Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20379 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9461-2017 proposto da:

P.A., L.N., PI.BE., D.F.,

M.L., D.L., EREDI DI D.S.,

PE.NI., D.A., D.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 2/B, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

guanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con distinti ricorsi depositati il 18.5.2016, L.N., P.A., D.F., L., A. e G., gli ultimi cinque nella qualità di eredi di D.S., Di.Fo.Ba., M.L., Pe.Ni., Pi.Be., S.R., Da.Gi., Da.Ro.Ma. (gli ultimi tre nella qualità di eredi di Da.Vi.) adivano la Corte d’Appello di Bari per chiedere l’indennizzo da irragionevole durata di un processo instaurato innanzi alla Corte dei Conti e durato circa otto anni, che si era concluso con la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

Il Giudice Designato, con decreto del 15.6.2016, disponeva la riunione dei procedimenti e rigettava i ricorsi, comminando per ciascuna parte la sanzione di Euro 1000,00, in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater.

La Corte d’Appello di Bari con decreto del 13.2.2017 rigettava l’opposizione, presumendo l’insussistenza del danno, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c, poichè il giudizio presupposto si era estinto per inattività delle parti e non era stata data la prova contraria dell’insussistenza del danno. Il giudice dell’opposizione reputava irrilevanti le ragioni che avevano determinato l’estinzione, in considerazione dell’autonomia del giudizio di equa riparazione rispetto al giudizio presupposto.

Confermava la statuizione del Consigliere delegato in ordine all’applicazione della sanzione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 quater in considerazione della manifesta infondatezza del giudizio di equa riparazione e del comportamento processuale delle parti, che pur avendo agito unitariamente nel giudizio presupposto, avevano invece proposto distinti ricorsi ex L. n. 89 del 2001, dando luogo ad un’ipotesi di abuso del processo.

La sanzione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 quater secondo la corte territoriale, andava inflitta a ciascuna delle parti, indipendentemente dalla circostanza che alcuni dei ricorrenti avessero agito in qualità di eredi.

Per la cassazione di detto decreto, hanno proposto ricorso L.N., P.A., D.F., L., A. e G., gli ultimi cinque nella qualità di eredi di D.S., sulla base di sette motivi.

Va precisato che il motivo indicato con il numero tre introduce un’eccezione di incostituzionalità (pag. 9 del ricorso) ed un motivo di ricorso (pag. 11).

I ricorrenti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

All’udienza camerale del 22.5.2018, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla presunzione di insussistenza del danno ed alla consapevolezza dell’infondatezza del ricorso. I ricorrenti denunciano l’assenza di colpa per inosservanza del termine assegnato dalla Corte dei Conti per la rinnovazione della notifica dell’appello, che aveva determinato l’estinzione del giudizio, in quanto la scadenza sarebbe stata determinata dal ritardo con cui la segreteria della Corte aveva rilasciato le copie autentiche dell’appello.

Il motivo è inammissibile.

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, denunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che va configurato quando il giudice ometta la decisione sulla domanda o su un capo di domanda proposta dalla parte, mentre, nella specie, la corte territoriale si è pronunciata, rigettandola nel merito, sulla domanda di indennizzo da irragionevole durata del processo.

Non è ravvisabile nemmeno il vizio motivazionale in quanto l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va inteso come “omessa motivazione” e deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Cass. Civ. Sez. I, 04/04/2014 n. 7983).

La corte territoriale ha motivato in ordine all’assenza del danno da irragionevole durata, facendo applicazione della presunzione di cui all’art. 2 c.p.c., comma 2 sexies, la cui prova contraria deve essere fornita da chi agisce con domanda di equa riparazione.

Con accertamento di fatto, sottratto al giudizio di legittimità, la corte di merito ha escluso il pregiudizio, in quanto i ricorrenti non avevano allegato, prima ancora che provato, il danno da irragionevole durata, per superare la presunzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies. Ha accertato che le difese dei ricorrenti erano infondate perchè censuravano l’illegittimità del provvedimento di estinzione, inammissibile nel giudizio di equa riparazione, attesa l’autonomia tra il giudizio presupposto ed il giudizio ex L. n. 89 del 2001.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 11 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale applicato retroattivamente la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 2 sexies entrata in vigore l’1.1.2016, ad un giudizio che si era concluso in epoca antecedente, con provvedimento della Corte dei Conti del 19.112015.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di censura nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità, che non aveva formato oggetto dei motivi di opposizione (ex multis Cassazione civile sez. II, 24/01/2019, n. 2038).

Il terzo motivo (pag. 9 del ricorso) introduce un’eccezione di incostituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies e dell’art. 5 quater, per violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione agli artt. 3,24,111 e 117 Cost.

Le questioni sollevate sono manifestamente infondate.

Quanto alla legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies non si ravvisa alcuna violazione delle norme costituzionali, in quanto la presunzione di insussistenza del danno non esclude il diritto al risarcimento ma impone a chi agisce di dare la prova positiva del danno.

Contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma sexies non comporta l’impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione, che farebbe dubitare dell’incostituzionalità della norma, ma si limita ad introdurre un diverso regime probatorio in considerazioni di alcuni eventi processuali, indici del disinteresse della parte alla sollecita definizione del giudizio, introducendo una presunzione di insussistenza del danno, superabile con la prova contraria.

E’, altresì, manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale L. n. 89 del 2001, art. 5 quater.

Questa Corte ha avuto modo di affrontare la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, risolvendola in senso negativo per l’assenza di automatismo tra declaratoria d’inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza ed applicazione della sanzione (Cassazione civile sez. VI, 16/03/2017, n 6865; Cassazione civile sez. VI, 18/03/2016, n. 5433).

La disposizione si inserisce in una serie di misure di politica legislativa, volte ad evitare forme di abuso del processo.

Anche nell’ipotesi di esclusione dell’indennizzo per responsabilità aggravata e lite temeraria, la Corte Costituzionale, con sentenza del 31.05.2012 n. 138, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata, trattandosi di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore così da assurgere piuttosto a proposta di politica legislativa in materia processuale, anche al fine di ovviare ad esigenze deflattive del relativo contenzioso.

Rientra, pertanto, nel potere discrezionale del giudice valutare se sussistono i presupposti per disporre una sanzione pecuniaria a carico della parte nelle ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza e la previsione di detta sanzione, pur costituendo un deterrente rispetto alla proposizione dell’azione, è compatibile con i parametri costituzionali, ed in particolare con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che, per realizzarsi concretamente, presuppone misure volte a ridurre i rischi di abuso del processo.

Ha osservato questa Corte che l’uguale ed indiscriminato accesso a qualsivoglia pretesa, quantunque azzardata o altrimenti priva di chance di accoglimento, non è priva di costi sociali, poichè si traduce in un aggravio della funzione giurisdizionale a danno di chi, con maggiori prospettive di fondatezza, ne ha realmente bisogno. Inoltre, la tutela del proprio interesse non può essere scissa dai doveri di solidarietà sociale, che anche la Costituzione pone al centro del vivere comune (art. 2 Cost.), sicchè la garanzia di effettività della tutela ben può richiedere, in un contesto socio-politico che è compito del solo legislatore apprezzare, misure volte a ridurre il rischio dell’abuso del processo (Cassazione civile sez. VI, 16/03/2017, n 6865; Cass. n. 5433/16).

Con il quarto motivo di ricorso (indicato con il n. 3 a pag. 11 del ricorso), si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame sulle cause che avevano determinato l’estinzione del giudizio presupposto, rilevando che non sarebbe imputabile ai ricorrenti il mancato rispetto del termine per la notifica dell’atto d’appello ma alla cancelleria, che avrebbe rilasciato con ritardo le copie autentiche degli atti d’appello e del decreto di fissazione dell’udienza.

Con il quinto motivo di ricorso (indicato con il n. 4 a pag 12 del ricorso), si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte territoriale applicato la sanzione processuale a ciascuna delle parti, mentre, trattandosi di procedimenti riuniti, avrebbe dovuto applicare un’unica sanzione. Nell’ambito dello stesso motivo, i ricorrenti deducono il vizio di omessa motivazione in ordine al requisito della colpa.

Con il sesto motivo di ricorso (indicato in ricorso con il n. 5 a pag. 12), si censura la motivazione illogica ed apparente in relazione all’assenza di colpa per il mancato rispetto del termine per la notifica dell’atto d’appello, che avrebbe determinato la pronuncia di estinzione nel giudizio presupposto.

Con il settimo motivo di ricorso (indicato al n. 6, pag. 13 del ricorso), si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’illogica ed apparente motivazione, per avere la corte territoriale applicato la sanzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 quater a ciascun ricorrente, nonostante si trattasse di unica causa, a seguito della riunione dei giudizi e nonostante alcune delle parti avessero agito in qualità di eredi.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Le vicende processuali che hanno interessato il giudizio presupposto sono irrilevanti nel giudizio di equa riparazione, sicchè la corte territoriale non era tenuta a motivare sulle ragioni che avevano portato all’estinzione del giudizio presupposto, sindacare la legittimità dell’estinzione del giudizio presupposto e le ragioni per le quali le parti non notificarono tempestivamente l’atto d’appello.

La corte territoriale non è nemmeno incorsa nella denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater introdotto dalla L. n. 134 del 2012, art. 55 il quale prevede che, con il decreto di cui all’art. 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma di denaro non inferiore ad Euro 1000,00 e non superiore ad Euro 10.000,00.

Tale disposizione ha evidentemente portata sanzionatoria nei confronti del ricorrente che, incautamente, abbia proposto domanda di equa riparazione, dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Essa può essere disposta d’ufficio dal giudice, anche in fase monitoria, ed è volta a sanzionare domande di equa riparazione, in assenza dei presupposti di legge, domande esplorative, tecniche dilatorie e forme di abuso del processo.

Tanto si evince dalla facoltà, non dall’obbligo, del giudice di merito di condannare al pagamento della sanzione, come risultante dal testo della disposizione.

La corte territoriale ha valutato la manifesta infondatezza, con riferimento alla presunzione stabilita dall’art. 2 c.p.c., comma 2 sexies, non avendo i ricorrenti superato la presunzione di insussistenza del danno, che non era stato nemmeno allegato prima che provato.

Sia innanzi al Consigliere Designato che innanzi alla Corte d’Appello, i ricorrenti avevano riproposto le doglianze relative all’assenza di colpa per il mancato rispetto del termine, da cui era derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio presupposto, elemento del tutto estraneo ai presupposti per l’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 sexies.

Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che fosse ravvisabile un’ipotesi di abuso del processo, in quanto le parti, che avevano agito unitariamente nel giudizio presupposto, avevano proposto separati ricorsi per equa riparazione, poi riuniti, con identico patrocinio legale, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo.

Poichè l’art. 5 quater ha natura sanzionatoria, essa va applicata a ciascuna delle parti che ha promosso il giudizio di equa riparazione in quanto, con la proposizione di autonomi ricorsi, successivamente riuniti e dichiarati manifestamente infondati, si verifica un abuso dello strumento processuale parcellizzando la sua domanda.

La natura personale della sanzione ne impone l’irrogazione anche agli eredi, che separatamente avevano instaurato il giudizio, in ragione della funzione deterrente affidata dalla legge al rimedio di cui all’art. 5 ter.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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