Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20380 del 11/10/2016

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23065/2013 proposto da:

M.S., (OMISSIS), S.G. (OMISSIS),

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO GULINA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FATA ASSICURAZIONE DANNI SPA, a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., in persona dei

procuratori speciali e legali rappresentanti pro tempore

P.V. e DI.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA FORMICONI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 588/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA anche per delega;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 9 maggio 2013 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da S.G., M.S. e M.R. avverso sentenza del 13 marzo 2012 con cui il Tribunale di Grosseto, a seguito di azione risarcitoria da loro proposta nei confronti di D.M. e Fata Assicurazioni S.p.A. come congiunti di M.A. – il quale era deceduto in un sinistro stradale del (OMISSIS) nel quale si era scontrato con la sua vettura con un’altra auto condotta dal proprietario D.M., che svoltando a sinistra non gli aveva concesso la precedenza -, aveva riconosciuto le responsabilità dei due guidatori nella causazione del sinistro, condannando conseguentemente i convenuti al risarcimento del 50% dei danni patrimoniale e non patrimoniale.

2. Hanno presentato ricorso S.G., M.S. e M.R. sulla base di un unico motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Fata Assicurazioni si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Occorre anzitutto disattendere l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta nel controricorso da Fata Assicurazioni per non essere allegata al ricorso stesso l’istanza alla corte territoriale di trasmettere il fascicolo d’ufficio al giudice di legittimità, dato dal quale desume improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, richiamando un recente intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011) per cui l’onere di produzione entro 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, pena improcedibilità, previsto da detta norma è soddisfatto quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio mediante il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e restituita al richiedente con visto ex art. 369 c.p.c., comma 3. Come ha opposto nella sua memoria ex art. 378 c.p.c., la parte ricorrente, nel caso di specie l’adempimento è stato effettuato, risultando agli atti l’istanza depositata entro il termine di legge (in questo caso, il 22 ottobre 2013, a fronte di notifiche del ricorso perfezionatesi in data 11 ottobre 2003). Peraltro il ricorso, non improcedibile, è inammissibile. Infatti l’unico motivo, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso “sotto il profilo della omessa valutazione delle risultanze dedotte in merito al tempo psicotecnico di reazione ed alla conseguente inevitabilità del sinistro”. Premesso che alla causa in esame, essendo stata depositata la sentenza impugnata nel 2013, è indubbiamente applicabile il dettato vigente della norma suddetta, mentre la formulazione della rubrica del motivo richiama chiaramente il testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, deve altresì constatarsi che il corpo del motivo è pienamente riconducibile ad una versione alternativa di esiti probatori, ovvero a una diretta censura fattuale finalizzata a ottenere un terzo grado di merito, travalicando i inammissibilmente i limiti della cognizione di legittimità. Si tratta, infatti, di un riesame degli esiti degli accertamenti tecnici (d’ufficio e di parte) con particolare riguardo alla quantificazione del tempo di reazione che il conducente poi deceduto avrebbe avuto per evitare l’impatto originato dalla omessa precedenza del D., che l’invocazione, nella parte conclusiva del motivo, di giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine ai vizi motivazionali (tra l’altro attinente a pronunce emesse quando ancora non era stata introdotta la novella del 2012, che ha racchiuso in limiti ben più ristretti l’obbligo motivazionale del giudice di merito) non è certo sufficiente a depurare dalla sua concreta natura fattuale e a sussumere nell’art. 360, n. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna – in solido, per il comune interesse processuale – dai ricorrenti alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 6200, di cui Euro 200 per esborsi, e oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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