Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20383 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. un., 16/07/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 16/07/2021), n.20383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25311/2020 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO,

rappresentato e difeso da sé medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 141/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 27/07/2020.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2021 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale FRANCESCO

SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1.1 L’avv. F.L. del Foro di Bologna deduce, con ricorso notificato il 1.10.2020, cinque motivi di cassazione della sentenza n. 141 del 27.7.2020, notificata il 31.7.2020, con la quale il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della sentenza 11.11.2016 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna:

– lo ha prosciolto da uno dei due capi di incolpazione disciplinare dai quali era stato raggiunto (capo B);

– ha confermato la sua responsabilità per il capo A), così contestatogli ex artt. 5, 6, 20 e 22 del Codice Deontologico Forense in vigore all’epoca dei fatti: “perché in data 20 aprile 2011, in attesa di accedere allo sportello della Cancelleria dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Bologna, rivolgendosi ad un collega con le seguenti espressioni a voce alta e bestemmiando, affermava: “la finisci di rompermi i coglioni, mi hai rotto i coglioni mi hai rotto i coglioni, sei un decerebrato hai capito? sei un decerebrato!”;

– ha confermato, per questo capo, la già irrogata sanzione della censura.

p. 1.2 Più in particolare, e per quanto qui ancora rileva, con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense ha osservato che:

– il certificato medico sulla base del quale l’incolpato aveva chiesto un rinvio dell’udienza di discussione era generico ed inidoneo a comprovare un impedimento assoluto a comparire, facendo esso mero richiamo alla necessità di riposo domiciliare per tre giorni per una non meglio descritta sindrome influenzale;

– diversamente da quanto eccepito dall’incolpato in appello, l’illecito disciplinare non poteva ritenersi prescritto, applicandosi nella specie non la disciplina estintiva di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 65, ma quella del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51, in quanto vigente all’epoca del fatto;

– pur a fronte del venir meno della sua rilevanza penale (art. 594 c.p.) l’illecito di cui al capo A), comprovato dagli esiti delle indagini preliminari in sede penale e legittimamente utilizzabili nella presente sede, manteneva rilevanza disciplinare, integrando la violazione dei doveri di dignità e decoro, con compromissione della reputazione professionale e dell’immagine della classe forense, oltre che dell’obbligo deontologico di mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà;

– il proscioglimento per il capo B) (con il quale era stato contestato all’avv. F. di aver reso false dichiarazioni al Consiglio dell’Ordine di Bologna in sede di audizione informativa sul fatto di cui al capo A)) non era tale da determinare l’adozione di una misura più mite della già inflitta censura, risultando quest’ultima comunque adeguata alla non trascurabile gravità del fatto.

p. 1.3 Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che:

– correttamente il Consiglio Nazionale Forense aveva escluso che il certificato medico prodotto attestasse un effettivo ed assoluto impedimento a comparire all’udienza;

il tenore testuale e la ratio delle previsioni deontologiche contestate (artt. 5, 6, 20 e 22 CDF previg.) escludevano il vizio di sussunzione lamentato dal ricorrente, trattandosi di fatto oggettivamente lesivo dei doveri di decoro, dignità, lealtà e correttezza che devono connotare il comportamento dell’avvocato;

– l’illecito disciplinare non poteva ritenersi prescritto, essendo qui applicabile la disciplina vigente al momento dell’illecito e non della incolpazione;

– insindacabile in sede di legittimità, e comunque conforme alla gravità del fatto, era la decisione con la quale il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la sanzione della censura pur a seguito del proscioglimento per uno dei due capi in addebito.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Fissato all’udienza pubblica dell’8 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p. 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e dell’art. 132 c.p.c., per avere il Consiglio Nazionale Forense apoditticamente escluso che il certificato medico allegato comprovasse un legittimo ed assoluto impedimento a comparire all’udienza di discussione, nonostante che esso attestasse, al contrario, la sussistenza di una sindrome influenzale cogente, perché “necessitante” di cura e riposo domiciliare per giorni tre.

p. 2.2 Questi due motivi di ricorso, unificabili per l’identità sostanziale della questione da essi posta, sono infondati.

Per quanto riguarda l’affermata nullità per violazione del diritto di difesa, si ritiene sufficiente richiamare il consolidato indirizzo di legittimità (anche recentemente ribadito) sull’impedimento a partecipare all’udienza disciplinare, i cui passaggi fondamentali possono così riassumersi (v. Cass. SS.UU. civ. nn. 8777/21; 5596/20; 24377/20; 15607/01 ed altre; nonché, in argomento, Cass. SSUU pen. 36635/05, Cass. pen. nn. 15407/20; 11460/18 ed innumerevoli altre):

– la partecipazione all’udienza costituisce una libera scelta dell’incolpato, mentre la mancata partecipazione comporta una lesione del suo diritto di difesa solo se determinata da un impedimento a comparire dalle caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all’udienza nella data stabilita, bensì in una situazione impeditiva di natura cogente ed assoluta;

– è vero che in applicazione della norma di riferimento qui applicabile – l’art. 420 ter c.p.p. – il requisito legale dell'”assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento” non concerne soltanto la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente ed attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa;

– cionondimeno, anche al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo, la condizione ostativa così delineata non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, dovendo questa essere vagliata dal giudice di merito (con esiti certamente non rivedibili in sede di legittimità se congruamente motivati) sotto il profilo di una impossibilità effettiva ed assoluta (oltre che non ascrivibile al soggetto), perché non dominabile né contenibile secondo parametri di normale esigibilità.

Ciò posto, e venendo alla lamentata nullità della sentenza per asserita assenza di reale motivazione sul punto, soccorre quanto invece esaurientemente argomentato dal Consiglio Nazionale Forense nel caso in esame, secondo cui (sent. pag. 4): “nella fattispecie, il certificato medico prodotto (in cui peraltro non si specifica se la visita sia avvenuta nel domicilio dell’avvocato F. o altrove) è redatto in termini oltremodo generici, affermandosi la necessità di “numero tre giorni di riposo domiciliare e cure per sindrome influenzale”, senza neppure indicare il grado della febbre e, soprattutto, attestare l’impossibilità assoluta di allontanarsi dal domicilio e di viaggiare e, quindi, di comparire in giudizio, anche facendo uso, eventualmente, dei presidi farmacologici usuali in caso di semplici stati febbrili non associati ad ulteriori patologie acute o croniche (nel caso non evidenziate) che, in ipotesi, possono rendere la normale febbre più insidiosa”.

Nella sentenza censurata vengono quindi puntualmente esplicitati i plurimi e convergenti profili di ritenuta inidoneità dimostrativa del certificato medico allegato, così quanto:

– alla mancata specificazione del luogo di svolgimento della visita certificata;

– alla genericità ed estrema sommarietà della descrizione della patologia (“sindrome influenzale”);

– alla mancata specificazione del grado di temperatura corporea riscontrato (notoriamente costituente uno dei principali parametri di impedimento) e della impossibilità di farvi fronte con i farmaci usualmente somministrabili in presenza di stati febbrili semplici;

– alla mancata enunciazione di concorrenti patologie acute o croniche tali da complicare lo stato febbrile e, in generale, la sindrome influenzale; alla mancata attestazione di una situazione di assoluta impossibilità ad allontanarsi dal domicilio per comparire all’udienza (fissata per l’11 luglio 2019).

Alla luce di un simile percorso motivazionale, certamente succinto ed essenziale ma non per questo lacunoso e men che meno “apparente”, a risultare apodittica e generica – oltre che inammissibilmente sollecitativa di una rivisitazione nel merito della valutazione così offerta dal Consiglio Nazionale Forense – e’, se mai, proprio la doglianza, in quanto esclusivamente incentrata su un’elaborazione puramente semantica e concettuale della nozione di “necessità” così come testualmente emergente dal certificato medico, non rapportata agli elementi fattuali che caratterizzavano la fattispecie di impedimento concretamente allegata ed invece ben evidenziati, come detto, in sentenza. Là dove quest’ultima ha appunto argomentatamente ritenuto che la “necessità” di riposo domiciliare per tre giorni, pur indicata dal medico, non integrasse di per sé, alla luce di tutte le altre carenze, “l’impossibilità assoluta di allontanarsi dal domicilio e di viaggiare e, quindi, di comparire in giudizio (…)”.

Sicché del tutto corretta, ed anzi doverosa, deve ritenersi l’opzione con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha anteposto al dato meramente testuale della “necessità” una valutazione sostanziale, concreta e complessiva (appunto in termini di mancata emersione di sintomi acuti ed invalidanti integrativi dell’impedimento assoluto nei termini su indicati) della patologia refertata.

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 20 e 22 del previgente Codice Deontologico Forense, posto che:

il fatto, a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 594 c.p., non aveva più alcuna rilevanza penale sicché, ex art. 5 cit., poteva in ipotesi rilevare solo in quanto lesivo dell’immagine dell’avvocatura (comma 2); evenienza nella specie certamente da escludersi, visto che il contegno addebitato non aveva natura professionale né processuale (art. 6), ed era risultato inoltre privo di risonanza sociale lesiva della categoria;

– tanto l’art. 20 quanto l’art. 22 CDF presupponevano che l’illecito costituito dalle espressioni sconvenienti ed offensive si riferisse allo svolgimento diretto di attività professionale con attivo coinvolgimento delle parti mentre, nel caso di specie, non vi era stata alcuna parte coinvolta né vi era un rapporto di pregressa conoscenza con il collega.

p. 3.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che, come già affermato da questa corte di legittimità (Cass. SSUU nn. 15873/13; 13168/21) “il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali la L. n. 247 del 2012, art. 36, consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce”. Si è inoltre osservato che, nell’assolvere una funzione meramente integrativa e specificativa di principi di più generale portata, le previsioni del codice deontologico forense del tutto legittimamente “possono ispirarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività” (Cass. SSUU n. 8313/19).

Dal Codice Deontologico Forense vigente all’epoca del fatto (ma si tratta di prescrizioni rinvenibili anche negli artt. 9, 19, 52, 63 del Codice oggi in vigore) si desume, tra il resto, che:

– (art. 5) “L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. (…). L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense. (…);

– (art. 6) “L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. (…)”.

– (art. 20) “Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi”;

– (art. 22) “L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.

Orbene, lungi da essere incorsa nel lamentato vizio di violazione di legge o di erronea sussunzione della fattispecie, la sentenza qui impugnata dà puntualmente conto (pagg. 7-8) delle modalità del fatto e delle fonti del convincimento probatorio, per poi osservare come il comportamento dell’avvocato incolpato si ponesse attraverso “frasi grevi e volgari e con una carica intrinseca di indubbia offensività ed ingiuriosità” – in connessione con lo svolgimento dell’attività professionale; e questo senza tralasciare di osservare come il comportamento contestato all’avv. F. nel capo A) rilevasse comunque sul piano disciplinare pur nella (comunque disattesa) ottica della non professionalità del contesto d’azione.

Quanto così statuito dal Consiglio Nazionale Forense risulta del tutto corretto in diritto, dal momento che la valutazione di offensività ed ingiuriosità delle frasi e del contegno assunto dall’incolpato nei riguardi di un collega – così come resa in sentenza in forza di una delibazione, neppure questa, qui rivedibile – non poteva che implicare la positiva affermazione della violazione dei suddetti doveri deontologici.

Tra le (incontestate) modalità del fatto rileva poi come il comportamento del ricorrente sia stato tenuto all’interno di un ufficio del Tribunale di Bologna (l’ufficio decreti ingiuntivi), in occasione della richiesta di rilascio di copia di un atto giudiziario ed alla presenza di altri avvocati, oltre che del personale amministrativo dell’ufficio stesso.

Contrariamente a quanto vorrebbe il ricorrente, la natura professionale del contesto di consumazione dell’illecito è stata dal Consiglio Nazionale Forense esattamente affermata, non potendo essa escludersi per il solo fatto che la condotta non sia stata tenuta in un ambito strettamente processuale, ovvero alla presenza delle parti.

Va d’altra parte osservato che la responsabilità disciplinare dell’avvocato – quanto a menomazione dei menzionati valori deontologici di dignità, decoro, reputazione professionale, correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi – deve comunque valere anche in ambito diverso da quello strettamente funzionale, essendosi in tal senso appunto stabilito che: “In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, l’illecito contemplato dall’art. 5 del previgente codice deontologico rimane integrato in ogni ipotesi di violazione dell’obbligo deontologico di probità, dignità e decoro, sia quando l’avvocato agisca in qualità diversa da quella professionale sia – ed a “fortiori” nell’esercizio del suo ministero” (Cass. SSUU n. 4994/18).

Ne’, stante l’autonomia delle rispettive sfere di responsabilità, l’illecito in questione poteva ritenersi escluso dalla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto in conseguenza dell’abrogazione del delitto ex art. 594 c.p.; tanto più considerato che l’ordinamento professionale pone a carico dell’avvocato un dovere deontologico di dignità, decoro e continenza anche “indipendentemente dalle disposizioni civili e penali”(art. 5 CDF cit.).

Per il resto, la doglianza si risolve in una istanza di rivisitazione in questa sede dei contorni fattuali e soprattutto valutativi dell’illecito palesandosi, in questa parte, finanche inammissibile.

p. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 2 CDF previgente (art. 21 CDF ora in vigore) sotto il profilo della illegittima conferma della sanzione della censura pur a seguito della minor gravità del fatto, così come risultante dalle avvenuto proscioglimento per uno dei due capi di addebito. Ciò denoterebbe, vista l’assenza di impugnazione della prima sentenza da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, una sostanziale rideterminazione della sanzione in senso peggiorativo, come tale comportante eccesso di potere da parte del Consiglio Nazionale Forense.

p. 4.2 Il motivo è inammissibile.

In base all’art. 2 Codice Deontologico Forense vigente all’epoca del fatto (poi ripreso ed integrato dall’art. 21 del Codice oggi applicabile): “Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione”.

La censura si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato ed il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.

E’ indirizzo giurisprudenziale pacifico che: “in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. SSUU n. 1609/20; n. 8615/09 ed altre); e, inoltre, che: “le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza” (Cass. SSUU n. 20344/18; n. 28176/20 ed altre).

Tutto ciò premesso, si osserva come nel caso di specie il Consiglio Nazionale Forense abbia applicato una sanzione (censura):

– corrispondente alla previsione edittale vigente tanto all’epoca del fatto quanto al momento del giudizio;

– uguale, e non più grave, di quella già applicata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina;

– all’esito di una compiuta motivazione (sent. pag. 11) sui parametri di gravità del fatto e della lesione del bene giuridico protetto;

– nella dichiarata consapevolezza e considerazione (ivi) dell’avvenuto proscioglimento per il capo B).

In tutto ciò, e fermi i già richiamati limiti di sindacato propri di questa sede, non si ravvisa alcuna violazione di legge né alcun eccesso di potere suscettibile di ricorso per cassazione, non risultando in nessun modo che l’organo di disciplina si sia sottratto all’obbligo di motivazione, ovvero abbia dato luogo ad un uso sviato, distorto o irragionevole del potere disciplinare conferitogli.

All’opposto, emerge dalla sentenza come il trattamento sanzionatorio in concreto applicato sia argomentatamente dipeso da una valutazione nuova e globale del quadro disciplinare così come risultante all’esito (anche) del venir meno dell’incolpazione sub B).

Venir meno che il Consiglio Nazionale Forense, non vincolato dalla statuizione di primo grado né da automatismo di sorta, ha ritenuto di non apprezzabile incidenza, comunque non tale da inficiare la permanente congruità ed adeguatezza della censura a dare pienamente conto del disvalore deontologico del fatto.

Non di illegittima reformatio in pejus si è quindi trattato, quanto di autonomo vaglio di disvalore e rispondenza della sanzione inflitta alla ritenuta gravità dell’illecito residuato.

p. 5.1 Con il quinto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 56. Per non avere il Consiglio Nazionale Forense rilevato l’avvenuta prescrizione, prima della sua decisione, dell’illecito disciplinare (inutile decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi), dovendosi qui applicare la nuova e più favorevole normativa vigente al momento della contestazione (22 febbraio 2016).

p. 5.2 Il motivo è infondato.

E’ opportuno anche in proposito richiamare l’indirizzo ormai radicato di legittimità, secondo cui la disciplina risultante dalla L. n. 247 del 2012, art. 56, oggi vigente, comportante in sostanza un termine massimo di sette anni e sei mesi oltre il quale l’azione disciplinare si prescrive, non opera retroattivamente, cioè con riguardo ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore.

Questa conclusione (che ha comportato il definitivo superamento di una diversa posizione inizialmente espressa da Cass. SSUU n. 21829/15) si basa sui seguenti fondamentali argomenti:

il principio di retroattività della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena (tra le altre, Cass. SSUU n. 14905/15, n. 9558/18, n. 5596/20 e 14233/20 cit.);

nello stabilire che “le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”, la L. n. 247 del 2012, art. 65, u.c., esclude che possa darsi applicazione retroattiva più favorevole al regime della prescrizione, previsto per legge ed avente ad oggetto illeciti di natura amministrativa; il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare da applicare, dunque, rimane (nel caso, qui ricorrente, di illecito punibile solo in sede disciplinare) quello della commissione del fatto, e non quello della incolpazione (da ultimo, Cass. SSUU n. 1609/20, n. 23746/20, n. 12902/21).

Non vi è ragione per discostarsi da questo orientamento, il che conduce – in una fattispecie dai contorni temporali assolutamente pacifici – a condividere la mancata pronuncia di prescrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense, atteso che:

– secondo quanto appena osservato, era qui applicabile il regime estintivo di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 51 (vigente nel 2011, anno di commissione dell’illecito), non già quello, seppure più favorevole, di cui alla cit. L. n. 247 del 2012, art. 56 (vigente al momento dell’incolpazione, nel 2016);

– il termine prescrizionale così correttamente individuato (di cinque anni, però soggetto a varie cause di interruzione qui ricorrenti) non era spirato.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del Consiglio dell’Ordine Avvocati intimato.

P.Q.M.

La Corte

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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