Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20381 del 24/08/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20381 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 21159-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona de,
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro
CGR COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.1_
02094830342), in persona del liquidatore legale rappresentante prc
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO, n. 20/C.
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIAT – I, che
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocat,
GIOVANNI VIOLI, NICOLA BIANCHI;

contro ricorrentL.
avverso la sentenza n. 376/5/2016 della COMMISSIONE TRIEUTAP,I,t,.
REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata N 12/02/2016;

F- _

Data pubblicazione: 24/08/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA TOFRIDA.

Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad
un motivo, nei confronti della CGR Costruzioni srl in liquidazione (che
resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione

in data 12/02/2016, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRES, IVA ed
IRAP dovute dalla società, in relazione all’anno d’imposta 2005,
seguito di recupero a tassazione di maggiori ricavi, ex art.39 DPP
600/1973, – è stata confermata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, ne hanno rilevato l’inammissibi
difetto di motivi specifici, essendo l’atto riproduttivo delle medesime
“considerazioni” svolte in sede di controdeduzioni nel giudizio T
primo grado, in difetto di motivo di doglianza su quanto statuito nella
decisione impugnata.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; ia ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della qentenz&.
ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’arts53 digs. 545/1992.
essendo l’atto di appello fondato su specifici motivi e doglianze nei
confronti della sentenza di primo grado.
2.

Preliminarmente, non è fondata l’eccezione, sollevata daha

controricorrente, di inammissibilità del gravame per tardività,
art.327 c.p.c..
Vero che, a fronte di una sentenza pubblicata, nell’ambito di un
giudizio instaurato successivamente all’entrata in vigore dela Novella
di cui alla 1.69/2009, il 12/02/2016 e non notificata, i! termine T
impugnazione (di sei mesi, oltre sospensione feriale, come ridotta
Ric. 2016 n. 21159 sez. MT – ud. 06-07-2017
-2-

Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 376/05/2016, depositata

dall’art.16 dl. 132/2014, conv. con modifiche dalla 1.162/2014, cfr.
Cass.27338/2016), scadeva il 12/09/2016, lunedì.
Risulta, tuttavia, sulla base di quanto dedotto e documentato dalle
parti, che l’Agenzia delle Etrate ricorrente ha effettuato una prima
notifica, a mezzo PEC, in data 10/09/2016 (entro dunque il termine
di legge per impugnare), che, malgrado

“ricevuta di avvenut a

server (come da documentazione allegata dalla ricorrente), in forma
incompleta, in quanto il file allegato, contenente il ricorso pE cassazione, era “non leggibile” (come riconosciuto da entrambe le
parti); la ricorrente ha quindi effettuato una seconda notifica„
sempre a mezzo PEC, il successivo 15/09/2016, questa del tutto
regolare e completa.
Vi è stata dunque una doppia notifica e la prima, tempestiva, deve
ritenersi “meramente tentata ma non compiuta„ cioè, in definitiva,
omessa” (cfr. Cass.S.U. 14916/2016).
La ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica dei ricorso, ae
essa non imputabile, in quanto dipendente da disfunzione dei
sistema generale di notifica degli atti a mezzo PEC utilizzato
dall’Avvocatìra Generale dello Stato, si è immediatamente attivata :
senza attendere un provvedimento giudiziale che autorzzasse, !a
rinnovazione, in ossequio al principio di ragionevole durata de
processo (Cass. 5974/2017 h riprendendo il procedimento
notificatorlo e completandolo, a distanza di pochi giorni delta prima
tentata notifica, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di
cui all’art.325 c.p.c.„ fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
14594/2016, così conservando gli effetti collegati

ella

notifica

originaria.
3. Il motivo di ricorso è fondato.
Ed infatti questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso
tributario, !a mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specific. 1
dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma primo, de:
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546„ determinano l’inammissibilità
ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello,.
Ric. 2016 n. 21159 sez. MT – ud. 06-07-2017
-3-

consegna”, è stata effettuata, a causa di disfunzioni verificatesi sw

benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e
questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo
interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo
non equivoco” (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti
dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rende. e “specifici”
i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito,

considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la
parte espositiva e le conclusioni” (Cass.1224/2007).
Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. oro’.
14908/2014), nel processo tributario, anche

“la riproposizione io

appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda
disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e
idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere
di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall’art. 53 de:
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte
soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.
Nella specie, l’appellante, in sede di gravarne, chiedendo
l’annullamento della decisione di primo grado, contestava la
motivazione e l’erronea valutazione operata dai giudici della C,T.p„
in ordine all’uso “distorto e strumentale della denuncia penale”,
fini del raddoppio dei termini di cui all’art.43 DPR 600/1973, nonché
in ordine allo svolgimento dell’attività istruttoria ed alla ricostruzione
analitico-induttiva operata, riprendendo anche le argomentazioni
poste a fondamento dell’atto impositivo e delle cotrodeduzioni
primo grado.
Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e
contenesse quella necessaria

“parte argomentativa che,

contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con
espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logicogiuridico” (Cass.S.U.23299/2011).
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento de ricorsa, va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-

Ric. 2016 n. 21159 sez. MT – ud. 06-07-2017
-4-

purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione

Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia aila
C.T.R. dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda
provvedere anche sulle spese del presente giudizio di

egittimità.

Così deciso, in Roma, il 6/07/2017.

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