Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20382 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20382 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9023-2017 proposto da:
GRB A LIT( )CARROZZI Rl A S.R.I,., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ALIA
GIACOMO B( )N 15, presso lo studio dell’avvocato In
SAMBATARO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SAINATORU

LO;
– ricorrente contro

UN] 10] Al ASSICURAZIONI SRA, in persona del legale
rappresentante pro /empore, elettivamente domiciliata in RON . 1.\.,
FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato I

ZI A

CAR( )l l, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

contro

Data pubblicazione: 01/08/2018

t

1)1 VIT.\ G1 US1′.13 11′.;
• ■■

– intiThato

– avverso la sentenza n. 4890/2016 del 1R1131 7 \ ALI’, di ‘PALERMO,
depositata il 05/10/2016;

partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA C11Z11,1,0.

FATTI DI CAUSA
1. La GRB \ utocarrozzeria s.r.1., in qualità di cessionaria del credito
vantato da Fabiana Pigliatale, convenne in giudizio, davanti al Giudice
di pace di Palermo, Giuseppe Di Vita e la Unipolsai Assicurazioni
s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei
danni conseguenti al sinistro stradale nel quale la Pigliatale aveva
riportato danni alla propria vettura, cedendo il suo credito alla parte
attrice.
5

Si costituì in giudizio la società di assicurazione chiedendo il rigetto
della domanda, mentre il Di Vita rimase contumace.
Espletata prova per interpello e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di
pace rigettò la domanda.
2. 1.,a pronuncia è stata impugnata dalla società attrice soccombentc e il
Tribunale di Palermo, con sentenza del 5 ottobre 2016, ha rigettato
l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del
grado:
3. Contro la sentenza del Tribunale di Palermo ricorre la GRB
Autocarrozzeria s.r.l. con atto affidato a due motivi.
Resiste la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Giuseppe Di Vita non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ric. 2017 n. 09023 sez. M3 – ud. 19-06-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

N

k

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le coAidizioni di cui aglirtt. 375, 376 e 38Q-bis cod. proc.
dV., C

non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,

dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 143 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione delle medesime disposizioni nonché dell’art. 232 cod.
proc. civ., oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di evidente
connessione tra loro, presentano profili di inammissibilità e sono
comunque privi di fondamento.
3.1. 1,a sentenza impugnata è pervenuta al rigetto della domanda
rilevando che la parte appellante nom era giunta a dimostrare la
fondatezza della domanda risarcitoria. Ciò in quanto la dichiarazione
contenuta nel modello CID, unita alle conclusioni del c.t.u. ed alla
mancata risposta del Di Vita all’interrogatorio formale, precludevano
un riscontro obiettivo della pretesa risarcitoria. Il tutto senza contare
che la documentazione prodotta a supporto della domanda risarcitoria
non consentiva in alcun modo di .ritenere dimostrato, l’ammontare del
d’anno. Il modello ( 11), del resto, limitandosi alla dicitura
“tamponamento”, non permetteva in alcun modo di collegare con il
sinistro) la concreta domanda risarcitoria avanzata dalla carrozzeria.
3.2. .\ fronte di simile motivazione, il ricorso si presenta carente da un
punto di vista dell’autosufficienza, perché nulla dice sul contenuto
effettivo del modello C11) né sul se e dove esso sia stato messo a
Ric. 2017 n. 09023 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione

disposizione di questa Corte. Dopo di che non contesta in alcun modo
la motivazione de,lla sentenza nella parte in cui essa spiega che dalla
documentazione prodotta non era deducibile alcuna prova effettiva del
danno patito dalla vettura; nel secondo motivo, poi, la doglianza è
integralmente tesa ad ottenere in questa sede un nuovo e non

nche tralasciando tali rilievi di inammissibilità, la presunta violazione
dell’art. 143 del d.lgs. n. 209 del 2005 è palesemente infondata, posto
che il modello Firmato congiuntamente dai conducenti contiene una
presunzione circa le modalità del sinistro, ma non certo sull’entità dei
danni che ne siano derivati. Né puO tacersi che la procedura di
risarcimento diretto (art. 149 digs. n. 209 del 2005) non toglie nulla
all’onere della prova che la parte danneggiata è sempre tenuta a fornire
in ordine alla concreta sussistenza del danno (v. l’ordinanza 20
settembre 2017, n. 21896, in tema di litisconsorzio necessario).
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
.\ tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio eli cassazione, liquidate in
conformità ai parametri introdotti dal el.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
el.13 .R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
1,a Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamenti)
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo
2.200, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di
legge.

Ric. 2017 n. 09023 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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consentito esame del mento.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaier, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
,dà atto della sussIstenza delle condizioni per il versamucto, da parte
della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente

Civile — 3, il 19 giugno 2018.

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