Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2038 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2038 Anno 2018
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 26/01/2018

non costituisce in sé fatto di

mala gestio

degli amministratori

amministratori agli obblighi della carica l’avere omesso di riscuotere
l’ingente credito di C 426.876,92, maturato nei confronti
dell’associazione, debitrice di tale importo per canoni non pagati, con
corrispondente danno per la società, somma costituente debito di
valore; c) l’approvazione del bilancio da parte dei soci Paolo ed Enzo
Ferrari non implica la liberazione da responsabilità degli altri
amministratori per i fatti di inadempimento commessi nella gestione
sociale; quanto al nesso causale, lo statuto della società, della quale
sono amministratori i quattro soci, attribuisce la prevalenza, in caso
di parità, al voto del presidente, palesando come il dissenso dei
Ferrari, ove pure espresso in consiglio, sarebbe rimasto comunque
irrilevante, mentre sono altresì provate le difficoltà ad essi frapposte
con riguardo all’accesso ai documenti contabili ed al loro esame da
parte di commercialista di fiducia.
Avverso questa sentenza propongono ricorso Roberto e Graziano
Campoli, sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso Paolo
ed Enzo Ferrari, che depositano pure la memoria di cui all’art. 378
cod. proc. civ., mentre non svolgono difese gli altri intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è affidato a sette complessi motivi, i quali
propongono censure riassumibili come segue:
1) violazione degli artt. 111 cost. e 132, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., con nullità della sentenza, per avere la corte d’appello
3

Campoli; b) integra, invece, una condotta inadempiente di detti

dapprima escluso il conflitto d’interessi e lo scopo di avvantaggiare la
famiglia Campoli con la conclusione del contratto di concessione in
uso della palestra all’associazione, e poi invece ravvisato la
responsabilità dei medesimi;
2) violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 1393,

risaliva al 2002, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2476 cod.
civ. e difetto di legittimazione del singolo socio all’azione sociale di
responsabilità; in subordine, dall’importo del danno avrebbero dovuto
comunque essere detratti i canoni risalenti al periodo anteriore al 10
gennaio 2004, importo pari ad almeno C 82.431,90;
3) violazione o falsa applicazione dell’art. 2476 cod. civ., nonché
degli artt. 26 dello statuto e 1362 ss. cod. civ., oltre ad omesso
esame di fatto decisivo, ai sensi degli artt. 360, primo comma, nn. 3
e 5 cod. proc. civ., perché: i quattro soci-amministratori avevano
sempre condiviso le scelte di gestione, approvando i progetti ed i
bilanci dal 2001 al 2005, senza mai proporre la disdetta del contratto
di concessione in gestione della palestra, onde ritenere il contrario
implica un’indebita ingerenza giudiziale nelle scelte d’impresa; la
sentenza impugnata ha violato il principio di pari responsabilità di
tutti gli amministratori, posto dal primo comma dell’art. 2476 cod.
civ.; l’affermazione, secondo cui il dissenso dei due soci Ferrari non
avrebbe inciso sulla situazione sociale, è mera congettura, anche per
l’errata interpretazione che la corte del merito opera con riguardo
all’art. 26 dello statuto sociale, il quale attribuisce la prevalenza al
voto di “chi presiede” solo in caso di parità, fatto decisivo non
esaminato dalla sentenza impugnata, onde chi presiede ben può
essere soggetto diverso dal presidente del c.d.a.; il legale
rappresentante Roberto Campoli non è responsabile per il mero fatto
4

2392 e 2487 cod. civ., 81 cod. proc. civ., in quanto la condotta

di rivestire tale qualità, essendosi attenuto a scelte condivise da tutto
il c.d.a., alle cui riunioni solo dal 2006 i Ferrari hanno inteso
disertare;
4) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., consistente nei
pagamenti

corso

nel

negli

anni

effettuati

dall’associazione; inoltre, ormai il credito è stato recuperato mediante
scrittura privata del 24 settembre 2012, allegata al ricorso per
cassazione, con la quale il credito de quo è stato dalla società ceduto
alla Centenara s.r.l. dietro corrispettivo costituito dal maggior credito
di C 519.572,68 vantato dalla cessionaria verso la cedente;
5) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione
dell’art. 2467 [rectius 2476], secondo comma, cod. civ., per avere la
corte del merito ritenuto provati gli ostacoli frapposti al diritto di
ispezione dei soci, trattandosi del resto di documenti del tutto
ininfluenti e formati nel 2007-2008, mentre tale diritto non spetta ai
soci amministratori;
6) violazione o falsa applicazione degli artt. 2476, 2727 e 2729
cod. civ., dato che nessuna azione esecutiva contro l’associazione,
come invece opinato dalla corte territoriale, avrebbe potuto essere
esperita sulla base di mere fatture relative ai canoni concessori, e,
comunque, non sussistendo nessun dovere del creditore di agire in
giudizio, trattandosi di una mera facoltà; inoltre, per affermare la
solvibilità dell’associazione, la corte del merito ammette di avere
operato un “esame sommario” della contabilità, per desumerne come
poco verosimile che all’aumento delle spese per la palestra non
corrispondessero anche maggiori incassi, ed operando un
prasumptum de praesumpo non ammesso;
5

ragguardevoli

7) violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 ss. cod. civ. e
dei vigenti principi in materia risarcitoria, oltre ad omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in quanto la corte del merito: non
ha fatto applicazione della regola secondo cui il danno da mala gestio

ad C 71.000,00; non ha accertato l’irrecuperabilità del credito, anzi
risultando che nella riunione consiliare del 29 giugno 2007 fu deciso il
mero abbattimento contabile del credito stesso; non ha detratto il
credito non riscosso sino al 2005, quando ciò corrispondeva alla
volontà condivisa tra i soci; non ha esaminato il fatto decisivo della
mera natura contabile dell’abbattimento del credito, stabilito in quella
sede, posto che esso oramai era irrealizzabile, come accertato anche
dal Tribunale di Vigevano nel giudizio di scioglimento della società,
onde nel progetto di bilancio fu ipotizzata la svalutazione prudenziale
del credito medesimo mediante un “fondo svalutazione ex art. 2426
cod. civ.”,

tenuto conto del fattore temporale e del valore di

presumibile realizzo; ha reputato la somma un debito di valore,
laddove il mancato incasso di denaro costituisce un debito di valuta.
2. – Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’esaustiva motivazione della corte del merito assolve
compiutamente al dettato costituzionale, senza contraddizioni di
sorta: basti, al riguardo, il rilievo essenziale che l’esclusione degli
elementi costitutivi della fattispecie del conflitto d’interessi è stata
dalla sentenza impugnata argomentata con riguardo alla conclusione
in sé del contatto di cessione in uso della palestra, non alla condotta
di inadempimento – la mancata riscossione del credito maturato per i
canoni della concessione in gestione della azienda – da essa nella
restante parte della motivazione imputata ai Campoli.
6

va liquidato nella differenza tra attivo e passivo, nella specie pari solo

3. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, esaminate le plurime condotte imputate
ai convenuti, è infine pervenuta ad accertare la mala gesti° dei
medesimi con riguardo ad un unico comportamento omissivo: la
mancata riscossione dell’ingente credito, maturato in capo alla società

sociale alla predetta associazione.
Essa ha collocato temporalmente la certezza di tale
inadempimento – nell’ambito del potere-dovere di accertamento dei
fatti riservato insindacabilmente al giudice del merito – nell’anno
2006: allorquando la società, rappresentata da Roberto Campoli, in
luogo che agire per la riscossione, si limitò a prendere atto della
dichiarazione, resa in una lettera da Claudia Campoli, sorella del
primo e legale rappresentante dell’associazione, di non disporre
«neppure parzialmente delle risorse necessarie per adempiere» (cfr.

pag. 8 della sentenza impugnata).
La corte del merito ha accertato, invero, che solo due lettere
furono scambiate tra la società e l’associazione, rispettivamente
rappresentate da fratello e sorella, entrambe nell’anno 2006, in cui
dunque la seconda dichiarava di non poter adempiere ed il primo ne
prendeva atto, senza il neppur minimo tentativo di recuperare il
credito. Ha, inoltre, precisato che i due fratelli Campoli gestirono
autonomamente la fase esecutiva del contratto, rinunciando al credito
vantato dalla New Ferrari Gym s.r.l. nei confronti dell’associazione, di
cui era legale rappresentante la sorella Claudia Campoli, per il solo
fatto che questa aveva manifestato difficoltà economiche a pagare ed
omettendo di intraprendere qualsiasi azione recuperatoria; e che essi
provvidero, invece, in tale situazione, a proporre l’abbattimento

7

amministrata a titolo di canoni per la concessione in uso dell’azienda

contabile del credito in bilancio, nella riunione del consiglio di
amministrazione del 29 giugno 2007, che ne esaminò il progetto.
Ne deriva, in definitiva, l’applicabilità al caso di specie dell’art.
2476 cod. civ. nel testo risultante dalla riforma di cui al d.lgs. n. 6 del
2003.

esso profuse cogliendo nel segno.
La corte del merito, dopo avere ravvisato il fatto pregiudizievole
nella condotta sopra descritta, ha aggiunto che il nesso causale è
provato sia dall’esistenza di presumibile liquidità di cassa
dell’associazione – posto che sono stati dimostrati incassi 2001-2006
per C 1.554.913 e spese per C 1.106.205 – sia dal consistente
patrimonio immobiliare della legale rappresentante Claudia Campoli,
sul quale la società creditrice avrebbe comunque potuto soddisfarsi ex
art. 38 cod. civ.; inoltre, lo statuto della società, della quale sono
amministratori i quattro soci, attribuisce, in caso di parità, la
prevalenza al voto del presidente, ciò palesando come pure il
dissenso dei Ferrari sarebbe rimasto irrilevante al fine di
intraprendere le azioni di recupero, mentre sono provate, altresì, le
difficoltà frapposte all’accesso ai documenti contabili ed al loro esame
da parte di commercialista di fiducia.
Le allegate concordi decisioni – concedere la palestra in uso
all’associazione, approvare i progetti di bilancio (come
amministratori) ed i bilanci (come soci) dal 2001 al 2005 e non
recedere anticipatamente dal contratto di concessione in gestione
della palestra – costituiscono, invero, tutti fatti estranei all’affermata
responsabilità per inadempimento omissivo, ravvisato proprio nel
mancato recupero dei canoni, invece sostituito dalla semplice
proposta, nel progetto di bilancio dell’esercizio 2006, della
8

4. – Il terzo motivo è infondato, nessuna delle argomentazioni in

conseguente svalutazione contabile del credito: onde, per tale parte,
il motivo si palesa addirittura inammissibile, non cogliendo la ratio
decidendi dell’impugnata decisione.
Non coglie, del pari, nel segno il motivo, laddove lamenta la
mancata imputazione a tutti i soci-amministratori dell’inerzia della

dissenso formalizzato alla stregua dell’art. 2476, primo comma, cod.
civ.: la corte del merito ha ben chiarito come, in punto di fatto, i soci
Ferrari fossero stati non adeguatamente informati sulla contabilità
sociale e che la clausola statutaria li avrebbe, in ipotesi di voto
dissenziente in consiglio, visti comunque soccombenti nelle
deliberazioni da assumere, in ragione della previsione – dunque, dalla
corte del merito perfettamente esaminata – della prevalenza del voto
del presidente in caso di “parità dei voti”.
A fronte di tali compiuti accertamenti in fatto, non sindacabili in
questa sede, non giova poi né addurre la violazione dell’art. 26 st. la quale non integra violazione di legge ex art. 360, primo comma, n.
3, cod. proc. civ., essendo la società soggetto privato, onde il suo atto
costitutivo e l’allegato statuto non sono norme di diritto, invocabili dal
ricorrente per cassazione sul paradigma del vizio di violazione e falsa
applicazione di norme di diritto – né ipotizzare che il consiglio di
amministrazione potesse essere in concreto da altri presieduto
(circostanza destituita di qualsiasi concretezza fattuale, dato che si
tratta dei consigli di amministrazione nella realtà svoltisi: e dei quali
non viene mai neppure dedotta la presidenza ad opera di soggetti
diversi da Roberto Campoli), né, infine, invocare l’astratta
responsabilità solidale di tutti i componenti dell’organo gestorio.
Sotto quest’ultimo profilo, l’art. 2476 cod. civ. postula bensì la
responsabilità solidale di tutti gli amministratori per i danni derivanti
9

società e la non adeguata considerazione dell’insussistenza di un

dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto
costitutivo, escludendo la responsabilità di chi, esente da colpa ed a
cognizione che l’atto si stava per compiere, abbia fatto constare del
proprio dissenso.
Peraltro, la regola della responsabilità solidale e, se si vuole,
presunta come paritaria in capo a tutti i componenti dell’organo

gestorio cede a fronte della prova della concreta insussistenza o
ininfluenza della condotta di taluno nella causazione del danno.
Questa Corte ha già chiarito (da ultimo, Cass. 9 novembre 2015,
n. 22848) come non si dà imputazione per responsabilità oggettiva in
capo agli amministratori di società, posto che, in particolare, gli
elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità
solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo
oggettivo, la condotta d’inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso
altrui ed il nesso causale tra i medesimi, e, sotto il profilo soggettivo,
almeno la colpa, i cui caratteri risultano dal nuovo art. 2392 cod.
civ. La norma, invero, stabilisce che la colpa può consistere o
nell’inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia
cagionato il danno, o nel non essersi il soggetto con diligenza
utilmente attivato al fine di evitare l’evento, aspetti entrambi
ricompresi nel concetto di essere “immuni da colpa”, cui all’art. 2392,
terzo comma, cod. civ.
Quando il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro
amministratore, la colpa concorrente dell’amministratore che non lo
abbia direttamente posto in essere – fattispecie omissiva colposa può dunque consistere: a) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per
non avere adeguatamente rilevato i “segnali d’allarme” dell’altrui
illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; b)

10

,

nell’inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di
scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta.
I principi ora richiamati, enunciati con riguardo agli amministratori
non esecutivi di società azionaria, possono essere ora estesi
all’amministrazione della società a responsabilità limitata.

capo agli amministratori, con formula più sintetica rispetto all’art.
2392 cod. civ.
Nonostante alcune differenze letterali (il mancato riferimento alla
delega gestoria ed alla circolazione dei flussi informativi all’interno del
consiglio; la menzione di atti pregiudizievoli ancora da compiere e
non degli atti pregressi), identico è, tuttavia, il contenuto normativo:
si dà unicamente responsabilità colpevole, mai oggettiva, dovendo
essa pur sempre essere ancorata almeno all’elemento soggettivo della
colpa; alla “cognizione” del fatto altrui va equiparata la conoscibilità;
la mera annotazione del “dissenso” non è sufficiente, non trattandosi
di esenzione formale, ma di sostanziale assenza di colpa, posto che
non al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in
occasione del consiglio di amministrazione deliberante l’atto dannoso
è ancorato l’esonero da responsabilità, ma all’effettiva mancanza di
qualsiasi colpa, sotto i due profili sopra menzionati.
Come nelle ordinarie fattispecie di responsabilità solidale
civilistica, pertanto, anche nell’ambito del diritto commerciale,
secondo la disciplina positiva appena ricordata, la regola della
responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in
astratto tutti gli amministratori siano responsabili del danno cagionato
alla società, in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o
taluno di essi; e che, così come nell’illecito civile (cfr. Cass. 7
novembre 2013, n. 25058; 25 gennaio 2012, n. 1028; 20 giugno
11

L’art. 2476 cod. civ. pone, invero, la responsabilità solidale in

2008, n. 16810; 21 settembre 2007, n. 19492; 29 aprile 2006, n.
10042; 6 giugno 2003, n. 9103; 20 gennaio 1995, n. 620), la
graduazione interna delle responsabilità si operi in relazione
all’apporto effettivo di ciascuno alla causazione dell’evento, anche
sino ad escluderne interamente quella di alcuno (in tal senso, v. già,

regresso della graduazione delle colpe, Cass. 27 aprile 2011, n. 9384;
11 novembre 2010, n. 22911; sez. un., 30 settembre 2009, n.
20933).
La corte del merito ha fatto corretta applicazione di tali principi,
avendo ravvisato l’omesso recupero del credito quale fatto dannoso di

mala gesti°, che fu deciso autonomamente, sul piano interno, dai due
fratelli Campoli e che, sul piano esterno, era nella competenza propria
del legale rappresentante della società Roberto Campoli: condotta
omissiva dal medesimo posta in essere, dunque, in accordo con il
fratello Graziano Campoli e nella ignoranza o in disaccordo, invece,
con gli altri due soci ed amministratori; i quali, secondo la corte
d’appello, neppure avrebbero potuto utilmente attivarsi, ove pure
fossero stati presenti alle riunioni del consiglio di amministrazione
nell’esercizio sociale in cui si consumò il fatto di inadempimento, sia
in ragione del descritto meccanismo statutario di assunzione delle
deliberazioni consiliari, sia per essere stati comunque essi tenuti sino
all’ultimo all’oscuro della contabilità sociale. Onde ha concluso per
l’imputazione esclusiva della condotta integrante la fattispecie
sostanziale omissiva in capo ai predetti.
E costituisce principio consolidato quello che l’apprezzamento del
giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dei fatti,
all’accertamento delle condotte pregiudizievoli, alla sussistenza della
colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari
12

con riguardo al testo ante riforma del 2003 ed alla rilevanza in sede di

dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di
causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso,
integrano altrettanti giudizi di merito, che restano sottratti al
sindacato di legittimità, ove informati ad esatti principi giuridici (fra
le alter, Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028; 23 febbraio 2006, n. 4009;

5. – Il quarto motivo è infondato.
L’esistenza di pagamenti pregressi non costituisce un

“fatto

decisivo”, ai sensi della norma invocata, in quanto la condotta di mala
gestio è stata invece inequivocamente ravvisata, come più volte

esposto, nella diversa circostanza del mancato recupero del debito
alla fine accumulatosi: onde l’esistenza di pregressi pagamenti
parziali resta affatto irrilevante.
Quanto all’allegata transazione, che avrebbe comportato
l’azzeramento del danno, nessuna simile deduzione ed allegazione è
permessa nell’odierno giudizio di legittimità (cfr. art. 372 cod. proc.
civ.).
6. – Il quinto motivo è in parte inammissibile ed in parte
infondato.
Mentre resta riservato al giudice del merito l’accertamento
relativo all’impedimento del diritto di ispezione dei fratelli Ferrari,
merita qualche approfondimento la deduzione concernente
l’insussistenza di un loro diritto di ispezione, in quanto sociamministratori.
L’assunto non ha pregio.
L’art. 2476, secondo comma, cod. civ. attribuisce ai «soci che non
partecipano all’amministrazione»

il diritto di ricevere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di

13

14 luglio 2003, n. 11007).

consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed
i documenti relativi alla gestione societaria.
Ma è evidente che il diritto amministrativo, in tal modo concesso
al socio di società a responsabilità limitata, dà per scontata
l’appartenenza in iure a chi amministra la società di simili, ed ancor

redattori e custodi di quei libri e documenti.
Se dunque il legislatore ha sentito l’esigenza di attribuire
espressamente al socio di s.r.l. (a differenza che a quello di s.p.a.) il
diritto di ispezione e di informazione sulle vicende e sulla
documentazione societaria, ciò ha fatto in vista della natura
personalistica del tipo, nonché dell’automatica appartenenza di tali
diritti ai soci che abbiano pure la gestione sociale.
Ma ciò non esclude affatto, ed anzi conferma, che tanto meno
potrà essere negato il diritto di ispezione e di informazione a questi
ultimi, quale diritto-dovere costituente implicito portato delle
prerogative della carica.
Con la conseguenza che, qualora l’esercizio di tale diritto-dovere
sia precluso da altri, in ispecie coamministratori o componenti del
consiglio di amministrazione, essi potranno agire a loro tutela,
facendo valere anche l’impossibilità di diligente adempimento
dell’incarico gestorio, ove lasciati all’oscuro delle vicende sociali e,
dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non
incorrere in responsabilità.
Di tale importanza è la trasparenza interna nelle società, che il
legislatore ha previsto il presidio della sanzione penale all’art. 2625
cod. civ. per gli amministratori che «occultando documenti o con altri
idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento
delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi
14

più intensi, diritti, in quanto diretti artefici di quegli affari, nonché

sociali», intralciando il controllo della regolarità della gestione (cfr., al
riguardo, Cass. pen. 27 settembre 2016, n. 47307).
Va, quindi, al riguardo enunciato il seguente principio di diritto:
«Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto,
previsto dall’art. 2476, secondo comma, cod. civ., di ricevere notizie

documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri
amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato».
7. – Il sesto motivo è manifestamente infondato.
La corte del merito ha affermato non la necessità di esperire, in
via cogente, l’esecuzione forzata avverso la controparte contrattuale,
tanto meno sulla base di mere fatture, ma, più semplicemente,
l’esistenza di un obbligo, da parte dei Campoli, di attivarsi utilmente,
secondo la diligenza della carica, per incassare il credito, invece
rimesso all’associazione sportiva amministrata dalla sorella. In tal
modo, essa ha fatto corretta applicazione dell’art. 2476 cod. civ. e
delle regole sul dovere di corretta amministrazione gravante sugli
amministratori di società.
La seconda questione, pure posta dal motivo, è parimenti
infondata, ancora una volta isolando la parte ricorrente singole
espressioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata
(laddove questa reputa scarsamente attendibile “ad un sommario
esame” la documentazione contabile dell’associazione circa presunte
perdite), per il resto ampiamente idonea a spiegare perché la
condotta dei predetti amministratori sia causalmente collegata al
danno patito dalla società per il mancato incasso dei canoni, dal
momento che la corte del merito ha ravvisato l’ampia capacità
patrimoniale sia dell’associazione debitrice, sia della sua legale
rappresentante, tenuta in solido col fondo comune ai sensi dell’art. 38
15

sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i

cod. civ.: onde priva di pregio è la censura di violazione o falsa
applicazione delle regole in materia di prova presuntiva.
8. – Il settimo motivo è infondato, con riguardo a tutte le
questioni che propone.
Anzitutto, esso si mostra esattamente contrario al corretto

(Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100), ma ampiamente
prevalente anche prima (Cass. 4 luglio 2012, n. 11155; 23 giugno
2008, n. 17033; ed altre), pure presso i giudici di merito, secondo cui
nelle azioni sociali di responsabilità il danno risarcibile non può essere
automaticamente liquidato, neppure dopo il fallimento della società,
nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo:
chiaro essendo, in verità, che quel criterio può peccare non solo per
eccesso, ma anche per difetto, come nelle ipotesi in cui una parte
delle perdite di bilancio, per qualunque ragione, sia venuta meno: in
definitiva, il solo principio corretto essendo quello secondo cui va
imputato, con la migliore approssimazione possibile,
all’amministratore inadempiente tutto e solo il danno causalmente
ricollegato alla sua condotta, il quale, dunque, ben può non coincidere
con l’intera perdita iscritta a bilancio nel momento in cui questo venga
esaminato.
La censura di mancata verifica della irreversibile perdita è
parimenti priva di pregio, dal momento che la corte del merito ha
accertato la remissione del debito e la corrispondente iscrizione in
bilancio di un fondo svalutazione crediti, a norma dell’art. 2426 cod.
civ.
È vero, infatti, che i crediti devono essere iscritti, secondo il testo
all’epoca in vigore, anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 18 agosto
2015, n. 139, al presumibile valore di realizzo, il quale deve tenere
16

principio, espressamente enunciato di recente dalle Sezioni unite

conto del canone generale della “ragionevolezza” della valutazione (o
svalutazione) operata, completato da quello dell’idonea
giustificazione discorsiva ed informativa, onde si preclude l’iscrizione
in bilancio non solo dei crediti semplicemente sperati, ma anche dei
crediti certi, liquidi ed esigibili che siano di dubbia o difficile

potrebbe non corrispondere più al loro valore nominale; e che, in
relazione a tali rischi di insoddisfazione, rilevano tutti i caratteri del
credito, intesi come i dati significativi capaci di rivelare la probabilità
di adempimento pieno, ossia la qualità del debitore, l’importo, la
scadenza, le eventuali garanzie, la moneta di riferimento, le
esperienze pregresse, ma anche eventualmente condizioni
economiche generali o di settore o del paese del debitore, ecc., quali
presupposti di fatto cui ancorare la corretta valutazione, tutti caratteri
insomma del credito e latere debitoris: onde, a norma dell’art. 2426,
n. 8, cod. civ., «la valutazione in bilancio dei crediti è richiesta dal
legislatore – pur esistendo, per definizione, un valore nominale
espresso in termini certi – in forza della natura stessa del bene, la
quale comporta che la concretizzazione del suo “valore d’uso”, ma
anche del suo “valore di scambio”, sia strettamente condizionata alla
situazione patrimoniale ed economica del debitore e alla sua
solvibilità, tenuto conto di tutti gli elementi del credito» (Cass. 18
marzo 2015, n. 5450).
Ma il punto è che, come ha ritenuto la corte del merito con
insindacabile giudizio di fatto, proprio la remissione del debito
all’associazione comportò la necessità di quella iscrizione correttiva.
Ed è altresì vero che l’iscrizione contabile è la conseguenza, e non la
causa, della perdita: ma, appunto, la corte del merito non ha posto

17

esazione, trattandosi di valutazione oggettiva dei medesimi, la quale

l’accento sulla mera iscrizione in bilancio, quanto sulla condotta che
la cagionò.
Circa la natura di debito di valuta in ragione dell’importo
determinato del credito non incassato dalla società a causa della
condotta inadempiente degli amministratori, si deve ricordare come la

natura dell’oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto
concretarsi al momento dell’inadempimento o del fatto dannoso,
bensì all’oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle
obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro (Cass.
22 giugno 2007, n. 14573; e v. Cass. 30 aprile 2010, n. 10600).
In altri termini, l’obbligazione di risarcimento del danno per
l’inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle
pecuniarie, al pari dell’obbligazione risarcitoria ex delicto, costituisce
debito di valore e non di valuta, in quanto destinata a sostituire la
materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito in caso di esatto
adempimento della prestazione.
Lo stesso si è affermato proprio in tema di responsabilità gestoria,
posto che il risarcimento del danno, cui sono tenuti gli amministratori
verso la società, riveste natura di debito di valore, si tratti di danno
emergente come di lucro cessante, ancorché il danno consista nella
perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta
particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione
dell’ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del
vincolo (Cass. 25 maggio 2005, n. 11018).
In tale genus risarcitorio va, pertanto, ricompresa anche la
somma liquidata dalla sentenza impugnata, che costituisce ristoro
patrimoniale consequenziale al danno subito, posto che l’obbligazione
inadempiuta è quella della diligente condotta gestoria, mentre la
18

distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore ha riguardo non alla

somma in tal modo andata perduta per la società costituisce il
pregiudizio da quell’inadempimento derivato.
Circa, infine, l’omessa detrazione dei crediti per canoni maturati e
non riscossi sino al 2005, il motivo è manifestamente infondato, posto
che la corte del merito ha ben considerato come, con giudizio di fatto,

9. – Le spese seguono la soccombenza. Deve, inoltre, provvedersi
alla dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore solidale dei
controricorrenti, che liquida in C 10.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli
accessori, come per legge.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1-quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2017.
Il Consigliere estensore
(Lor dana Nazzicone)
9_1-1271P- It

11 Funzionario Giudizi
Dott.ssa Fabrizio BAR

\

Il Presidente

-(Salvatore Di Palma)

la perdita finale sia imputabile solo ai due soci Campoli.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA