Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20380 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20380 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
SUI ricorso 26417-2016 proposto da:
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LUTK,

l’INATN/r, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
p.t., domiciliati in 1ZON1.\, NT1, \ 1)11 P( WTOG I ILI 12, presso
l’AVVOCX11:1.\ C; ‘IN lini l”, 1)11,1,0 STATO, che li rappre‘senta
e difende ope kis
– ricorrenti COI) ti()

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difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 01/08/2018

- controricorrentE avverso la sentenza n.
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1142/2015 della CORTI

1)’.\PI 3 N1,1,0 di

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere 1) )t t. (
).

Rilevato che:
Arcangelo Barbonetti, medico iscritto ad un corso di
specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici
successivi al 1999 ed anteriori al 2006/2007, ha agito in
giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dell’Università degli Studi di L’Aquila, nonché del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Ministero della
Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la
borsa di studio percepita (pari ad C 11.603,52 annui, ai sensi
del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257) ed il compenso previsto dal
d.lgs. 17 agosto 499 n. 368, con il quale erano state recepite
nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n.
82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la
concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita
fino all’anno accademico 2006/2007;
la domanda è stata accolta dal Tribunale di L’Aquila nei
confronti di tutti gli enti convenuti. La Corte d’Appello di
L’Aquila ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva
dell’Università dell’Aquila ed ha confermato la decisione di
primo grado nei confronti degli altri appellanti;
ricorrono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il

Ric. 2016 n. 26417 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-2-

l’OSIT. \

BRIll

Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sulla base di due motivi. Resiste il professionista con
controricorso. Parte ricorrente deposita memoria ex art. 380
bis c.p.c.
Considerato che:

ricorso, sollevata dalla parte controricorrente. La sentenza
impugnata è stata pubblicata in data 15.10.15 ed il ricorso è
stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata
spedita in data 15.11.16. Nella specie è certamente applicabile
il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (diversamente da
quanto dedotto dal controricorrente), in quanto la sentenza
non risulta notificata alle amministrazioni soccombenti. Il
giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2006, e quindi il
termine in questione ha durata annuale, ed è soggetto alla
sospensione feriale (pari a 31 giorni, sia nell’anno 2015 che
nell’anno 2016, dal 1° al 31 agosto). Detto termine scadeva
quindi esattamente il giorno 16.11.16: il ricorso è pertanto
tempestivo;
con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 303 del 30 luglio 1999 in combinato
disposto con l’art. 101 c.p.c. – Difetto di legittimazione passiva
dei Ministeri convenuti in giudizio, ex art. 360, comma 1 n. 3
C. p.C. »;
con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. In particolare: – dell’art. 11 comma 1 delle Disposizioni
sulla legge in generale; – dell’art. 6 D.Lgs. n. 257 del 1991; degli artt. 37, 39, 41, 46 del D.Lgs. n. 368 del 1999; – dell’art.
8 del D.Lgs. n. 517 del 1999; – della L. 23 dicembre 2005, n.
266, art. 1, comma 300; – degli artt. 234, 249 Trattato Cee, e /i ,2
6,
Ric 2016 n 26417 sez M3 – ud. 22-02-2018
-3-

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del

delle Direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362, dell’art. 13 Direttiva
n. 82/76 Cee e dell’art. 1, comma 1, Direttiva 93/16, dei
principi enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenze 25
febbraio 1999 – causa C-131/97 (CARBONARI) e 3 ottobre
2000 – causa C-371/97 (GOZZA); – dell’art. 7 D.L. n. 384 del

della L. n. 537/1993, dell’art. 1, comma 33, L. 2 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), dell’art. 32 comma 12 Legge n. 449/1997, dell’art.
22 L. n. 488/1999, dell’art. 36 L. n. 289/2002 (finanziaria
2003)»;
è logicamente preliminare ed assorbente l’esame del
secondo motivo – attinente alla fondatezza nel merito delle
domande proposte – che è manifestamente fondato;
secondo la Corte d’Appello, l’Italia avrebbe adeguatamente
recepito le direttive comunitarie che impongono il
riconoscimento ai medici specializzandi di una “adeguata
remunerazione” solo con il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 (di
recepimento della Direttiva CEE n. 93/16),

e

con effetti

economici decorrenti esclusivamente dall’anno accademico
2006/2007, in relazione al contratto di formazione-lavoro (oggi
denominato di “formazione specialistica”) introdotto da tale
legge; di conseguenza, agli specializzandi che hanno percepito
compensi inferiori negli anni accademici anteriori al 2006
andrebbe riconosciuta la relativa differenza economica, a titolo
risarcitorio;
tale assunto non risulta però conforme all’indirizzo di
questa Corte, già espresso con le sentenze della Sezione
Lavoro n. 794 del 16/01/2014 e n. 15362 del 04/07/2014 ed al
quale si intende dare continuità, secondo il quale il
recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una
Ric. 2016 n. 26417 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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1992, convertito nella L. n. 483 del 1992, dell’art. 3 comma 36

adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di
specializzazione (direttive non applicabili direttamente
nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere
non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n.
428 e con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 (che ha riconosciuto

annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di
specializzazione di cui al d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
quest’ultimo decreto, nel recepire la Direttiva CEE n. 93/16
(che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le
precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative
successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di
formazione (inizialmente denominato “contratto di formazionelavoro” e successivamente “contratto di formazione
specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra
Università

(e

Regioni) e medici specializzandi, con un

meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una
quota variabile, in concreto periodicamente determinate da
successivi decreti ministeriali;
tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di
questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile
nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle
ipotesi di para-subordinazione, non essendo ravvisabile una
relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli
specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando
conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di
adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr, ex plurimis:
Cass, Sez. L, Sentenza n. 27481 del 19/11/2008, Rv. 605890
– 01; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 Ric. 2016 n. 26417 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-5-

agli specializzandi una borsa di studio pari ad C 11.603,52

01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 01);
ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre
2005 n. 266, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni,
contenute negli articoli da 37 a 42 del D.Lgs. n. 368 del 1999

formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il
corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a
decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Il trattamento
economico spettante ai medici specializzandi in base al
contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato
con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;
per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni
accademici precedenti al 2006/2007 è stato espressamente
disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di
cui al d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 (sia sotto il profilo
ordinamentale che sotto il profilo economico);
la Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente,
un testo meramente compilativo, .dL, coordinamento e
aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie – già
vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo
alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole
di specializzazione. La

previsione di una adeguata

remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta
nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le
cui disposizioni la Direttiva n. 93/16 si limita a recepire e
riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano
già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di
studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257;
l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi d k- per
sé sufficiente ed idoneo adempimento agli indicati obblighi
Ric. 2016 n. 26417 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-6-

(le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di

comunitari, rimasti immutati dopo la Direttiva n. 93/16, quanto
meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunzie
di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella
sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori
incrementi connessi alla svalutazione monetaria,

poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che
«nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione
di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la
determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001 n.
11565)» (Cass, Sez. L. Sentenza n. 12346 del 15 giugno 2016;
Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23 settembre 2016; l’indirizzo
trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23
dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che
avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa
alla svalutazione monetaria);
il

nuovo ordinamento delle scuole universitarie di

specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs.
n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007,
in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di
retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di
effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento
italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in
particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione
spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di
una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale,
non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi;
l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il
profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257
del 1991;
Rtc. 2016 n. 26417 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-7-

originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257 del 1991 e

infine, non emergono ragioni di inammissibilità del motivo,
che evoca in modo chiaro una violazione di legge, né si
prospetta la denunciata novità del tema, posto che la censura
non presuppone circostanze di fatto non accertate e nuove, ma
attiene esclusivamente alle ragioni di diritto. Ed invero le

del giudicato interno, soltanto se implichino indagini ed
accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito (fra le
tante da ultimo Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319);
in definitiva vanno ribaditi i seguenti principi di diritto:
gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in
tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 che non prevedono una precisa misura del compenso minimo
spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo
Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto
legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo
ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta
adeguata remunerazione;
la previsione di un trattamento economico più elevato per i
medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico
2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione
dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con
l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate
nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del
1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti
obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della
remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di
estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno
Ric. 2016 n. 26417 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-8-

nuove questioni di diritto non sono consentite, fermo il limite

frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici
anteriori al 2006/2007;
l’accoglimento

del

secondo

motivo

determina

l’assorbimento del primo motivo. Non essendo necessari altri
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,

giurisprudenza di legittimità nel corso del giudizio costituisce
motivo di compensazione delle spese, sia del giudizio di
legittimità che dei gradi di merito.
P. Q. M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del
primo motivo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e,
decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda;
dispone la compensazione delle spese sia del giudizio di
legittimità che dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, in data 22 febbraio 2018.
Il Presidente

con il rigetto della domanda. L’intervento dirimente della

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