Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2038 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31750/2005 proposto da:

OLIVIS ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI DELLA PROVINCIA PERUGIA

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LIBORI Franco giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LIGINVEST SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3388/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 04/711/2004, depositata il

29/11/2004, R.G.N. 359/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI per delega dell’Avvocato

FRANCO LIBORI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il ricorso e la sentenza in questa sede impugnata così espongono i fatti:

– il (OMISSIS) Liginvest s.p.a. e (Delta Alimentari di) R. A. “sottoscrissero un contratto di fideiussione a favore di Olivis” a garanzia del pagamento di una partita di bottiglie d’olio che Olivis avrebbe fornito al R.;

– l’operatività della garanzia a favore di Olivis era subordinata al pagamento del premio da Delta a Liginvest;

– con missiva del 14.4.1998 Liginvest comunicò ad O. che la garanzia era efficace, essendo stato il premio “quietanzato” e le commissioni incassate;

– ricevuta tale comunicazione, Olivis consegnò a Delta circa 10.000 bottiglie per L. 152.770.251;

– con telegramma del 23.4.1998, che faceva seguito ad una comunicazione telefonica comunque successiva alla fornitura di Olivis a Delta, Liginvest informò Olivis che l’assegno di L. 16.000.000 (in sentenza; 1.600.000 in ricorso) versato da Delta in pagamento del premio era risultato privo di copertura, sicchè la garanzia doveva ritenersi inefficace;

Con atto di citazione dell’ottobre del 1999 Olivis, premesso di aver inutilmente tentato di ottenere il pagamento da Delta e di aver inutilmente dato corso ad azione esecutiva, convenne in giudizio Liginvest, domandandone la condanna al pagamento del prezzo della fornitura previo accertamento della validità ed efficacia della fideiussione.

Liginvest eccepì l’inoperatività della garanzia, nell’assunto che il pagamento del premio, previsto come condizione di efficacia della fideiussione, presupponeva l’incasso effettivo dell’assegno, risultato scoperto.

Olivis chiese la condanna della convenuta al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno, che affermò di aver subito a seguito della comunicazione di Liginvest di aver incassato il premio; comunicazione a seguito della quale aveva dato corso alla fornitura il cui prezzo non era stato poi pagato dall’acquirente Delta.

Con sentenza del 12.4.2002 il tribunale di Napoli rigettò la domanda di accertamento dell’efficacia della fideiussione sul rilievo che la comunicazione di Liginvest ad Olivis non valeva a rendere efficace una garanzia la cui operatività era espressamente subordinata all’integrale pagamento del premio, ai sensi dell’art. 2 delle condizioni generali del contratto intervenute tra Liginvest e Delta e sottoscritto anche da OLivis; e dichiarò inammissibile quella risarcitoria in quanto non formulata in atto di citazione ma solo all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c..

2.- Con sentenza depositata il 29.11.1994 la corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello principale di Olivis (ed ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse quello incidentale di Liginvest) sui rilievi:

a) che al caso di specie non erano applicabili i principi dell’apparenza giuridica, concernente fattispecie tipiche;

b) che la domanda di risarcimento del danno per avere Liqinvest ingenerato in Olivis l’affidamento sull’efficacia della fideiussione “lungi dal costituire una domanda come difesa consequenziale all’assunto difensivo della controparte e determinata dalla stessa, è una domanda del tutto nuova, che poggia su presupposti del tutto diversi che allargano oltre il consentito il thema decidendum”;

c) che andava a tal proposito evidenziato che “Olivis già conosceva la posizione assunta da Liginvest nel rapporto epistolare intercorso prima dell’instaurazione del giudizio … circa la dedotta inoperatività della fideiussione e quindi si trovava in grado e nella situazione di poter definire le sue richieste già con la proposizione dell’atto introduttivo” (pagina 5 della sentenza, seconda parte).

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione Olivis, Associazione di produttori olivicoli della provincia di Perugia, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria.

L’intimata Liqinvest non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo – al di là dell’impropria intitolazione di “omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.” – la ricorrente si duole che, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (pag. 10, decima ed undicesima riga del ricorso), la corte d’appello non si sia pronunciata sulla richiesta declaratoria di efficacia della garanzia in ragione del fatto che si trattava di una “assicurazione fideiussoria”, integrante un contratto a favore di terzo. In tale ottica si predica irrilevante la circostanza che le parti avessero subordinato l’efficacia della “fideiussione” all’effettivo pagamento del premio da parte del contraente Delta, perchè tanto non modificava la tipologia contrattuale prescelta e perchè la clausola non era stata, comunque, specificamente approvata per iscritto.

1.2.- Col secondo motivo sono denunciate violazione o falsa applicazione dell’art. 1358 c.c., e omessa motivazione su punto decisivo per non avere la corte d’appello considerato che, in pendenza della condizione, il garante avrebbe dovuto comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte, mentre aveva indotto il legittimo affidamento incolpevole di Olivis, che solo a seguito delle rassicurazioni di Liginvest sul fatto che il pagamento era avvenuto, aveva provveduto alla fornitura in favore di Delta.

1.3.- Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 24 Cost., per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria nell’erroneo assunto che essa fosse nuova benchè tale sia solo la domanda che introduca una pretesa oggettivamente nuova con riguardo al bene richiesto o ai presupposti di fatto dedotti, mentre nella specie la domanda era palesemente conseguente alle difese della società convenuta, che aveva contestato la validità della fideiussione prestata, così ingenerando nell’attrice la necessità di cautelarsi per l’eventualità che l’eccezione venisse accolta.

4.1.- Il primo motivo è infondato poichè il vizio (nella specie di infrapetizione) di cui all’art. 112 c.p.c., non è integrato dalla omessa, completa analisi delle ragioni che una parte abbia addotto a fondamento della domanda, ma solo dalla omessa pronuncia sulla domanda, che nella specie era di affermazione dell’efficacia della garanzia e che la corte d’appello ha respinto ritenendo infondato il relativo motivo d’appello.

4.2.- Lo scrutinio del terzo motivo è logicamente preliminare rispetto a quello del secondo, che attiene alla fondatezza della domanda risarcitoria, ritenuta invece inammissibile dalla corte d’appello.

La censura è fondata.

Va infatti negato che, domandando il risarcimento del danno, l’attrice abbia proposto nell’udienza di trattazione una domanda non collegata all’eccezione della convenuta relativa all’inoperatività della garanzia.

La circostanza che essa fosse a conoscenza della posizione stragiudiziale della convenuta fin da epoca antecedente all’atto di citazione non può dirsi determinante, giacchè in atto di citazione la posizione di Olivis era stata quella di assumere che la garanzia fosse invece efficace per il fatto stesso che la garante Liginvest le aveva comunicato che il premio assicurativo era stato pagato da Delta.

Solo a seguito della posizione assunta in giudizio dalla convenuta, costituita dall’allegazione che l’assegno consegnato da Delta in pagamento del premio era risultato privo di copertura, sicchè il pagamento non poteva dirsi avvenuto (eccezione che avrebbe anche potuto non essere proposta), si manifestò dunque l’esigenza di prospettare una domanda risarcitoria, logicamente subordinata, per l’ipotesi che il giudice potesse ritenere l’eccezione fondata.

L’essere risultato privo di copertura l’assegno consegnato da Delta a Liginvest in pagamento del premio integra infatti – nella riconosciuta riconducibilità, già dalla sentenza di primo grado, del negozio alla fattispecie del contratto a favore di terzi di cui all’art. 1411 c.c. – un inadempimento dello stipulante (Delta) nei confronti del promettente (Liginvest), da questo opposto al terzo ai sensi dell’art. 1413 c.c., il quale appunto prevede che il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto.

Del resto, a fondamento della affermata inefficacia della garanzia, proprio “inadempimenti contrattuali” (della Delta) la promittente Liginvest aveva addotto col telegramma del 23.4.1998 spedito ad Olivis, terzo beneficiario della garanzia.

Assumendo di non essere obbligata ex contractu per essere risultati gli assegni rilasciati da Delta privi di copertura, la convenuta sollevò dunque un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., costituente un’eccezione in senso stretto (Cass., 20/09/2002, n. 13746) poichè, quand’anche il fatto che la integrò fosse già esposto dall’attore, la produzione dell’effetto sostanziale impeditivo a favore del convenuto comunque dipese dall’allegazione da parte sua di quel fatto come rilevante nel processo.

Per gli effetti di cui all’art. 183 c.p.c., comma 4 (nel testo vigente tra il 30.4.1995 e l’I.3.2006), la domanda risarcitoria proposta dall’attrice Olivis alla prima udienza di trattazione era pertanto consentita, in quanto volta a superare il fatto impeditivo allegato dalla parte convenuta.

La corte d’appello non ha dunque assunto una decisione conforme a diritto nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse inammissibile perchè tardivamente proposta.

5.- Conclusivamente, rigettato il primo motivo ed assorbito per quanto già rilevato il secondo, la sentenza va cassata in accoglimento del terzo motivo, con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che si pronuncerà sulla domanda di risarcimento proposta da Olivis all’udienza di trattazione in primo grado.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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