Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20383 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20383 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9766-2017 proposto da:
p ANc , in] \dici i elettivamente domiciliata in Ram , piAzzA
,

PIKTRO MEROI i i 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
ROSATI, che la rappresenta e difende unitamente a gli avvocati
GIORGIO RACC1111,1,1, MARCO 13ORDONI ;

– ricorrente contro
(EN1.1.1,1,0\”1) SRA, S( )CI

C()01)rR. \T1V.\ C,\TTOLICA

DI ASSICURA’ZIONI, VACCAR1
l’IKR \I \ R1( ), H()S11,1,1

MARCOM1N

\ RC11,1,(),

– intimati

avverso la sentenza n. 918/2016 del 1 RIBUNA1,1 i di l’I.RRARA,

depositata il 13/10/2016 ;

Data pubblicazione: 01/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata, del

19/06/2018dal Consigliere Uott. FlZANCISCQ

MARIA CTRII i X).
FATTI DI CAUSA
1. Alice Pancaldi convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di
larcomin, :\ farceli() Boschi e la

società Cattolica di assicurazione chiedendo che fossero condannati in
S( lido al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà a
seguito di un incidente nel quale i\ larcello Boselli, alla guida del
medesimo, si era scontrato con l’autoarticolato condotto dal
Marcomin, di proprietà del Vaccari ed assicurato con la società
Cattolica.
Precisò che non intendeva avvalersi della procedura di indennizzo
diretto.
Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione Genialloyd,
assicuratrice della moto di proprietà della Pancaldi, dichiarando di
rappresentare anche la società Cattolica, mentre gli altri convenuti
rimasero contumaci. La Geniallovd chiese il rigetto della domanda,
rilevando che la responsabilità del sinistro era da ricondurre a colpa
esclusiva del Boschi, conducente della moto.
1″,spletata prova per interrogatorio e per testi, il Giudice di pace rigettò
la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio.
2. 1,a pronuncia e stata impugnata dall’attrice soccombente e il
Tribunale di Ferrara, con sentenza del 13 ottobre 2016, ha rigettato
l’appello, ha conHmato l’impugnata sentenza ed ha condannato
l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di l’errara ricorre lice Pancaldi
con atto affidato a quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Ric. 2017 n. 09766 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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l’errata, I ‹:manuele Vaccari, Pier

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendu,le condizioni di cui agli artt. 375, 376,e 380-bis cod. proc,
civ., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
• Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,

codice della strada e 2045 del codice civile, sul rilievo che la sentenza
impugnata avrebbe errato nell’attribuire l’esclusiva responsabilità al
conducente della moto senza valutare le colpe del conducente
dell’autoarticolato ed ipotizzando indebitamente a suo favore
l’esistenza di uno stato di necessità.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2054, secondo
comma, cod. civ., per avere il Tribunale omesso di fare applicazione
della presunzione di pari responsabilità in relazione ad un sinistro nel
quale il comportamento del conducente dell’autoarticolato non era
stato realmente valutato.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro
strettamente connessi, sono, quando non inammissibili, comunque
privi di fondamento.
I ,a giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in
materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale,
la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la
valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli so_, ,getti e
l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali
sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza
Ric. 2017 n. 09766 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 154 del

dal igunto di vista logico-giuridico (v., tra k altre, le sentenze 23
febbraio 204)6, n. 4009, 25 getwaio 2012, n. l 028„30 giugno 2015, rt,
13421, e ordinanza 22 maggio 2018, n. 12576).
Nella specie il Tribunale, COn motivazione adeguata e priva di vizi
logici, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto) di

della moto di proprietà dell’odierna ricorrente. l la affermato il
Tribunale, infatti, che il Boschi non avrebbe dovuto effettuare il
sorpasso dell’autoarticolato che stava compiendo una manovra di
svolta a sinistra, ed ha evidenziato che l’automezzo pesante si era
spostato leggermente sulla destra perché solo in quel modo era in
condizioni di effettuare la svolta a sinistra. :\ tali conclusioni il
Tribunale e pervenuto valutando il rapporto della Polizia municipale c
la maggiore o minore credibilità dei singoli testimoni, alcuni dei quali
ritenuti inattendibili.
:\ fronte di simile ricostruzione, il ricorso si risolve nell’evidente
tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame
del merito. In particolare, non sussiste la pretesa violazione della
presunzione di pari responsabilità, perché il Tribunale ha vagliato i
comportamenti di entrambi i conducenti ed ha positivamente attribuito
le relative colpe.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione
degli artt. 144, 145, 148 e 149, sesto comma, del d.lgs. n. 209 del 2005;
con il quarto si lamenta, in riferimento all’art. 36( J, primo comma, n. 3),
cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli ani. 144, 145, 148
e 149, sesto collima, del d.lgs. n. 209 del 2005, nonché dell’art. 1418
cod. civ. e degli arti. 77 e 81 del codice di procedura civile.

Ric. 2017 n. 09766 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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attribuire la responsabilità del sinistro in via esclusiva al conducente

Tali motivi contestano, con diversità di sfumature

e di richiami

norrnativi, .4 fatto che il TAibunale abbia comdannato l’odierna,
ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della società
Geniallovd, costituitasi quale mandataria della società Cattolica di
assicurazione, pur avendo la Pancaldi espressamente escluso di voler

cui, essendo la Genialloyd assicuratrice della medesima Pancaldi, la sua
costituzione ad oppollendum non avrebbe dovuto essere consentita.
4.1. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione
dell’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di
fondamento.
Osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha rilevato come la
società Geniallovd si fosse costituita civale mandataria della società
Cattolica e come quest’ultima ben potesse conferire mandato ad una
società del ramo al fine di farle trattare direttamente la causa
risarcitoria.
:\ tale semplice osservazione occorre aggiungere — anche ai fini del
corretto inquadramento dei rapporti esistenti tra le diverse procedure
di risarcimento regolate dal digs. n. 209 del 2005 — che la possibilità
che la società assicuratrice del danneggiato svolga una difesa in
contrasto con la richiesta risarcitoria da questi proveniente non e
affatto estranea al ,sistema; nella procedura di risarcimento diretto,
e)
danneggiato di promuo vere il giudizio contro .la
infatti, l’_91)-1,y11-2,-9(
propria assicurazi(me non significa affatto che questa sia obbligata a
pagare senza contestare alcunché o che m)n sia immaginabile una
situazione di contrasto tra le due parti (v., in argomento, oltre
all’ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20374, anche l’ordinanza 11 luglio
2017, n. 17128). Né i termini del problema vengono a mutare per il
fatto che, avviata la consueta procedura risarcitoria nei confronti del
tic. 2017 n. 09766 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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attivare la procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 cit.; per

conducente antagonista e del suo assicuratore, quest’ultimo decida di
delegare 1’assicu1 -azione4le1 danneggiato peAla gestione della lit (com’è
avvenuto nella specie).
I”, poi utile aggiungere che nel caso in esame il Tribunale ha limitato la
condanna alle spese nei confronti della sola Geniallovd, unica costituita

ricorrente non ha subito alcun raddoppio degli obblighi di rifusione
delle spese, ma semplicemente una condanna che costituisce il giusto
complemento della sua soccombenza.
5. 11 ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, in considerazione del mancato
espletamento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d. 13 .R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
,a Corte relfa il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pan a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di .consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 giugno 2018.
Il Presidente

anche quale mandataria della società Cattolica, per cui l’odierna

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