Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20379 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20829/2013 proposto da:

S.V., (OMISSIS), SE.GI. (OMISSIS), considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato GUIDO DORIA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

Sig. N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott.

Notaio M.C. in MILANO del (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

ECOTRE DI V. DR T. & C. SAS, V.D., UNIPOL

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato GUIDO DORIA;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre

motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 16 febbraio 2009, decideva, riguardo a tre riunite cause, sulla sussistenza della responsabilità civile da sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) e sulle conseguenti condanne risarcitorie. Per quanto qui interessa, avverso tale sentenza presentava quindi appello principale uno dei soggetti ritenuti danneggiati, Y.E., e presentavano altresì appello principale gli ulteriori danneggiati Se.Gi. e S.V. (quest’ultimo terzo trasportato sull’auto dell’appellante principale che aveva subito lesioni; Se.Gi. è la madre di tale trasportato). Con sentenza del sei-7 febbraio 2013 la Corte d’appello di Brescia ha accolto parzialmente l’appello principale e rigettato quello incidentale.

2. Hanno presentato ricorso Se.Gi. e S.V. sulla base di cinque motivi. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per insufficiente motivazione della sentenza in relazione a omesso e incongruo esame delle prove, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., riguardo alla asserita tardività della produzione documentale quanto ai danni patrimoniali subiti dalla ricorrente. Viene riconosciuta l’applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo attualmente vigente, ma si adduce che la motivazione sarebbe omessa o apparente perchè insufficiente. In particolare, si lamenta che la corte territoriale in parte avrebbe omesso di esaminare e in parte non avrebbe correttamente valutato gli elementi di prova; avrebbe riconosciuto le spese mediche sostenute, ma inspiegabilmente ignorato altre spese rese necessarie dalle condizioni fisiche in cui si trovava lo S., cioè le spese sostenute da sua madre per iscriverlo a una scuola privata – dato che egli aveva perso l’anno scolastico a causa del sinistro – e per acquistare una nuova automobile. Le ragioni della corte territoriale in ordine alla mancanza di prova della connessione della perdita dell’anno scolastico con l’incidente stradale sarebbero deficitarie e contrastanti con macroscopiche, gravi e precise presunzioni e massime di esperienza, avendo S.V. subito, oltre a danni biologici permanenti del 23-24%, otto mesi di invalidità temporanea, e quindi non potendo essere promosso in quell’anno. Sarebbero state poi da considerare diversamente anche le spese per eliminare le barriere architettoniche nell’abitazione – che il giudice d’appello ha riconosciuto come pacifiche negandone però la connessione all’incidente – e le spese per una “badante” – che il giudice d’appello ha ritenuto non risarcibili perchè “la mancata regolarizzazione rende non ripetibili le eventuali spese affrontate” – visto che la presenza della badante sarebbe stata provata dalla testimonianza del padre di S.V., S.G. e che la mancata regolarizzazione non escluderebbe la risarcibilità. Inoltre la Se. aveva chiesto il risarcimento del danno da diminuzione di stipendio, producendo in allegato alla citazione buste paga e allegando poi il CUD alla memoria depositata per sostenere la sua istanza di provvisionale (e dunque prima della scadenza del termine ex art. 184 c.p.c., ratione temporis applicabile). Ma la corte reputa tardiva la produzione dei cedolini e non ammette neppure la prova orale. Quale secondo motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226 e 1227 c.c., artt. 2 e 32 Cost., per mancato risarcimento del danno non patrimoniale della ricorrente, avendole il giudice d’appello, in particolare, negato il risarcimento del danno morale sulla base del rilievo per cui “manca la prova della “quantità e qualità” dell’alterazione della vita familiare”. In tal modo avrebbe violato le norme indicate in rubrica e la giurisprudenza sul danno non patrimoniale che subisce il prossimo congiunto (qui la ricorrente si avvale di un ampio stralcio della motivazione di Cass. n. 7844/2011, non massimata), oltre a illegittimamente impedire alla Se. anche per questo danno di fornire altre prove mediante le prove orali dedotte nell’atto d’appello. Danno che sarebbe comunque provato, viste le caratteristiche del sinistro subito da suo figlio S.V. (con conseguente invalidità permanente del 24% e invalidità temporanea per più di otto mesi, di cui 90 giorni al 100%): e il danno del prossimo congiunto è dimostrabile pure per presunzioni ex art. 2727 c.c., evincibili dalla natura del fatto allegato. Il terzo motivo denuncia ancora nullità della sentenza per insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056 e 1226 c.c., artt. 2 e 32 Cost., questa volta in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente S.V.. Nell’atto d’appello si sarebbe invano dedotta la necessità di applicazione delle tabelle di Milano del 2009 – per cui nel motivo si propone ora un ricalcolo alla luce di queste -; ma pure applicandosi – come aveva fatto il giudice di prime cure – le tabelle del 2008, l’importo avrebbe dovuto essere comunque superiore. Inoltre, il fatto, rilevato dal giudice d’appello, che all’epoca le tabelle di Milano del 2009 non erano ancora note, non avrebbe esonerato il Tribunale dall’operare comunque una rivalutazione su quelle, assunte come parametro, del 2008. Incomprensibile sarebbe poi la motivazione del giudice d’appello sulla liquidazione dell’invalidità temporanea (“comunque compresa nell’ambito di quanto previsto dalle tabelle”). Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 359 c.p.c., per la mancata ammissione delle istanze istruttorie relative ai pretesi danni addotte in primo grado e riproposte in appello dai ricorrenti. Qui i ricorrenti riportano il capitolato testimoniale, ribadendo che le prove orali erano state richieste nella comparsa di costituzione di secondo grado contenente appello incidentale e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni. La corte territoriale avrebbe applicato una sorta di principio di autosufficienza, per cui non basterebbe per esigere il vaglio delle istanze istruttorie il richiamo a quanto era stato addotto in primo grado, occorrendone riproposizione dettagliata. Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 2 e art. 2697 c.c., per il mancato rilievo che avrebbe dato il giudice d’appello alla omessa presa di posizione e alla omessa contestazione sulle allegazioni e sulle domande dedotte in appello dai ricorrenti delle compagnie assicurative, ora Unipol e Assicurazioni Generali: queste controparti non avrebbero preso posizione sull’appello incidentale ma la Corte d’appello non vi avrebbe dato alcun peso. Dal ricorso, tra gli intimati Ecotre di V. dr. T. & C. s.a.s., V.D., Unipol Assicurazioni S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A., solo quest’ultima si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L’ampia illustrazione del ricorso appena esposta evidenzia come questo sia relativo all’esistenza e al quantum di danni che i ricorrenti assumono di avere patito in conseguenza dell’incidente stradale di cui è causa e che la corte territoriale non avrebbe riconosciuto, non consentendo neppure di fornire la prova mediante le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e successivamente riproposte nel secondo. E’ dunque evidente che la sequenza logico-giuridica dei motivi deve essere corretta in relazione, appunto, a questa complessiva impostazione di censura che emerge dal ricorso. In particolare, in tale ottica non può che essere esaminato per primo il motivo relativo alla mancata ammissione di istanze istruttorie. La corte territoriale, sul punto, esprime ciò che è stato censurato da quello che viene formalmente rubricato come quarto motivo – denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 359 c.p.c. – con il seguente rilievo: “deve rammentarsi che le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c.”: e, invocata al riguardo Cass. sez. 3, 25 novembre 2003 n. 17904, conclude per l’inammissibilità di quella che definisce “la richiesta istruttoria formulata nel presente grado” e che trascrive come è formulata nelle precisate conclusioni quali riportate (a pagina 4) nella stessa pronuncia: “si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi di cui alle memorie istruttorie depositate in primo grado e non esperite” (motivazione, pagina 8s.). Ora, la giurisprudenza cui fa riferimento la corte territoriale indubbiamente esiste: Cass. sez. 3, 25 novembre 2003 n. 17904 è una pronuncia che segue in piena conformità Cass. sez. 3, il 6 ottobre 2000 n. 14135, per cui “le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c.”. E’ del tutto evidente, peraltro, la non pertinenza di questo insegnamento rispetto alla situazione processuale presente dinanzi alla corte territoriale: gli attuali ricorrenti non avevano affatto riproposto in modo implicito le proprie istanze istruttorie non ammesse in primo grado nell’atto d’appello, bensì avevano espressamente manifestato, sia nell’atto d’appello, sia nelle precisate conclusioni che sono riportate nella parte introduttiva della sentenza impugnata, di chiedere “di essere ammessi alla prova per interpello e per testi di cui alle memorie istruttorie depositate in primo grado e non esperite”. Non vi è stata, pertanto, alcuna negligenza in termini di implicito nella condotta processuale degli attuali ricorrenti, non potendosi certo intendere implicito il riferimento a quanto era stato richiesto in primo grado (tra l’altro indicando anche in quale snodo processuale, cioè nelle memorie istruttorie) solo perchè il capitolato non è stato tutto completamente trascritto. Si tratta, infatti, non di una istanza implicita – ovvero “veicolata” con le domande o con le eccezioni, come lascia ben intendere la giurisprudenza cui ha tentato di correlarsi la corte territoriale -, bensì di una istanza semplicemente espressa in modo sintetico, in quanto è costituita da un riferimento globale alle istanze proposte in primo grado “nelle memorie istruttorie”. Confonde, in realtà, il giudice d’appello la disciplina delle domande e delle eccezioni con quella delle istanze istruttorie, assimilando queste ultime alle prime: assimilazione non corretta, come è stato d’altronde puntualizzato ancora, di recente, da questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, 27 aprile 2011 n. 9410, che rimarca come in appello occorre tenere distinto il regime delle istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto d’appello da quello delle domande ed eccezioni, come si evince dalla struttura dell’art. 345 c.p.c.). E dunque questo motivo risulta fondato.

4. Fondatezza, logicamente, che ricade sugli altri motivi concernenti il quantum dei danni subiti dai ricorrenti, cioè il secondo e il terzo motivo. A proposito del secondo, peraltro, occorre rilevare che la doglianza coglie nel segno anche per quanto riguarda l’assenza di motivazione (che è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 4), in ordine al diniego del riconoscimento del “danno morale” alla Se.: anche qualora si volesse prescindere dal singolare contenuto di per sè del rilievo su cui la corte si basa, dichiarando di aderire a una puntuale osservazione del giudice di prime cure (per cui “manca la prova della “quantità e qualità” dell’alterazione della vita familiare”: come se le caratteristiche del danno riportato nel sinistro da S.V. – otto mesi di invalidità temporanea con una conseguenza biologica permanente quantomeno del 23% – non consentissero agevolmente di percepirla come qualità e di quantificarla come quantità attraverso la nota via presuntiva e, pur solo ovviamente per il quantum, anche quella equitativa), risalta in modo assai chiaro che la corte territoriale ha confuso il pretium doloris, ovvero la conseguenza non patrimoniale interiore che il congiunto della persona danneggiata può ben subire – e ordinariamente subisce (cfr. Cass. sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2228 e Cass. sez. 3, 13 dicembre 2012 n. 22909) anche alla luce del notorio -, con un profilo di dinamica esterna e neppure limitata alla persona (la madre del danneggiato) che ne ha chiesto il risarcimento, ovvero l’incidenza del sinistro stradale sulla “vita familiare”. Il primo e il quinto motivo, a loro volta, in quanto afferenti, complessivamente, alla valutazione degli esiti processuali in ordine alle pretese risarcitorie dei ricorrenti operata dalla corte territoriale, non possono che essere assorbiti in quello che è stato oggetto di accoglimento. Pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al secondo, al terzo e al quarto motivo, con conseguente assorbimento del primo e del quinto motivo, e la sentenza d’appello deve quindi essere annullata con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, assorbiti il primo e il quinto; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del grado di legittimità, alla Corte d’appellò di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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