Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20380 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21019/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANA N. 3 –

MILANO, presso l’avv. GIUSEPPINA MARCIANO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 597/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

B.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Brescia ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione poichè non credibile il racconto delle ragioni fattuali poste alla base della sua istanza d’asilo e comunque non ricorrenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sia internazionale che umanitaria.

Il B. ebbe a proporre gravame e la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione poichè effettivamente non appariva credibile il racconto del richiedente asilo quando asseriva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese a seguito dell’uccisione del padre e dei sospetti su tutta la sua famiglia di esser degli oppositori del Presidente allora – (OMISSIS) – in carica e d’aver subito violenze in Libia da parte della Polizia.

Il Collegio lombardo, poi, ritenne che non concorrevano i requisiti di legge per la protezione internazionale in relazione all’attuale situazione socio-politica interna del Gambia.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte bresciana articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto da B.M. s’appalesa siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome insegna Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo motivo di ricorso l’impugnante deduce omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo in merito all’effettiva situazione socio-politica del Gambia.

La stessa argomentazione critica svolta, pur formalmente veicolata siccome vizio di omesso esame, dimostra in concreto che il fatto decisivo indicato venne puntualmente esaminato dal Collegio lombardo, ma con soluzione non gradita al ricorrente.

Difatti il ricorrente dà atto che la Corte lombarda ebbe a motivare circa l’attuale situazione socio-politica esistente in Gambia, ma espressamente che non venne ” svolto alcun accertamento approfondito in relazione all’anno dell’allontanamento e – la Corte – si è limitata a riferire genericamente sulla situazione del 2016/2017″.

Dunque non si verte in tema di omesso esame di fatto storico ma di contestazione, di natura astratta – con richiami giurisprudenziali e riproposizione del proprio racconto ritenuto non credibile – della valutazione circa di merito della causa elaborata dal Collegio territoriale.

In particolare la Corte bresciana ha osservato – non smentita – che attualmente in Gambia governano proprio i partiti dell’opposizione all’allora presidente, che avrebbe perseguitato la famiglia del B., così palesando puntuale esame dell’attuale situazione socio-politica del Gambia con specifica relazione alla posizione del richiedente asilo.

Con la seconda ragione di doglianza il B. deduce – sub errata citazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in materia di protezione umanitaria poichè malamente valutato fatto decisivo al riguardo.

A parte una confusione di prospettazione del vizio di legittimità denunziato, sembra che in effetti il ricorrente lamenti il mancato esame da parte della Corte bresciana della sua istanza di godere della protezione umanitaria omettendo di valutare la concorrenza dei requisiti all’uopo prescritti dalla legge.

In effetti nel corpo argomentativo della sentenza impugnata è dato ritrovare cenno al fatto che l’appellante ebbe a precisare anche conclusione subordinata afferente la richiesta di godere della protezione umanitaria, ma non risulta dai Giudici svolto alcun argomento circa l’esame di detta questione.

Un tanto perchè il Collegio lombardo ha partitamente esaminato i tre motivi di gravame alcuno dei quali, però – come s’apprezza ad esito dell’esame dell’atto d’appello possibile a questa Corte trattandosi di denunzia di error in procedendo – portava argomentazione critica specifica al riguardo della motivazione esposta dal Tribunale per il rigetto anche della domanda di godere della protezione umanitaria avanzata dal B..

Significativamente il ricorrente non già deduce vizio di nullità per omessa pronuncia, tipicamente correlato all’omessa risposta a specifico motivo di gravame, bensì vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, afferente, invece, l’omesso esame di fatto storico.

Dunque la censura, avanzata in sede di legittimità, ma non anche previamente proposta al Giudice d’appello risulta inammissibile posto che nell’argomento critico, esposto in ricorso, il B. non precisa quando e come la questione fu sottoposta alla Corte bresciana precisando quale specifico motivo d’appello non venne esaminato, ovviamente non bastando all’uopo il cenno nelle conclusioni alla domanda di protezione umanitaria, se nel corpo della citazione in appello non viene anche svolta specifica argomentazione critica in relazione alla statuizione adottata dal Tribunale al riguardo.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusone delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente,liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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