Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2038 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2038 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 6784-2012 proposto da:
HOTEL BAGNI MIRAMONTI DI DELVAI CLAUDIO & C. SNC
01026640225, in persona del legale rappresentante in
carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FUTUR EDIL SRL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 355/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO del 15/11/2011, depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della Causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 30/01/2014

consiglio del 22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Manzi Federica (delega avvocato Luigi
Manzi) difensore della ricorrente che si riporta agli
scritti;

che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI

6784/2012

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis e 360 bis cod. proc. civ.,

“La società in nome collettivo Hotel Bagni Miramonti aveva proposto opposizione tardiva avverso il
decreto ingiuntivo ottenuto dalla Futur Edil s.r.l. per il pagamento della somma di 51.288,11e, quale
corrispettivo di lavori edili, sostenendo di essere venuta a conoscenza del provvedimento monitorio
solo dopo la notifica dell’atto di precetto, non essendole mai stato notificato in precedenza il decreto
ingiuntivo. Al riguardo aveva evidenziato che dalla relata risultava essere stato inviato soltanto il
ricorso per ingiunzione e non anche il decreto e che la notificazione era comunque invalida dal
momento che non risultava identificata da parte dell’agente postale la persona che aveva rifiutato il
plico, con conseguente impossibilità di accertare se colui che aveva opposto il rifiuto fosse il
destinatario (cioè l’effettivo rappresentante della società) ovvero altra persona legittimata alla ricezione.
Il Tribunale di Trento dichiarava l’inefficacia dell’opposto decreto, revocandone altresì la concessa
esecutorietà sul rilievo che dalla relata di notifica risultava la notifica del solo ricorso per ingiunzione e
non anche del provvedimento monitorio, con conseguente violazione del termine di 60 giorni previsto
dall’art. 644 cpc.
La Corte d’Appello, su impugnazione della Futur Edil srl, con sentenza n. 355 del 2011 riformava la
pronuncia di primo grado, dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione proposta da Hotel
Bagni Miramonti snc. A sostegno della decisione veniva affermato che la menzione nella relata di
notifica del solo ricorso e, non anche del decreto ingiuntivo, costituiva una mera omissione, non
inficiante il procedimento notificatorio, poiché dall’originale del ricorso-decreto risultava
inequivocamente che il decreto era stato unito al ricorso dal timbro apposto dalla cancelleria. Rilevava
inoltre la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso effettuata a mezzo posta, in quanto,
non essendo stata proposta nel corso del giudizio querela di falso, in presenza dello sbarramento da
parte dell’agente postale della casella “mancata consegna del plico per rifiuto del destinatario” doveva
ritenersi che il rifiuto in questione fosse stato opposto dal rappresentante legale della società e non da
una diversa persona, come sostenuto dall’opponente, con conseguente applicazione del primo e non del
secondo comma dell’art. 8 della 1. 890 del 1982.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Hotel Bagni Miramonti s.n.c., affidandosi ai
seguenti motivi :
nel primo motivo viene dedotto il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per non avere la sentenza
impugnata adeguatamente giustificato l’affermazione secondo la quale erano stati notificati
contestualmente ricorso e del decreto ingiuntivo; non essendo stata fornita idonea spiegazione in ordine
al fatto decisivo riguardante l’avvenuto rilascio da parte della cancelleria di una copia conforme
all’originale dell’atto, costituito sia dal ricorso che dal decreto, oggetto di notificazione. Veniva, inoltre,
censurata la violazione dell’art. 148 cod.proc. civ., per non aver ritenuto prova esclusiva dell’avvenuta
notificazione, il contenuto della relata;
nel secondo è stata denunciata la violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia in relazione
all’art. 160 cpc e agli artt. 7 e 8 1. 890 del 1982, nonché il vizio di motivazione, per aver omesso di
considerare che dalla relata di notifica non era possibile identificare il soggetto che aveva rifiutato il
ritiro e che, conseguentemente, in tale situazione si doveva provvedere ai sensi dell’art. 8, secondo
comma, I. n. 890 del 1982, ai successivi adempimenti (non eseguiti) aventi ad oggetto l’immediata
restituzione del plico al mittente e l’avviso al destinatario dell’atto);
nel terzo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 221, 222 cpc in relazione agli artt. 7 e
8 della 1. 890de1 1982, all’art. 2700 cc e all’art. 115 cpc, nonché il vizio di motivazione. Ha riportato il
ricorrente che da informazioni assunte presso l’ufficio aveva saputo che il rifiuto al ricevimento del

in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 6784 del 2012

plico era stato opposto da Federico Delvai, figlio non convivente dei due soci e legali rappresentanti
della società. Tale circostanza risultava peraltro pacifica, giacché la stessa Futur Edil srl aveva
riconosciuto espressamente (cfr capitoli di prova orale n. 17, 18 e 19) che il rifiuto alla ricezione
proveniva da un soggetto diverso dal legittimo destinatario dell’atto, ossia differente dal legale
rappresentante. La corte d’Appello, anche in mancanza della proposizione della querela di falso,
avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione tale rilievo e dichiarare la nullità della notificazione,
stante il mancato compimento da parte dell’agente postale delle formalità prescritte dall’art. 8, comma 2,
della 1. 890 del 1982;
Nel quarto è stata lamentata la violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia in relazione
agli artt. 221 e seguenti cod. proc. civ., dal momento che il giudice di secondo grado ha ritenuto la
validità della notifica, senza autorizzare la società opponente alla presentazione della querela di falso,
ritualmente proposta avverso la parte dell’avviso di ricevimento attestante che il rifiuto della consegna
del plico era avvenuto da parte del legale rappresentante della società (cfr. pag. 6 dell’atto di citazione
introduttiva e pag. 26 della comparsa di costituzione e risposta in appello ove si riproponevano
espressamente le domande avanzate in primo grado).
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
In ordine al primo motivo nella sentenza impugnata viene specificamente spiegato che
dall’originale del ricorso – decreto emerge la unitarietà dei due elementi in quanto collegati dal timbro
di cancelleria e che dell’atto così complessivamente formato la cancelleria ha fornito copia conforme
all’ingiungente che ha provveduto alla notifica. Da questo accertamento di fatto, incensurabile in sede
di legittimità in quanto esaurientemente motivato, consegue la valutazione, della mancata menzione
nella relata di notifica del termine “decreto” come mera omissione materiale. Nessuna lacuna
motivazione risulta conclusivamente riscontrabile nella giustificazione fornita dalla Corte d’Appello in
ordine alla validità ed efficacia della notificazione sotto tale profilo.
In ordine al secondo motivo si deve osservare che l’art. 8 della 1. n. 890 del 1982 regola due
differenti ipotesi di rifiuto di ricevere il plico Nel primo comma si disciplina l’ipotesi del rifiuto da
parte del destinatario o delle persone alle quali può farsi la consegna : Se il destinatario o le persone
alle quali puo’ farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego,
ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a
rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di

persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare
nonche’ la sua quanta; appone,quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che e’
subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario
di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Nel secondo comma si disciplina
invece l’ipotesi in cui l’atto sia rifiutato dalle persone abilitate a riceverlo : Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di
consegna, ovvero se l’agente postale non puo’ recapitarlo per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneita’ o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e’ depositato subito
nell’ufficio postale. L’agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla
porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Di tutte le formalita’eseguite e del deposito nonche’ dei
motivi che li hanno determinati e’ fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e
sottoscritto dall’agente postale, e’ unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e’
stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, il piego stesso e’ datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in
raccomandazione, unitamente all’avviso di ricevimento, al mittente con l’indicazione “non ritirato”.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

6784/2012

.

Già dall’esame testuale della disposizione emerge la netta differenza di regime giuridico tra
l’ipotesi in cui il rifiuto di ricevere l’atto (e/o di sottoscrivere il registro di consegna) provenga dal
destinatario o da chi si qualifichi come tale e l’ipotesi in cui siano persone alle quali può essere
consegnato l’atto (addette alla ricezione) o abilitate (vicino di casa o portiere dello stabile) alla
ricezione dell’atto a opporre tale rifiuto. Nel primo caso non è necessaria l’identificazione di colui che
sottoscrive la relata e rifiuta di ricevere l’atto e unico adempimento successivo è la restituzione del
plico al mittente. Nella seconda ipotesi, il perfezionamento del procedimento notificatorio risulta ben
più complesso, potendo richiedere, nell’ipotesi contemplata al primo comma, l’identificazione del
soggetto che si rifiuta di sottoscrivere il registro, e nelle ipotesi disciplinate al secondo comma che si
dia corso agli adempimenti che seguono alla mancata consegna dell’atto ovvero, in particolare, il
deposito del medesimo presso l’ufficio postale e all’invio dell’avviso. (Cass. 2755 del 2011) Ne
consegue che, quando risulti inequivocamente dalla relata, il rifiuto da parte del destinatario, perché
specificamente sbarrata la casella corrispondente a tale fattispecie, l’ufficiale postale non è tenuto alla
sua identificazione né ad alcuno degli adempimenti del secondo comma, dovendo provvedere
esclusivamente alla restituzione al mittente. Nella specie, la corrispondenza della relata a quanto sopra
descritto risulta dall’accertamento di fatto eseguito, insindacabilmente dalla Corte d’Appello e sotto
tale profilo (del contenuto formale della relata) non contestato dalla parte ricorrente la cui censura
riguarda soltanto la necessità anche in questa ipotesi d’identificare il destinatario.
Sulla radicale differenza tra le due ipotesi è fermo l’orientamento di questa Corte nel non ritenere
necessaria la identificazione del destinatario che rifiuta di ricevere l’atto, anche nel caso in cui non
risulti specificamente barrata la casella ad esso corrispondente :
“In tema di notificazioni a mezzo posta, l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento
dalla quale risulti il rifiuto e la restituzione al mittente (nella specie con le parole: “rifiutato a mitt.’9,
senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a
ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto
di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario (con conseguente
completezza dell’avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione), atteso che, a norma dell’art.
8 della legge n. 890 del 1982, l’ulteriore annotazione del nome, del cognome e della qualità della
persona che oppone il rifiuto è necessaria soltanto nel caso di rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento
opposto da persona (abilitata a ricevere il plico, ma) diversa dal destinatario stesso).”(Cass.3737 del
2004; 5026 del 2012).
Il terzo ed il quarto motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto logicamente
connessi. Nel terzo viene contestata la necessità della proposizione della querela di falso in quanto la
parte ingiungente avrebbe riconosciuto che il rifiuto di ricevere l’atto era stato effettuato dal figlio del
legale rappresentante della società Hotel Bagni Miramonti. La circostanza risulta del tutto priva di
rilievo in quanto la notificazione di un atto giudiziario ad una società di persone deve essere eseguita
presso la sede sociale ai sensi dell’art. 145, primo e terzo comma, cod. proc. civ. Non è necessaria la
ricezione da parte del legale rappresentante, come nell’ipotesi diversa, regolata dal secondo comma del
medesimo articolo, essendo sufficiente che la sede sociale sia correttamente identificata e che l’atto sia
ricevuto (o rifiutato) da un incaricato od addetto alla ricezione. Le conseguenze del rifiuto, anche in tale
ipotesi, non mutano, trovando, conseguentemente, applicazione il primo comma del citato art. 8 1. n.
890 del 1982. L’intervenuta sottoscrizione esclude la necessità dell’identificazione, non risultando dalla
relata che chi ha ricevuto l’atto e opposto il rifiuto abbia dichiarato la sua estraneità alla società. Ne
consegue anche in questa ipotesi, la necessità della proposizione della querela di falso, in quanto gli
addetti od incaricati alla consegna (in quanto diversi dai soggetti abilitati), sono da equipararsi ai
“destinatari” dell’atto ai fini dell’applicazione del primo o secondo comma dell’art.8.
Il quarto motivo è manifestamente inammissibile per difetto di specificità non essendo
adeguatamente indicate le modalità di proposizione della querela di falso. Dalla lettura degli atti di

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causa, non preclusa a questa Corte nel caso in cui venga denunciato un error in procedendo, è emerso
che il ricorrente nella comparsa di costituzione in appello si era limitato a richiamare in modo del tutto
generico le istanze probatorie avanzate nel precedente grado di giudizio, senza presentare la querela di
falso nel rispetto delle formalità prescritte dall’art. 221 cpc. Secondo il costante orientamento espresso
più volte da questa Corte, la sottoscrizione dell’atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di
procuratore speciale costituisce un requisito d’ammissibilità della querela di falso (ex multis Cass. 5040
del 2005; 7235 del 2006) e non soddisfa tale presupposto la procura rilasciata al difensore per il
giudizio nel quale è stato prodotto il documento, di cui si vuole fare dichiarare la falsità. Nel caso di
specie il giudice di secondo grado, in assenza della formulazione della querela di falso nelle modalità
appena specificate, ha correttamente proceduto ad esaminare la validità della notifica, non essendo
tenuto ad interpellare la parte che intendeva avvalersi del documento e, in caso di sua risposta
affermativa, ad autorizzare la presentazione di una querela di falso, dato che quest’ultima in quel grado
di giudizio non era mai stata proposta.
Pertanto ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere rigettato”
Rilevato che la parte ricorrente ha depositato rituale e tempestivo atto di rinuncia al ricorso
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il processo.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013

DEPOSITATO IN cAsceuMA

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