Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2038 del 27/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19791/2012 proposto da:

AA, in persona dei legali rappresentanti

Sig.ra Z.J. e Sig.ra M.R., presso lo studio

dell’avvocato ZZ, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati XX, CC,

giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCARL, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante rag. C.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO SANTORO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale notarile;

– controricorrente –

e contro

LIMITED BENNET, S.A., M.G., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 87/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato ELISABETTA GIOVANDO per delega non scritta, è

presente l’avvocato CC;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del motivo

2, ove la Corte non dichiari inammissibile il ricorso,

l’accoglimento del 1.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Rimini dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia promossa dalla ditta S.A. per sentir dichiarare illegittima l’escussione di una garanzia rilasciata – a sua richiesta e tramite l’ICCREA – dalla Cassa Rurale ed Artigiana di San Vito e Santa Giustina di (OMISSIS), in favore della Bennet Limited e della Handelsfinanz CCC Bank.

La Corte di Appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dalla Banca Malatestiana – Credito Cooperativo scarl (successore della Cassa Rurale ed Artigiana di San Vito e Santa Giustina) ed ha ritenuto che il patto di deroga alla giurisdizione contenuto nel contratto stipulato fra la ditta S.A. e la Bennet Limited trovasse applicazione anche in relazione ai rapporti accessori, ivi compresa la garanzia prestata in favore della Hendelsfinanz: ha pertanto dichiarato la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di Rimini.

Ha proposto ricorre per cassazione la AA, affidandosi a due articolati motivi; ha resistito la Banca Malatestiana a mezzo di controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, con cui ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per invalidità della procura alle liti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La procura alle liti rilasciata dalla Banca Malatestiana all’avv. Paolo Santoro non è idonea per la proposizione del controricorso: si tratta, infatti, di una procura “generale” rilasciata in data 15.11.2002 che difetta dei requisiti della specialità e della posteriorità rispetto alla decisione impugnata e non risulta dunque conforme alla prescrizione dell’art. 365 c.p.c. (richiamata dall’art. 370 c.p.c., in relazione al controricorso). Il secondo motivo del ricorso pone una questione di giurisdizione, sotto il duplice profilo – della erronea qualificazione della natura della garanzia escussa (che non costituirebbe una mera fideiussione, ma una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, sorta a favore della Bennet ma successivamente trasferita alla Hendelsfinanz a garanzia delle anticipazioni da questa effettuate in favore della Bennet);

– della violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della Convenzione di Lugano del 1988 (oltrechè degli artt. 1321 e 1372 c.c.).

La ricorrente assume, in buona sostanza, che la clausola di deroga alla giurisdizione contenuta nell’originario contratto fra la S. e la Bennet non può essere ritenuta operante rispetto alla garanzia autonoma da essa fatta valere e che non sussiste alcun criterio che colleghi la controversia alla giurisdizione italiana.

2.1. Si impone pertanto la rimessione del ricorso al Primo Presidente della Corte, per l’assegnazione alle Sezioni Unite (ex art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 374 c.p.c.).

PQM

la Corte rimette al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA