Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20381 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21152/019 R.G. proposto da:

M.Q., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pescara, alla piazza S.

Andrea, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Antonino Ciafardini,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 569/2019 della Corte d’Appello de L’Aquila;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 30 giugno 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.Q., cittadino del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva abbandonato nel 2006 il suo paese d’origine perchè omosessuale e perchè minacciato e perseguitato dai familiari della persona con la quale aveva intrattenuto una relazione sessuale.

2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 14.12.2017 il Tribunale de L’Aquila respingeva il ricorso con cui M.Q., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale ordinanza M.Q. proponeva appello. Il Ministero dell’Interno non si costituiva.

5. Con sentenza n. 569/2019 la Corte de L’Aquila rigettava il gravame.

Evidenziava la corte che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, lett. c).

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.Q.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 C.E.D.U.; denuncia il difetto di motivazione, l’apparenza della motivazione, il travisamento dei fatti e l’omesso esame di fatti decisivi.

Deduce, con riferimento all’invocato status di rifugiato, che i giudici di merito si sono limitati a confermare le argomentazioni della commissione territoriale senza disporre ulteriori indagini.

Deduce che i giudici di merito non hanno esplicitato le ragioni dell’affermata inattendibilità delle dichiarazioni rese nè hanno specificato quali sarebbero i fatti specificamente non credibili.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deduce, con riferimento all’invocata protezione sussidiaria, che in Pakistan esiste un vero e proprio stato di guerra, quale desumibile e dalle sue dichiarazioni e dai rapporti internazionali, in particolare dal rapporto di Amnesty International relativo agli anni 2016/2017.

Deduce più esattamente che nel suo paese d’origine sono in atto scontri e forme di violenza tra opposti gruppi e fazioni, tali da costituire grave rischio per l’incolumità dei cittadini.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce che i giudici di merito, in maniera del tutto ingiustificata e contraddittoria, non si sono avvalsi dei poteri istruttori officiosi ad essi devoluti onde acclarare se la sua personale situazione fosse foriera, in ipotesi di rimpatrio, di pericoli effettivi per la sua vita e la sua personale incolumità.

Deduce che del resto in materia di protezione internazionale non trovano applicazione gli ordinari principi in tema di ripartizione dell’onere della prova.

10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; l’apparenza e/o la contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce che ha errato la corte aquilana a negare la protezione umanitaria.

Deduce che verserebbe in condizioni di particolare vulnerabilità, qualora rimpatriato, in considerazione della menomazione dei diritti fondamentali, in particolare alla vita, alla salute, all’alimentazione, alla libertà, che patirebbe nel suo paese d’origine – afflitto da pessime condizioni socioeconomiche – diritti fondamentali che, viceversa, l’Italia è tenuta a garantire in ossequio ai suoi obblighi costituzionali ed internazionali.

Deduce che al riguardo la motivazione dell’impugnato dictum è solo apparente.

11. Il primo motivo è inammissibile.

12. La corte d’appello ha puntualizzato che la decisione di prime cure, nella parte in cui aveva reputato inverosimili e contraddittorie le dichiarazioni del ricorrente, non era stata censurata in maniera specifica ed argomentata.

Ebbene siffatta affermazione – ovvero l’operato riscontro del difetto, nel motivo di appello, di puntuali argomentazioni a censura, in parte qua, del primo dictum e dunque l’operato riscontro del giudicato “interno”, sul punto, conseguentemente formatosi – non è stata da M.Q. specificamente censurata con il motivo di ricorso in disamina.

In tal guisa il primo mezzo di impugnazione non si correla alla ratio, in parte qua, decidendi ed incorre nella preclusione da giudicato “interno”.

Ovviamente i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952; Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989).

13. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

14. In tema di protezione sussidiaria l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

15. Su tale scorta le censure che il secondo mezzo di impugnazione veicola, sono da vagliare, oltre che nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Cosicchè non può che rappresentarsi quanto segue.

Per un verso, l’impugnata statuizione, pur in parte qua, non è inficiata da alcuna forma di “anomalia motivazionale”.

In particolare la corte di merito ha evidenziato che le linee – guida dell’UNHCR del 14.5.2012 riferivano di atti di discriminazione ai danni di minoranze religiose e nondimeno siffatta circostanza non aveva valenza alcuna per il ricorrente, siccome musulmano e quindi appartenente alla confessione religiosa assolutamente prevalente. Altresì, la corte di merito ha evidenziato che le C.O.I. – specificamente il rapporto elaborato dall’E.A.S.O. nell’agosto del 2015 – riferivano di violenze politiche nelle regioni nordoccidentali del Pakistan, dunque in regioni ben lontane dal distretto, ricompreso nella provincia del Panjab, di provenienza dell’appellante.

Per altro verso, la corte distrettuale per nulla ha omesso la disamina del fatto decisivo, ossia il concreto riscontro delle situazioni di fatto postulate del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

16. In verità questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037).

17. Tuttavia, su tale scorta, si puntualizza che i riferimenti operati nel corpo del secondo motivo di ricorso al rapporto di Amnesty International del 2016/2017 non riguardano specificamente la regione del Panjab, di provenienza del ricorrente, non danno riscontro, cioè, con specifico riferimento a tale regione, di violenze indiscriminate derivanti da situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

18. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

19. Evidentemente la preclusione derivante dal giudicato “interno” scaturito dall’omessa specifica argomentata censura della decisione di primo grado, nella parte in cui il primo giudice aveva reputato inverosimili e contraddittorie le dichiarazioni del ricorrente, è di ostacolo allo scrutinio delle ragioni di doglianza che il terzo mezzo di impugnazione veicola.

Al contempo il riscontro del giudicato “interno”, operato dalla corte territoriale, rende del tutto ingiustificata la denuncia di motivazione “apparente” e contraddittoria.

Ben vero, a prescindere dal rilievo per cui nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

20. In ogni caso si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

In tal guisa a nulla vale che il ricorrente prospetti che “i margini di incertezza e di dubbio, sulla veridicità della narrazione e sulla gravità della situazione oggettiva (…), dovevano essere fugati (…) mediante l’esercizio del potere dovere istruttorio officioso” (così ricorso, pag. 8).

21. Il quarto motivo analogamente è inammissibile.

22. Si premette che questa Corte spiega, sì, che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

23. E però non può non darsi atto che le ragioni di censura che il motivo di impugnazione de quo agitur veicola, non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Più esattamente, in ordine all’invocata protezione umanitaria, la Corte de L’Aquila ha esplicitato che non vi era stata allegazione di “elementi individuali circostanziati” (così sentenza d’appello, pag. 19), ossia di elementi di valutazione specificamente riferibili alla persona di M.Q..

E siffatto passaggio motivazionale non è stato puntualmente censurato.

24. In ogni caso, pur ad ipotizzare che correlazione alla ratio decidendi vi sia, è innegabile che le ragioni di doglianza che specificamente il quarto motivo di impugnazione veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio anche in parte qua, la corte d’appello ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di vulnerabilità – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

25. Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel segno, nuovamente, della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite, non può che argomentarsi come segue.

Da un canto, è da escludere che forme di “anomalia motivazionale” inficino in parte qua l’impugnato dictum.

In particolare la corte di merito, sostanzialmente nel quadro dell’ineludibile giudizio comparativo, ha evidenziato che, a riscontro della imprescindibile condizione di vulnerabilità, non potevano soccorrere, da un lato, la giovane età dell’appellante e la privazione, nel paese d’origine, delle libertà personali, dall’altro, lo svolgimento in Italia di un’attività lavorativa.

D’altro canto, la corte distrettuale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa.

26. Dai rilievi tutti in precedenza esposti si evince che la Corte d’Appello de L’Aquila ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso quindi è nel complesso inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2017, n. 7155, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c.. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”).

27. Lo scarno controricorso, veicolante argomentazioni difensive del tutto generiche, induce ad escludere che il Ministero dell’Interno abbia di fatto svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

28. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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