Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20379 del 01/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20379 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORI)INANZA
sul ricorso 25268-2016 proposto da:
COST \\TINI 11ASSI110, elettivamente domiciliato in R( )11.1,
1)1.1/Z.\ .11 -M1,1Ni\ n.5, presso lo studio dell’avvocato .11 \ R10
)RSIN1, rappresentato e difeso dall’avvocato 11 ;AMI\ \NDO
1111.10 ABB:VIE;
– ricorrente co.ntro
PRIiiS11)1;2\7..\ 1)K1, C(:)NS1(l1,10 1)11 111NIS’IR1:
– 1.11t11713ta –

avverso la senteni,a n. 595_2/2016 del TR113LN.11 i

di l« )11.\,

depositata il 23/03/2016;
udita la vela/ione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. GABRI11.1 POSITANO.

Data pubblicazione: 01/08/2018

Rilevato che:
Massimo Costantini con atto di citazione deduceva di essere
intestatario di bollette relative al consumo di acqua potabile e
che la Direttiva 98-83-CEE del 3 novembre 1998 aveva tra
l’altro stabilito il limite di 10 mg/I riguardo alla presenza di

che lo Stato italiano aveva chiesto alla Commissione Europea
una prima deroga al suddetto limite con innalzamento di tale
parametro sino ae 50 mg/I, ma tale richiesta era stata
rigettata. Per tale motivo evocava in giudizio davanti al Giudice
di Pace di Civita Castellana la Presidenza del Consiglio dei
Ministri chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per
violazione della predetta Direttiva che determinava in euro
900, pari alla spesa forfettaria sostenuta da una famiglia media
per l’acquisto di bottiglie di acqua minerale e, comunque, a
titolo di danno non patrimoniale determinato dallo stato di
ansia e stress. Si costituiva la Presidenza del Consiglio dei
Ministri chiedendo che la causa fosse decisa secondo diritto,
trattandosi di rapporto giuridico relativo a contratto concluso
secondo le modalità di cui all’articolo 1342 c.c, eccepiva
l’incompetenza del Giudice di Pace, individuando il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di
Roma, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e
contestava, nel merito, la fondatezza della domanda. Il Giudice
di Pace, con sentenza del 5 luglio 2013, decidendo secondo
equità, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al
risarcimento delle spese necessarie per il consumo di acque
minerali, che liquidava in via equitativa in euro 500, oltre
spese di giudizio;
avverso tale decisione presentava appello la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, riproponendo le eccezioni e le domande
Ric. 2016 n. 25268 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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arsenico contenuto nelle acque destinate al consumo umano e

svolte in primo grado, tranne quella di incompetenza e
chiedendo il rigetto della pretesa. Si costituiva la controparte e
formulava eccezioni in rito e di merito;
il Tribunale di Roma con sentenza del 23 marzo 2016
riteneva ammissibile l’appello ai sensi dell’articolo 342 c.p.c,

trattandosi di violazione di norme comunitarie e, comunque,
per la violazione dei principi regolatori della disciplina delle
obbligazioni risarcitorie. Nel merito accoglieva l’appello
rilevando che l’autorizzazione alla deroga operava per il
triennio 2010/12, in quanto nella decisione della Commissione
dell’ottobre 2010 era già contenuto il riconoscimento del diritto
alla deroga fino a 20 mg, poi definitivamente sancito a marzo
2011, per l’intero triennio 2010/12;
escludeva la sussistenza del nesso di causa tra il dedotto
inadempimento alla Direttiva e il danno lamentato, in quanto
non era allegato, né dimostrato che l'(eventuale) acquisto
dell’acqua potabile (comunque non provato) dipendeva dal
mancato recepimento della Direttiva, e anzi solo a ottobre
2010 (con la prima decisione della Commissione) si era rilevata
l’eventuale disarmonia tra i valori imposti e quelli previsti dalla
normativa nazionale, e comunque, non era dimostrato che di
fatto fosse stato violato il limite di 20 mg, alla fine autorizzato
dalla Commissione per il comune in oggetto;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Carlo
Saraceni affidandosi a quattro motivi. L’amministrazione non
svolge attività difensiva in questa sede. Parte ricorrente
deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. e ulteriore memoria
con la quale richiede che la causa venga trattata dalla Sezione
ordinaria, in pubblica udienza.
Considerato che:
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nonché ai sensi dell’articolo 339, terzo comma, c.p.c.

con il primo motivo deduce la violazione degli articoli 342,
339 e 113 c.p.c, nonché la Direttiva del Consiglio dell’Unione
Europea 98-83-CEE. In particolare, l’articolo 339, terzo comma
c.p.c. consente la proposizione dell’appello avverso la sentenza
del Giudice di Pace solo nei limitati casi di violazione di norme

individuarle. Al contrario il Tribunale di Roma ha esaminato
l’impugnazione senza individuare le norme comunitarie che il
Giudice di Pace avrebbe violato con la decisione. Sotto altro
profilo il giudice di appello non ha enucleato il principio violato
attraverso la decisione equitativa del Giudice di Pace. Anche
sotto tale profilo il Tribunale si sostituisce al primo giudice ed
esprimere un giudizio di diritto che sostituisce quello di equità
del Giudice di Pace;
con il secondo motivo deduce la violazione della citata
Direttiva e della decisione della Commissione Europea del 28
ottobre 2000, nonché gli artt. 13, 15 e 16 del d.lgs. n. 31 del
2001, l’allegato I. Del d.lgs. n. 31 del 2001 e l’articolo 2697
c.c. contestando la ricostruzione operata dal Tribunale;
con il terzo motivo deduce la violazione di articoli 339 e
113 c.p.c, nonché degli articoli 1226, 2043 e 2697 c.c, nonché
degli articoli 115 e 116 c.p.c. e la Direttiva del Consiglio
dell’Unione Europea 98-83-CEE con riferimento alla parte della
decisione che esclude la sussistenza del nesso causale tra il
danno subito dall’attore e il mancato adeguamento dell’Italia i
limiti fissati dalla Direttiva evidenziando, come già fatto con il
primo motivo, che l’amministrazione appellante non ha
individuato il “motivo limitato” tra quelli consentiti dalle norme
citate. Sotto altro profilo non possono essere oggetto di appello
avverso le decisioni adottate secondo equità dal Giudice di
Pace le valutazioni che riguardano le prove;
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comunitarie. Nel caso di specie l’appellante avrebbe dovuto

con il quarto motivo chiede di formulare, in via
subordinata, un quesito interpretativo alla Corte di Giustizia ai
sensi dell’articolo 267 del TFUE al fine di verificare se il diritto
fondamentale di ogni cittadino dell’unione di poter usufruire di
acqua salubre e pulita osta all’adozione da parte dello Stato

l’utilizzo di un parametro superiore, in deroga a quello
contenuto nella Direttiva;
il primo motivo, che presenta profili di inammissibilità, è
infondato;
il Tribunale, infatti, ha rilevato che l’appello rispettava in
tutto le condizioni di cui all’art. 342 cod. proc. civ., né il ricorso
illustra, su questo punto, le ragioni per le quali esso avrebbe
dovuto essere ritenuto inammissibile;
quanto ai limiti dell’appello avverso le sentenze pronunciate
secondo equità, si osserva che il Tribunale ha rilevato che la
causa doveva considerarsi decisa secondo equità (c.d. giudizio
necessario di equità) in considerazione dei limiti della domanda
risarcitoria (contenuta nella somma richiesta di euro 900,
esplicitamente indicata), senza che assumesse rilievo il fatto
che l’attore era titolare di un’utenza idrica, posto che ciò non
bastava a rendere obbligatoria la decisione secondo diritto.
Sulla base di detta premessa, il Tribunale ha correttamente
osservato che l’unica impugnazione ammessa era l’appello a
motivi limitati (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) e che
l’appello era da ritenere ammissibile, avendo la Presidenza del
Consiglio dei Ministri invocato la violazione di una direttiva
comunitaria e della normativa interna di recepimento, oltre che
per il fatto che il Giudice di pace aveva liquidato il danno, a
dire della parte appellante, senza alcun accertamento sull’an
debeatur;
Ric. 2016 n. 25268 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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membro di decreti amministrativi con i quali venga prorogato

a fronte di tale impostazione, la censura in esame lamenta
la violazione delle regole in tema di appello a motivi vincolati,
ma la doglianza non supera, in effetti, la ratio decidendi della
sentenza impugnata; il Tribunale, infatti, dopo aver premesso
che l’odierno ricorrente aveva invocato in primo grado una

l’Avvocatura dello Stato aveva invece escluso, nell’atto di
appello, che tale violazione vi fosse ed ha in questo ravvisato la
ragione giustificatrice dell’ammissibilità dell’appello;
né può sostenersi – come vorrebbe la parte ricorrente che tale violazione rappresenti «l’oggetto della controversia»,
quasi come se il ricorrente dovesse indicare qualcosa in più,
rispetto alla presunta violazione della direttiva, perché
quest’assunto si tradurrebbe nella creazione di una sorta di
limite esterno (ulteriore) che la lettera e lo spirito dell’art. 339,
terzo comma, c.p.c, certamente non prevedono;
in altri termini, quindi, l’appello è da ritenere certamente
ammissibile quando la lesione della norma costituzionale o
comunitaria costituisce la causa petendi della domanda;
il secondo motivo, che presenta profili di inammissibilità, è
comunque infondato;
la sentenza impugnata ha ricostruito i termini della vicenda
ed ha posto in luce che il Governo italiano aveva attivato,
secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’invocata direttiva, due
periodi triennali di proroga, l’uno dal 2004 al 2006 e l’altro dal
2007 al 2009. Perdurando la situazione di superamento del
tasso soglia di 10 microgrammi per litro, fissato dalla direttiva
citata, il Governo italiano aveva chiesto alla Commissione
europea un terzo periodo di proroga, invocando l’applicazione
del tasso soglia di 50 microgrammi per litro;

Ric. 2016 n. 25268 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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violazione della normativa comunitaria, ha spiegato che

la sentenza ha aggiunto che la Commissione Europea aveva
emesso due pronunce: la decisione n. 7605 del 28 ottobre
2010, con cui non aveva concesso deroghe per valori superiori
a 20 microgrammi per litro (cioè, non i 50 richiesti), e la
decisione n. 2014 del 22 marzo 2011, con cui aveva

per valori di arsenico non superiori a 20 microgrammi per litro
(salvo che per i bambini e le imprese alimentari);
da tali premesse il Tribunale ha tratto la conclusione per cui
la lettura coordinata delle due decisioni portava ad affermare
che fino alla data del 31 dicembre 2012 era stato autorizzato il
superamento della soglia dei 10 microgrammi ma entro i 20
microgrammi, mentre il raggiungimento della soglia di 50
microgrammi non era stato mai consentito. Poiché l’attore non
aveva provato che nell’anno 2010 fosse stata superata la soglia
ora indicata, ne conseguiva che la domanda doveva essere
respinta;
la ricostruzione operata dal Tribunale è corretta. Ed invero
l’art. 9 della direttiva suindicata, sostanzialmente recepito
nell’art. 13 del d.lgs. n. 31 del 2001, consente agli Stati
membri di stabilire deroghe ai valori di parametro ivi fissati,
per un periodo non superiore ai tre anni, previa richiesta alla
Commissione. Le deroghe sono al massimo due, salva la
possibilità, in casi eccezionali, di chiederne una terza, sempre
per un triennio;
risulta dall’Allegato I, parte B, al d.lgs. n. 31 del 2001, che
la soglia tollerata di arsenico nell’acqua potabile deve essere
contenuta entro 10 microgrammi per litro. La Commissione
Europea, nella decisione del 28 ottobre 2010, in risposta alla
deroga chiesta dall’Italia, ha dato conto che la presenza
dell’arsenico nell’acqua potabile poteva essere consentita, per
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autorizzato la deroga temporanea, fino al 31 dicembre 2012,

un periodo temporaneo, fino alla soglia di 20 microgrammi per
litro, mentre le più elevate soglie di 30, 40 e 50 microgrammi
non potevano essere autorizzate, perché tali da determinare un
rischio di insorgenza del cancro. Quella decisione, quindi, dopo
aver negato la richiesta proroga fino a 50 microgrammi (art. 1,

microgrammi (come si legge nel Considerando). La successiva
decisione del 22 marzo 2011 ha confermato la precedente,
consentendo la deroga fino al 31 dicembre 2012 per valori di
arsenico fino a 20 microgrammi per litro, fatta eccezione dei
bambini da zero a tre anni e delle imprese alimentari, e
ribadendo il divieto assoluto di potabilità per i valori superiori a
20 microgrammi;
il che equivale a dire che, per il periodo oggetto della
presente causa, cioè l’anno 2010, ogni richiesta risarcitoria
avrebbe dovuto dimostrare il superamento del suindicato tasso
soglia stabilito in via derogatoria temporanea; né è sindacabile
in questa sede il mancato superamento dell’onere della prova,
su questo punto, da parte del ricorrente;
a fronte di tale ricostruzione, il motivo in esame è generico
e dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza in
esame. Esso da un lato invoca senza fondamento la lesione dei
principi sull’onere della prova, posto che è evidente che è il
danneggiato a dover provare il fatto costitutivo della pretesa
risarcitoria (cioè il superamento della soglia); dall’altro si
attarda a contestare presunte errate interpretazioni delle
direttive senza considerare che il Tribunale ha dato una propria
ricostruzione dei fatti che non viene, in effetti, realmente
contestata;
la terza doglianza, ripetitiva di quella di cui al primo
motivo, è priva di fondamento;
Ric. 2016 n. 25268 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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comma 2), l’ha autorizzata fino alla soglia intermedia di 20

anche volendo tralasciare la scarsa chiarezza di alcuni
passaggi, è decisivo il fatto che la contestazione dei limiti entro
i quali può essere fatta oggetto di appello una sentenza del
giudice di pace non può riguardare anche il merito della
valutazione delle prove; in altri termini, è errato sostenere che

potesse sindacare la valutazione delle prove compiuta dal
Giudice di pace (tale sembra essere la censura per come è
sintetizzata in ricorso), perché tale affermazione non trova
alcun supporto normativo. Ed anzi, la Corte costituzionale,
occupandosi della legittimità costituzionale dell’art. 339, terzo
comma, c.p.c, ha evidenziato che l’appello avverse le sentenze
del Giudice di pace pronunciate secondo equità, «pur limitato
al controllo di vizi specifici, è comunque caratterizzato dalla sua
essenza di mezzo a critica libera derivante dall’effetto
devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado»
(ordinanza n. 304 del 2012);
è poi da aggiungere, ad abundantiam, che non è contestata
la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che
l’interessato non aveva in alcun modo documentato l’effettivo
esborso per l’acquisto dell’acqua minerale in luogo di quella
fornita dal Comune;
il rigetto dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del
quarto, col quale si chiede di rimettere una questione
pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia
dell’Unione europea, posto che è chiara l’irrilevanza della
sollecitata rimessione;
il ricorso, pertanto, è rigettato. Nulla per le spese non
avendo l’amministrazione espletato attività processuale in
questa sede;

Ric. 2016 n. 25268 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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il Tribunale, una volta ritenuto ammissibile l’appello, non

sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 3, il 22 febbraio 2018.
Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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