnato dal giudice istruttore. In definitiva, la C. non aveva reiterato la riconvenzionale nè all’udienza presidenziale nè all’udienza del giudice istruttore, con conseguente decadenza. Il ricorrente assume inoltre al tardività della domanda riconvenzionale in quanto la C. non si era costituita nei venti giorni precedenti l’udienza presidenziale.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono palesemente infondati.

3.1. Nella comparsa di costituzione e risposta dell’appellata C., il mandato alle liti era apposto a margine dell’atto, e perciò automaticamente riferibile all’atto stesso (ex plurimis, Cass. 07/12/2017, n. 29312).

3.2. La domanda riconvenzionale era tempestiva.

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla natura contenziosa del procedimento sin dall’origine non si accompagna la configurabilità dell’udienza presidenziale in termini corrispondenti a quelli dell’udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, sicchè a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la decadenza dello stesso dalla formulazione delle domande riconvenzionali, è rilevante esclusivamente l’udienza dinanzi all’istruttore nominato all’esito della fase presidenziale (ex plurimis, Cass. 07/12/2017, n. 29312).

4. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 194 e 62 c.p.c., e si censura la decisione resa dalla Corte territoriale sul quinto motivo di appello, con il quale era stata contestata la stima dell’immobile effettuata, in assunto dell’appellante odierno ricorrente, sulla base di elementi di valutazione privi di significato, anzichè sul valore di mercato del bene.

5. Il motivo è fondato.

5.1. Si deve premettere che il ricorrente solo formalmente prospetta un vizio di motivazione, censurando in realtà l’adozione di un erroneo criterio di stima dell’immobile. L’esame del motivo, nel quale univocamente e ripetutamente il ricorrente si duole dell’utilizzo di elementi di valutazione privi di significato – quali il valore catastale dell’immobile e il costo di costruzione – consente di riqualificare la censura in termini di violazione di legge, in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17931 del 2013.

5.2. Così riqualificata la censura, effettivamente sussiste il vizio denunciato in quanto la Corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame riguardante l’erroneità del criterio di stima utilizzato dal CTU con la seguente affermazione: “è da escludersi che possa farsi una valutazione sulla base del solo valore di mercato, così come pretende l’appellante, dovendosi piuttosto considerare il valore ponderale tra detto valore di mercato, il valore catastale e il costo di costruzione onde poter addivenire ad una stima quanto più aderente alla realtà”.

L’affermazione è in palese contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo il quale, in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere conseguentemente aggiornato d’ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore (ex plurimis, Cass. 21/10/2010, n. 21632; Cass. 04/05/2005, n. 9207).

6. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per la rinnovazione della stima dell’immobile secondo il criterio del valore venale.

Rimangono assorbiti i motivi dal quarto al sesto, con i quali si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 726 e 727 c.p.c. per non avere la Corte d’appello aggiornato il valore dell’immobile stimato nel 2008 alla data della decisione (quarto motivo); violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione riguardante la stima dell’immobile (quinto motivo); omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione, consistito nella erronea valutazione dell’immobile (sesto motivo).

Il giudice del rinvio, designato in dispositivo, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso con assorbimento dei motivi dal quarto al sesto, rigetta il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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