Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2038 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. VENNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1490/2019 r.g. proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ippolito Nievo

n. 61, Scala D, Piano 6, presso lo studio dell’avvocato Rossella De

Angelis rappresentato e difeso dall’avvocato Arculeo Laura giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro Ministero Dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Milano;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SANLORENZO Rita che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte dal cittadino pakistano A.I., il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese dopo essere stato rapito dai Talebani, i quali avevano ucciso il padre, ma di temere anche di essere catturato dalla polizia, che aveva accusato la sua famiglia di connivenza con i Talebani stessi.

2. Il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. Con ordinanza interlocutoria del 26.6.2020, la Prima Sezione di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in relazione alla doglianza prospettata nel primo motivo e relativa all’audizione del richiedente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo si denunzia error in procedendo per l’omessa audizione del ricorrente all’udienza di comparizione – in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis commi 10 e 11; art. 111 Cost.; art. 47 Carta di Nizza; 46 direttiva 2013/32/UE; 6 e 13Cedu – nonostante la mancanza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale e a fronte di una decisione fondata sulla non credibilità del ricorrente.

3.2. Con il secondo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9 per non essersi avvalso il tribunale delle cd. C.O.I..

3.3. Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 3, e art. 112 c.p.c., stante la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e la mancata pronuncia sulla domanda preliminare – di declaratoria di nullità della delibera adottata dalla Commissione territoriale per irregolarità nello svolgimento dell’audizione – e sulle richieste istruttorie (assunzione di un testimone e acquisizione del fascicolo comprendente i documenti prodotti dal ricorrente in sede amministrativa).

3.4. Con il quarto motivo si denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nonchè l’omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa del ricorrente, in relazione all’art. 5, comma 6, T.U.I., per non avere il tribunale svolto alcuna indagine nè compiuto alcuna valutazione comparativa ai fini dell’invocata protezione umanitaria.

3.5. Il quinto mezzo censura un ulteriore error in procedendo “per aver il giudice compiuto il giudizio di credibilità del ricorrente e fondato la decisione del giudizio esclusivamente su deduzioni logiche tratte dalla traduzione sommaria (documento inutilizzabile) di un documento in lingua urdu”.

3.6. Con il sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 6, 7 e 8, per non avere il tribunale valutato il comportamento della Commissione territoriale, che aveva depositato una documentazione incompleta della fase amministrativa, comprendente “esclusivamente la domanda amministrativa e il verbale (cartaceo) di audizione, omettendo di depositare tutta quella documentazione che il ricorrente aveva prodotto, elencata nello stesso verbale di audizione, che peraltro avrebbe dovuto essere tradotta e messa a disposizione del Tribunale stesso per la decisione”.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo è, in parte, infondato e, per altra, inammissibile.

4.1.1 Sotto il primo profilo ed in relazione alla questione dell’audizione giudiziale del richiedente, giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento al procedimento ex 35 bis D.Lgs. n. 25 del 2008, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

4.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione risulti, in primis, infondata perchè – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata (e qui confermata) – non esiste un obbligo dell’autorità giudiziaria ad ascoltare in sede giurisdizionale il richiedente e, inoltre, la stessa si presenti del tutto generica e dunque irricevibile, non spiegando e non specificando il richiedente, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione innanzi ai giudici del merito ed i profili di credibilità del racconto non approfonditi nelle precedenti fasi di giudizio.

Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo.

4.2 Il secondo motivo è infondato, posto che non corrisponde al vero che il Tribunale non abbia consultato fonti di conoscenza internazionali (C.O.I.) per l’approfondimento istruttorio della pericolosità interna del Pakistan, con ciò asseritamente violando il disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Ed invero, nel provvedimento impugnato viene puntualmente indicata la fonte informativa (v. p. 9.3, pag. 9), con ciò dovendosi escludere in radice la fondatezza della denunciata violazione di legge.

4.3 Anche il terzo motivo di doglianza è infondato.

4.3.1 Occorre in primo luogo chiarire che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20492 del 29/09/2020). Ne consegue che oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata.

I vizi del procedimento amministrativo – così come riportati dal ricorrente nel motivo qui in esame – non rilevano.

4.3.2 Ma anche l’ulteriore censura – declinata in riferimento alla mancata ammissione delle richieste prove documentali e testimoniali – non è fondata, posto che, per un verso, il vizio di omesso esame di un mezzo istruttorio non è denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., quanto piuttosto come vizio di motivazione (cfr. anche Sez. 1 -, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017) e che, per altro verso, il ricorrente neanche deduce la decisività della prova documentale e testimoniale di cui denuncia la mancata ammissione.

4.3.3 Priva di fondamento risulta essere anche l’ulteriore censura proposta in merito alla mancata trascrizione delle conclusioni del provvedimento impugnato, atteso che, secondo il costante insegnamento espresso da questa Corte di legittimità, l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 2237 del 04/02/2016; Sez. 2 -, Sentenza n. 11150 del 09/05/2018).

4.4 Il quarto motivo è invece inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria, in relazione alla quale la motivazione impugnata svolge anche correttamente il giudizio comparativo tra il grado di integrazione del richiedente protezione nel paese di accoglienza e la possibile lesione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali nel paese di provenienza (Cass. 4450/2018).

4.5 Il quinto motivo è inammissibile perchè le doglianze proposte non sono autosufficienti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 6, non avendo il ricorrente riportato il preciso contenuto del documento di cui si denuncia l’erronea traduzione e non avendo neanche allegato al presente ricorso il documento stesso.

4.6 n sesto motivo – declinato come violazione dell’art. 116 c.p.c., è inammissibile perchè volto a sollecitare la Corte di Cassazione ad una rivalutazione del merito della decisione, tramite un nuovo scrutinio del comportamento processuale delle parti, così proponendo censure irricevibili in questo giudizio di legittimità ove è inibita ogni valutazione del contenuto delle prove e degli atti processuali.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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