Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20382 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21085/2019 R.G. proposto da:

A.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con indicazione

dell’indirizzo p.e.c., in Udine, alla via Giusto Muratti, n. 64,

presso lo studio dell’avvocato Martino Benzoni, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1669/2019 del Tribunale di Trieste;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 30 giugno 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. A.M., cittadino del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva nel suo paese d’origine intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con una ragazza appartenente ad una famiglia particolarmente influente; che i familiari della ragazza, contrari alla relazione, lo avevano minacciato e percosso; che conseguentemente era stato costretto, benchè all’epoca ancora quattordicenne, ad abbandonare il Bangladesh ed aveva raggiunto l’Italia.

2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia rigettava l’istanza.

3. Con Decreto n. 1669/2019 il Tribunale di Trieste respingeva il ricorso con cui A.M., a modifica del provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. decreto impugnato, pag. 1).

Evidenziava il tribunale che il ricorrente non aveva depositato alcun documento idoneo a dar riscontro alla vicenda in dipendenza della quale aveva dichiarato di aver abbandonato il suo paese d’origine.

Evidenziava al contempo che il ricorrente non era attendibile; che dunque il reale motivo dell’abbandono della terra d’origine era di ordine economico, correlato alle condizioni di povertà del Bangladesh.

Evidenziava, con riferimento all’invocata protezione umanitaria, nel quadro della debita valutazione comparativa, che, in ipotesi di rimpatrio, A.M. non si sarebbe ritrovato in condizioni di particolare vulnerabilità, conseguenti alla compromissione dei diritti fondamentali.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.M.; ne ha chiesto sulla

scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9.

Deduce che, ai fini del riscontro della sua attendibilità, il tribunale del tutto ingiustificatamente non ha dato corso alla richiesta di acquisizione di informazioni sul suo paese d’origine ed, allorquando ha riferito di informazioni disponibili sul Bangladesh, non ha precisato la fonte delle informazioni utilizzate.

Deduce che, ai fini della protezione del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il tribunale non poteva esimersi dall’esame delle C.O.I. più recenti e maggiormente aderenti al caso di specie.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione della domanda del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

Deduce che il tribunale non ha considerato che ha lasciato il suo paese d’origine quando aveva appena quattordici anni, sicchè alla stregua della Convenzione O.N.U. è stato privato del diritto ad un ambiente socio – familiare adeguato, del diritto allo studio, del diritto alla crescita armonica.

Deduce che, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), il tribunale avrebbe dovuto considerare che determinate azioni e minacce possono assumere una valenza persecutoria nei confronti di un minore, che dalle dichiarazioni rese emerge il profondo stato di prostrazione e sofferenza che ha vissuto, che la violenza nei confronti di un minore può provocare gravi danni psicologici, che, in considerazione del suo livello di integrazione in Italia, qualora rimpatriato, può incorrere in gravi forme di sfruttamento e di privazione dei diritti della persona, che non ha nel paese d’origine una adeguata rete familiare e sociale che possa consentirgli un idoneo reinserimento.

Deduce quindi che in tale prospettiva la consultazione delle C.O.I. più aggiornate sarebbe stata più che opportuna.

Deduce ulteriormente che il tribunale, a prescindere dall’attendibilità delle sue dichiarazioni, avrebbe dovuto tener conto degli aspetti soggettivi surriferiti anche al fine di riscontrare la condizione di particolare vulnerabilità e di privazione dei diritti fondamentali in cui si ritroverebbe, qualora rimpatriato.

7. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi in ogni caso sono inammissibili.

8. Va dapprima rimarcato che il provvedimento della commissione territoriale è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Trieste “limitatamente alla parte in cui non riconosce la protezione umanitaria” (cosi decreto impugnato, pag. 1).

Il che comporta che i profili di censura veicolati da entrambi i mezzi di impugnazione e con i quali, ai fini della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e lett. c), il ricorrente si duole per la mancata acquisizione di informazioni sul suo paese d’origine, sono del tutto nuovi in questa sede, siccome esorbitanti dalla materia del contendere che, in sede di merito, dinanzi al Tribunale di Trieste, il ricorrente ha provveduto a definire.

9. D’altra parte, il tribunale ha fatto, sì, riferimento alla situazione interna del Bangladesh, onde escludere la sussistenza di situazioni di violenza indiscriminata, tali da costituire pericolo per la vita e l’incolumità dei residenti.

E nondimeno siffatto riferimento si inscrive senza dubbio nel quadro della più ampia valutazione che il tribunale ha operato in ordine all’invocato riconoscimento della protezione umanitaria.

In pari tempo il riferimento alla situazione politico – sociale interna del Bangladesh è valso a corroborare la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da A.M. e dunque a confortare il postulato per cui le reali ragioni dell’abbandono del paese d’origine erano di natura economica.

10. Ovviamente, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

11. Al contempo, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

12. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

13. Per un verso, il dictum del tribunale, pur in punto di valutazione delle dichiarazioni rese da A.M., non è inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla stregua dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare il Tribunale di Trieste ha specificato che il ricorrente aveva narrato una vicenda del tutto generica e stereotipata, senza “la partecipazione emotiva che ci si aspetterebbe da chi è stato costretto ad abbandonare la persona amata” (così decreto impugnato, pag. 3), cadendo per giunta in contraddizione.

Per altro verso, il tribunale per nulla ha omesso la disamina del fatto decisivo, ossia la valutazione delle dichiarazioni del ricorrente.

Per altro verso ancora, la valutazione che delle medesime dichiarazioni il tribunale ha operato, appieno si conforma ai parametri legislativi.

14. In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie questa Corte spiega che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

15. Su tale scorta non può non darsi atto che le ragioni di doglianza che precipuamente il secondo motivo di impugnazione veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio anche in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

16. Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel segno, nuovamente, della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite, non può che argomentarsi come segue.

Da un canto, è da escludere che forme di “anomalia motivazionale” inficino pur in parte qua l’impugnato dictum.

In particolare il tribunale ha esplicitato che il disconoscimento della protezione umanitaria doveva postularsi in virtù, per un verso, dell’inverosimiglianza della vicenda narrata e della stabilità della situazione interna del Bangladesh, in virtù, per altro verso, dell’assenza di un’apprezzabile integrazione, pur di natura lavorativa, nel tessuto socio – economico italiano, assenza palesata dalla non conoscenza della lingua italiana e da un “precedente penale”, gravante sul ricorrente, per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale, in virtù, per altro verso ancora, del difetto di specifiche allegazioni idonee a dar conto della necessità, per il ricorrente, di sottoporsi a cure mediche di impossibile somministrazione nel paese d’origine.

D’altro canto, il tribunale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa.

17. Taluni finali rilievi si impongono.

18. Il tribunale ha congruamente ed esaustivamente argomentato in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.

Ebbene le operate argomentazioni motivazionali esplicano valenza anche in ordine alla prospettazione di A.M. a tenor della quale avrebbe abbandonato il suo paese d’origine all’età di quattordici anni.

A nulla vale quindi che il ricorrente adduca che “il Tribunale di Trieste (…) ha trattato la vicenda senza considerare gli elementi soggettivi di cui innanzi” (così ricorso, pag. 19).

19. L’illustrazione delle ragioni di censura veicolate specificamente dal secondo motivo, dà conto in realtà che il ricorrente si duole per l’asserito mancato esame di argomentazioni difensive.

E tuttavia una doglianza siffatta neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

20. Dai rilievi tutti in precedenza esposti si evince che il tribunale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso quindi è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2017, n. 7155, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”).

21. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va pertanto assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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