Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20380 del 24/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.24/08/2017),  n. 20380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20986/2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

n. 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 231/01/2016, depositata in data 11/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del G., già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta, sulla somma erogata nel 2008 (essendo stato risolto il rapporto di lavoro nel 2007), a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore ai 12,50%, con riguardo al rendimento maturato al 31/12/2000 – stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, “in adesione della giurisprudenza secondo cui l’aliquota agevolata del 12,5% si applica solo sul rendimento finanziario del fondo e non sui versamenti ai fondo stesso che sottostanno al regime comune dei trattamenti di fine rapporto”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente non avendo la C.T.R. esplicitato in alcun modo le ragioni della decisione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6,D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997, avendo la C.T.R. errato nel ritenere che tutti i versamenti effettuati al Fondo debbano essere assoggettati ai redime dei trattamenti di fine rapporto, regime da applicarsi esclusivamente sui capitale versato e non anche sul rendimento maturato.

2. La prima censura è infondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale de lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. S.U. 22232/2016; Cass. n. 16736/2007; Cass. 12215/2017).

Ciò non ricorre nel caso in esame, avendo la C.T.R. esplicitato, sia pur in modo sintetico, le ragioni per le quali riteneva non dovuto il rimborso richiesto dai contribuente, essendo, secondo i giudici di appello, l’aliquota agevolata del 12,50% applicabile ai soli import derivanti dal rendimento sul mercato finanziario.

3. Il secondo motivo è invece fondato.

Questa Corte, in due recenti pronunce della Sezione Quinta (Cass. 12267/2017; Cass. 10285/2017), richiamato il principio di diritte espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 13642/2011, ricostruito il quadro fattuale, dal 1986, dell’assicurazione sulla vita, con previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione momento del collocamento a riposo, stipulata a favore dei dirigenti Enel, ha precisato, con specifico riferimento ai capitali maturati anteriormente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, che: 1) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va riferito ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato de capitale accantonato; 2) detta gestione viene a mancare se, e nella misura in cui, le somme erogate siano frutto, anzichè d’investimento di contributi, di accantonamento in base al criterio delle riserve matematiche e siano, dunque, realizzate, anzichè con metodo “contributivo”, con metodo “retributivo”; 3) in particolare, il fondo di previdenza integrativa denominato P.I.A. non ha natura assicurativa, essendo destinato a garantire, sin da subito, una prestazione previdenziale complementare pari al 70% della differenza intercorrente tra la retribuzione individuale e il valore annuo massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico – attuariali di capitalizzazione, costituenti un mero “criterio matematico funzionale alla quantificazione delle risorse necessarie per garantire la copertura richiesta dalle prestazioni concordate, come tale neutro e privo di significato ai fini della qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle risorse medesime”. 4) spetta indubbiamente al contribuente: che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati d riferimento.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cessata e la causa va rinviata (non emergendo dagli atti che non sia stata successivamente al 1998, gestione da parte di Fondenel, subentrato al Fondo PIA, e che si controverta effettivamente solo su capitali rivenienti dall’accantonamento in PIA) al giudice di appello, perchè accerti il diritto del contribuente ad usufruire dell’imposizione con aliquota del 12,50%, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 e L. n. 482 del 1985, art. 6, con esclusivo riguardo alle somme costituenti frutto di effettivo impiego sul “mercato” di capitale accantonato.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cessata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

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