Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20381 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24136/2013 proposto da:

D.M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BATTIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMBATTISTA MARTINELLI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO UCI, SA SERVICE TRANCE EUROPE, UAP

ASSICURAZIONI, L.E.;

– intimati –

nonchè da:

UFFICIO CENTRALE ITALIANO UCI, in persona del procuratore speciale

Dott. L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO FALETTI giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.M.G. (OMISSIS), SA SERVICE TRANCE EUROPE, UAP

ASSICURAZIONI L.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 577/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MARIO MARTINELLI per delega non scritta;

udito l’Avvocato GIANCARLO FALETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione notificato il 12 novembre 1996 D.M.G. conveniva davanti al Tribunale di Padova SA Service Trance Europe, Union des Assurances de Paris, L.E.ck e UCI per il risarcimento dei danni che adduceva di avere subito in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), quando, guidando la sua auto, si era scontrato presso una curva con un autocarro con rimorchio della SA Service Trance Europe guidato da L., il quale, secondo la versione attorea, venendo in senso opposto, aveva invaso di oltre 75 cm la corsia del D.M.. Per tutti i convenuti si costituiva UCI, resistendo. Acquisiti gli atti del procedimento penale sfociato in archiviazione nei confronti di L., il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 2787/2005, ritenendo l’attore responsabile esclusivo del sinistro, in quanto sarebbe emerso che l’urto tra i veicoli coinvolti era avvenuto nella corsia del camion. Contro tale pronuncia D.M. presentava appello e UCI si costituiva, resistendo. Con sentenza del 23 gennaio – 18 marzo 2013 la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ritenendo applicabile l’art. 2054 c.c., comma 2 e attribuendo quindi a ciascuno dei conducenti il 50% della responsabilità in quanto dalle frenate del camion si sarebbe dovuto ritenere che quest’ultimo aveva effettivamente superato la mezzeria, condannava gli appellati al risarcimento dei danni all’appellante nella misura di Euro 346.639,37, oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo, e oltre agli interessi compensativi a tasso legale da calcolare su tale importo devalutato al (OMISSIS) e quindi sui singoli importi annuali via via rivalutati fino alla pronuncia. Veniva così risarcito all’appellante al 50% il danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano che la corte definiva “aggiornate all’anno 2012”, nonchè il danno patrimoniale relativo all’auto (una Mercedes) dello stesso D.M..

2. Ha presentato ricorso D.M.G. sulla base di cinque motivi. Si difende con controricorso UCI, che ha presentato ricorso incidentale con fondamento su due motivi. D.M.G., quale ricorrente principale, ha depositato due memorie ex art. 378 c.p.c.; il ricorrente incidentale ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1 Il ricorso principale viene presentato come articolato su cinque motivi, dei quali il primo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle tabelle di Milano emesse il 30 marzo 2013 (così un lapsus calami presente nella rubrica; nella illustrazione del motivo viene fatto corretto riferimento, però, al 3 marzo 2013). Qualificando tali tabelle norme di diritto, sostiene il ricorrente che quelle pubblicate il 3 marzo 2013 avrebbero dovuto essere applicate dal giudice d’appello, e ciò avrebbe aumentato il risarcimento di circa Euro 100.000 “come da conteggi che si riportano”. Nel caso in cui la sentenza d’appello sia da ritenere comunque immodificabile dopo la sua stesura, si chiede al giudice di legittimità di rivalutare il danno non patrimoniale secondo le suddette tabelle milanesi del 2013 seguendo i criteri utilizzati dalla corte territoriale per il danno non patrimoniale del ricorrente. Premesso che il giudice d’appello incorre evidentemente in un lapsus calami quando indica come applicate le tabelle del 2012, laddove lo stesso ricorrente riconosce che ha in effetti applicato quelle del 2011, deve rilevarsi che il motivo è palesemente generico, in quanto il ricorrente, pur enunciando “conteggi che si riportano” quali elementi dimostrativi del vantaggio che ne avrebbe ricavato dall’applicazione delle tabelle del 2013, tali conteggi non espone nel motivo in esame, incorrendo così in carenza di autosufficienza. Ma soprattutto deve osservarsi che la decisione del giudice d’appello risulta essere stata assunta prima della pubblicazione delle tabelle milanesi del 2013, e cioè il 23 gennaio 2013: e non è sostenibile che in un caso del genere sussista una fattispecie di “retrocessione” della fase decisoria, con riconvocazione della camera di consiglio, come se a quella tenuta fosse venuto meno il suo giuridico effetto. Totalmente inconsistente, poi, è ictu oculi la parte finale del motivo, nella quale si chiede al giudice di legittimità di applicare le tabelle del 2013 seguendo comunque i criteri adottati dal giudice d’appello per il danno non patrimoniale dell’attuale ricorrente: come se l’attività di questa Suprema Corte dovesse costituire una sorta di passiva appendice del giudizio di merito.

3.2 Il secondo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione sul danno liquidato e sui criteri di valutazione degli interessi. Sostiene il ricorrente che la formula di cui si è avvalso a proposito degli interessi nel dispositivo il giudice d’appello (“nonchè con gli interessi legali da calcolare sull’importo… previamente devalutato alla data 26.05.1995 e quindi sui singoli importi annuali via via rivalutati fino ad oggi”) “in assenza di una quantificazione dell’organo giudicante, o di precisi criteri di valutazione, si presta a differenti criteri di valutazione”; e il conteggio del ricorrente condurrebbe a Euro 631.292,84, come emergerebbe da conteggi allegati. Inoltre si adduce che la quantificazione del danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere espletata secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2013 – e non in base a quelle del 2011, che il giudice d’appello ha erroneamente qualificato come risalenti al 2012 -: e ciò avrebbe portato, tenuto conto dei 65 punti di percentuale riconosciuti per il danno biologico permanente e della sua possibile maggiorazione massima in misura del 25D/o, a un importo di Euro 670.836,25, che sarebbe pertanto superiore di Euro 35.897,50 rispetto a quello che ha indicato la sentenza. Quanto appena esposto attiene secondo il ricorrente alla deminutio biologica permanente; ma, anche a proposito della invalidità temporanea occorrerebbe a suo avviso una modifica in quanto il giudice d’appello elegge un importo di Euro 120 al giorno nella forbice da Euro 91 a Euro 136 delle tabelle 2011, laddove le tabelle 2013 offrono una forbice giornaliera da Euro 96 a Euro 144. Per adeguamento, poi, al costo della vita, si sarebbe dovuto riconoscere almeno un importo di Euro 185 al giorno, giungendosi così a un totale di Euro 49.950, oltre alla somma per quattro mesi di invalidità temporanea parziale del 75%, cioè Euro 16.650. Si giungerebbe quindi a un totale di Euro 66.600 di danno non patrimoniale temporaneo, superiore di Euro 23.400 rispetto a quello riconosciuto dal giudice d’appello. In totale dovrebbe essere concesso al ricorrente un aumento di Euro 59.297,50 in conseguenza dell’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2013. Non vi sarebbe inoltre nella sentenza una motivazione sul perchè la corte territoriale riconosce la maggiorazione massima del 25% solo al danno non patrimoniale permanente e non anche al temporaneo, per cui non concede il massimo giornaliero di Euro 144, bensì si limita a Euro 120; e con l’applicazione del 25% si sarebbe potuto giungere a Euro 170 al giorno, che, rapportato alle tabelle del Tribunale di Milano del 2013, perverrebbe a Euro 180 al giorno. Oltre ad essere mancante la motivazione, vi sarebbe altresì una contraddizione con quanto ritenuto dalla stessa corte territoriale sul “grado di dolore” del ricorrente. In conclusione il danno non patrimoniale temporaneo avrebbe dovuto essere di Euro 170 al giorno per nove mesi e di Euro 127,50 al giorno per quattro mesi, per un totale di Euro 61.200; o di Euro 180 al giorno per nove mesi e 135 al giorno per quattro, per un totale di Euro 64.800 se si applicano le tabelle 2013. La determinazione del danno complessivo è un’ulteriore questione nel presente motivo. Dopo l’esposizione di una serie di addendi, il ricorrente afferma che, per quel che è stato riconosciuto dal giudice d’appello, ammonta a Euro 631.292,84 (risultato cui perviene dalla somma del capitale liquidato in sentenza in Euro 346.639,37 con la rivalutazione di Euro 111.679,50 del capitale devalutato e con gli interessi sulla somma rivalutata ammontanti a Euro 172.973,97), e adduce che le controparti intenderebbero invece pagare solo Euro 563.000, confidando che il giudice di legittimità quantifichi gli interessi o indichi “criteri che eliminino la diversità di interpretazioni”. Questo motivo – di cui si è tracciata una dettagliata sintesi del contenuto per mostrarne l’evidente eterogeneità – è stato rubricato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra l’altro con una denuncia di insufficienza motivazionale che sarebbe da ricondurre al previgente testo) ma, appunto, ammonta disordinatamente una notevole varietà di contenuti, riconducibili talora a questioni di diritto (soprattutto per come deve qualificarsi, in ultima analisi, il valore applicativo delle tabelle del Tribunale di Milano), talora a inammissibili valutazioni dirette di merito (come le argomentazioni sulla forbice della diaria per l’invalidità temporanea), talora a profili motivazionali (come l’assenza di motivazione sul mancato riconoscimento della maggiorazione del 25% al danno non patrimoniale temporaneo). La parte conclusiva, poi, attinente a quello che controparte intenderebbe pagare è del tutto fattuale e generica. E’ chiaro che un simile affastellamento di una congerie di elementi variamente eterogenei non consente neppure di riqualificare conservativamente il motivo, nè tantomeno di intenderlo come un elenco ben articolato e agevolmente scindibile di più motivi (cfr. S.U. 6 maggio 2015 n. 9100; Cass. sez. 3 20 maggio 2013 n. 12248; Cass. sez. 2, 23 aprile 2012 n. 9793; Cass. sez. 1, 23 settembre 2011 n. 19443) bensi lo conduce, per effettiva non corrispondenza alla tassativa specificità dei mezzi ex art. 360 c.p.c., comma 1, alla inammissibilità.

3.3 n terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente dell’autocarro. Adduce il ricorrente che detta norma non si applica se risulta provata una responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei veicoli coinvolti; e nel caso in esame sarebbe emersa appunto la responsabilità totale o prevalente del camionista L. per invasione della corsia del ricorrente. La contravvenzione ex art. 143 C.d.S., contestata dai carabinieri al ricorrente per non avere tenuto la destra, inoltre, “è stata revocata a seguito di ricorso”: e a questo punto il ricorrente trascrive integralmente un ricorso ex art. 203 C.d.S., al Prefetto di Padova. Sostiene poi che i danni riportati dai veicoli avrebbero attestato che egli guidava correttamente sulla destra; e non sussisterebbero elementi per valutare la velocità ai fini della responsabilità. La censura ha una natura evidentemente fattuale, cui si aggiungono tratti di assertiva genericità (come il riferimento alla revoca della multa trascrivendo soltanto la sua richiesta di revoca e senza neppure indicare la data del preteso provvedimento prefettizio di accoglimento) che lo macchiano anche di autosufficienza. Meramente ad abundantiam, pertanto, si rileva che la corretta applicazione dell’art. 2054 c.c., emerge in modo chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata, che ben ricostruisce i reciproci “contributi” arrecati all’incidente dalla guida del conducente della Mercedes D.M. e dalla guida del camionista (nelle pagine 5-7).

3.4 Il quarto motivo, poi, denuncia insufficiente o omessa motivazione sulla colpa prevalente o esclusiva del camionista, e qui il ricorrente in modo assai conciso afferma che “pur senza voler ripetere quanto esposto nel numero precedente, appare quale carenza (sic) o insufficiente motivazione il fatto che la Corte d’Appello sia passata dall’individuazione della colpa del L. all’applicazione del concorso di colpa, senza analizzare le caratteristiche della condotta del L. e la incidenza sulla determinazione dell’evento”. La doglianza è assorbita da quella precedente, dove già si è rilevato che le condotte di entrambi guidatori sono state esaminate.

3.5 Il quinto motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione sui “fatti comprovanti il danno patrimoniale richiesto per la perdita di chances” Imputa al giudice d’appello di non avere esaminato i documenti prodotti con la memoria del 5 novembre 1998 in cui era stato addotto anche un capitolo di prova riguardante tale danno, non ammesso dal Tribunale. In particolare, con i documenti il ricorrente avrebbe dimostrato di essere al momento del sinistro un perito chimico “grande esperto della lavorazione di filatura e tessitura del poliestere”, apprezzato anche da clienti cinesi (docc. 1 e 2); con i docc. 3 e 4 avrebbe dimostrato che i suoi figli stavano per “laurearsi in discipline consone all’attività del padre”, e dal documento 5 emergerebbe che il ricorrente “aveva in animo di costituire in proprio uno studio di progettazione di impianti tessili industriali per la lavorazione del poliestere”. Il capitolo riguardava la circostanza che, “poco prima dell’incidente”, egli aveva chiesto a tale M.S. “di studiargli e mettergli a punto una ricerca di tipo engineering che potesse lavorare nel settore del poliestere”. Si adduce quindi che per la sua conoscenza e la sua esperienza, per “la potenzialità di accaparrare clientela” e per la collaborazione dei figli, per “il limitato necessario impiego di capitali, di cui comunque il D.M. disponeva”, l’assai rilevante differenza del reddito da lavoro subordinato rispetto al reddito da lavoro in proprio ed il possesso di titoli per eseguire quest’ultimo, nonchè la richiesta a un terzo di uno studio per una società del genere “possono documentare la probabilità e la quasi certezza che il D.M. con i figli avrebbe aperto uno studio di progettazione di impianti tessili industriali per la lavorazione del poliestere”, cosa che le lesioni riportate nell’incidente gli avrebbero impedito. E il giudice d’appello non avrebbe “esaminato a fondo il problema ed i documenti prodotti, fornendo omessa o insufficiente motivazione” su un punto decisivo per il giudizio o su una parte di esso. Anche questo motivo è del tutto fattuale, in quanto in effetti persegue dal giudice di legittimità l’accertamento sulla perdita di chances che, secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe espletato. Si tratta, peraltro, di una denuncia di vizio motivazionale che deve conformarsi al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: e, a parte il riferimento nella rubrica a una “insufficienza” motivazionale che lo conforma al previgente n. 5 nella rubrica, per cui non è considerabile, il motivo si appalesa comunque manifestamente infondato, dal momento che la corte territoriale non ha omesso di esaminare specificamente il profilo del preteso danno da perdita di chances (motivazione, pagina 9). Per di più, il ricorrente, quanto alla prova orale che adduce, non dichiara neppure di averla riproposta in appello (nelle precisate conclusioni non risulta vi siano state sue istanze istruttorie), onde questa censura presenta pure un vizio di non autosufficienza.

Il ricorso principale, quindi, non può che essere rigettato.

4.1 Il ricorso incidentale si articola su due motivi, di cui il primo – quello più ampiamente esposto – denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Nonostante che la rubrica tenti di schermarlo come censura di diritto, si tratta invece di una evidente proposizione di valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio, indicante come fonte di confronto con “l’apodittica affermazione della Corte” sul superamento della mezzeria da parte dell’autocarro “quanto accertato dai Carabinieri intervenuti”, con riguardo poi, oltre che al contenuto della “segnalazione di incidente stradale” resa dai carabinieri in data 27 maggio 1995, alle sommarie informazioni il 1 giugno 1995 raccolte i carabinieri dal camionista L. nonchè alle sommarie informazioni, sempre ai carabinieri, di tale Me.Fr. che viaggiava nello stesso tratto stradale e avrebbe visto l’incidente. Viene altresì fatto riferimento all’archiviazione della querela proposta dal D.M., ragionando in sostanza, in ultima analisi, come se si fosse creato un accertamento da parte dei carabinieri (si adduce che “non è revocabile in dubbio la natura di atto pubblico fidefacente dei verbali dell’Autorità di polizia”, fingendo di obliare che proprio sulla base dello schizzo planimetrico dei carabinieri la corte territoriale ha preso le mosse per il suo ragionamento ricostruttivo del fatto) e comunque in sede penale cui fosse vincolato il giudice civile, asserto qui ictu oculi insostenibile. E questo motivo, pertanto, non può che qualificarsi inammissibile.

4.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “carente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo del giudizio a proposito della liquidazione delle spese di giudizio”, perchè, avendo la sentenza impugnata posto a carico del ricorrente incidentale le spese dei due gradi di giudizio, avrebbe integrato “una evidente contraddizione nel proprio corpo motivazionale”, oltre che “una motivazione solo apparente. E’ evidente che il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non ha reali riscontri nella sintetica esposizione del motivo, che, nel modo appena esposto, censura soltanto la motivazione. Ma, a tacer d’altro, il vizio motivazionale è proponibile esclusivamente per questioni di accertamento di fatti decisivi (cfr. da ultimo Cass. sez. 2, 23 febbraio 2012 n. 2730, per cui “in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta”), per cui anche questo motivo risulta, infine, inammissibile.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente compensazione tra le parti delle spese del grado. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale compensando le spese processuali del grado.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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