Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20380 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4058/2015 R.G. proposto da:

C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv. Gianni Dionigi, con domicilio

eletto in Roma, via Tangorra n. 229, presso lo studio dell’Avv.

Francesco Catricalà;

– ricorrente –

contro

T.G., TECNOCASA STUDIO BASTIA s.a.s., R.F.,

CO.AN., P.F. e C.C.;

– intimati-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 11/14,

depositata il 9 gennaio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Assisi, con sentenza n. 324 del 23 gennaio 2012, in accoglimento della domanda proposta da T.G., promissaria acquirente, nei confronti di C.A., Co.An., C.C., P.F. e R.F., dichiarava la risoluzione per inadempimento dei promittenti venditori del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 30 aprile 2002 e “di quello (traslativo) di cui alla scrittura privata dell’1-8-02”, per aver questi celato l’esistenza di ipoteche gravanti sull’immobile, con condanna dei medesimi convenuti alla restituzione del doppio della caparra ed al risarcimento dei danni; in accoglimento anche della domanda proposta dalla T. nei confronti della Tecnocasa sas, condannava la società al risarcimento dei danni ritenendo sussistere negligenza nello svolgimento dell’attività di mediazione;

– sul gravame interposto da C.A., la Corte d’appello di Perugia, nella resistenza degli appellati, proposto appello incidentale dalla Tecnocasa, dichiarava inammissibile l’appello principale con il quale l’appellante eccepiva l’annullabilità – ex art. 428 c.c. – del preliminare, sul rilievo che non essendo tale eccezione rilevabile d’ufficio, non poteva – ex art. 345 c.p.c. essere proposta per la prima volta in appello; nonchè nullo l’appello incidentale, in quanto proveniente da un soggetto non legittimato all’impugnazione, dal momento che la cancellazione della società aveva determinato l’estinzione della società e la successione alla stessa di tutti soci, attribuendo le spese del gravame secondo il principio della soccombenza;

– per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia ricorre C.A. sulla base di due motivi;

– sono rimasti intimati sia la T. sia i C., sia la P. e il R., nonchè la Tecnocasa s.a.s.

Atteso che:

– con il primo il ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 345 c.p.c. sostenendo che la Corte di merito avrebbe in modo errato dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto l’accertata incapacità naturale aveva impedito la sua tempestiva costituzione in primo grado e la possibilità di sollevare eccezioni, tra cui l’annullabilità del preliminare di vendita. Pertanto, insiste il ricorrente nel sostenere di non aver potuto produrre nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in conseguenza non solo dell’essere rimasto contumace, ma anche dell’incapacità naturale cui era affetto.

La censura è infondata.

La Corte di merito, infatti, ha correttamente applicato i principi di diritto, alla luce delle varie pronunce giurisprudenziali conformi al caso in esame.

E’ opinione prevalente in giurisprudenza, invero, quella per cui stante l’incapacità naturale accertata del soggetto, ciò che rileva, ai fini del rispetto formale e sostanziale del corretto svolgimento del processo, è che ogni comunicazione e notificazione pervenga al destinatario nel rispetto delle previsioni normative. Ciò al fine di assicurare la conoscenza legale dell’atto, non essendo necessaria quella effettiva e sostanziale (Cass. 23 maggio 2018 n. 12658; Cass. 21 maggio 2013 n. 12480).

Del resto la validità o l’efficacia degli atti processuali prescinde dall’eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono rivolti, atteso che la disciplina di tali atti – in ordine ai quali il legislatore si è dato cura di dettare regole (art. 1335 c.c.) che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscenza da parte dei destinatari, indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza – è informata al principio dell’affidamento, mentre l’art. 428 c.c. prevede l’annullabilità soltanto per gli atti posti in essere dallo stesso incapace naturale (Cass. 15 giugno 1985 n. 3612);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la contraddittorietà della motivazione. In particolare, il ricorrente afferma che la Corte di merito, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, in quanto manchevole di una richiesta di riforma e quindi non corrispondente al modello legale, non avrebbe considerato l’atto di citazione in appello ove l’appellante, nelle conclusioni, chiedeva che la sentenza venisse riformata.

La seconda censura è inammissibile prima che infondata.

Dal momento che il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione o sulla negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e, in genere, le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso, l’autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un “obiter dictum”, come tale non vincolante (Cass. 8 febbraio 2012 n. 1815).

La Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’appello, valutando ed esaminando i vizi di merito dedotti con il gravame, riconducibili ad eccezioni in senso stretto, che avrebbero dovuto essere proposte già in primo grado, con la conseguenza che il rilievo di parte, circa l’espressa richiesta di riforma della sentenza, è irrilevante ai fini della vicenda in esame, riguardando un profilo della pronuncia che difetta della decisività, perchè superato dalla tardività delle difese svolte;

– in conclusione il ricorso va rigettato;

– nessuna pronuncia sulle spese processuali del giudizio di legittimità sia nei confronti degli intimati, che non hanno svolto difese, sia in relazione al provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per essere egli rimasto soccombente;

– tuttavia la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (la relativa Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia è stata ritualmente depositata il 05.05.2015, essendo stata adottata dal suddetto Consiglio solo il 30.12.2014) esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Cass. 12 aprile 2017 n. 9538).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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