Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20378 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 26/07/2019), n.20378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9101-2017 proposto da:

C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO ALESSANDRO PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2463/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità e in sub

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con quattro distinti ricorsi Autofficina C. s.r.l. chiedeva al Giudice di Pace di Reggio Emilia decreti ingiuntivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, per il pagamento dei corrispettivo dovuti per il servizio di custodia di veicoli (rispettivamente di Euro 331,47; Euro 926,35; Euro 503,58; Euro 480,55).

In seguito alla emissione dei decreti ingiuntivi, l’Amministrazione proponeva distinte opposizione, esponendo che la società ricorrente faceva parte dell’associazione temporanea d’imprese F.lli S., che aveva sin dal 2007 stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia un contratto di servizi di custodia di veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca; inoltre l’Amministrazione evidenziava come la società odierna ricorrente avesse proposto un autonomo ricorso per decreto ingiuntivo per ogni singolo veicolo tenuto in custodia. In base a tale rilievo eccepiva, essendo la fonte dell’obbligazione una sola, che tale condotta costituiva un abusivo frazionamento del credito, che comportava una forte lievitazione delle spese processuali ed un’elusione del contributo unificato.

Con sentenze n. 1075/2015 del 24/6/2015, n. 1286/2015 del 3/8/2015, n. 1294/2015 del 3/8/2015 e n. 1255/2015 del 23/7/2015, il Giudice di Pace di Reggio Emilia respingeva le opposizioni e confermava i decreti, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali.

Il primo giudice riconosceva che non c’era stato abusivo frazionamento del credito, perchè in relazione ad ogni singolo veicolo si formavano distinti rapporti di custodia, ciascuno con le sue particolarità e ciò comportava la necessità di radicare singoli e separati contenziosi.

Avverso le sentenze l’Amministrazione interponeva appello.

Riunite le impugnazioni, il Tribunale di Bologna le accoglieva.

Esso prendeva le mosse nell’analisi dall’art. 2 del contratto che disciplinava il rapporto: “L’erogazione dei corrispettivi dovuti (…) sarà disposta dietro presentazione di apposita fattura emessa, con cadenza mensile, in base alle prestazioni rese nel periodo, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione”.

Quindi negava che i crediti derivassero da autonomi contratti conclusi per comportamento concludente, essendosi invece in presenza di un unico rapporto dal quale derivavano crediti da contabilizzare mensilmente.

La cadenza mensile avrebbe potuto rendere legittima l’azione separata per ogni singola fattura mensile, mentre il creditore aveva emesso quattro fatture nei confronti della Prefettura per singole prestazioni; ha atteso che tutte scadessero per poi richiedere quattro distinti decreti ingiuntivi, opponendosi infine alla riunione delle cause in sede di opposizione.

Esso osservava che nella fattispecie, caratterizzata da pluralità di crediti derivanti da un unico contratto, la scelta del creditore, di agire separatamente per ciascuno dei crediti una volta emessa e scaduta la relativa fattura, rendeva applicabile, per identità di ratio, il principio di giurisprudenza sull’abusivo frazionamento del credito, pur essendo questo riferito al credito derivante da un unico rapporto.

Secondo il tribunale l’abuso del diritto trova la sua sanzione nella improcedibilità e non già nella riunione dei procedimenti, questo perchè, tramite la riunione, il creditore otterrebbe comunque ciò che gli spetta.

Al riguardo il tribunale poneva in luce che il creditore si era opposto alla riunione delle cause richiesta in primo grado dall’Amministrazione.

Per la cassazione della sentenza l’Autofficina C. S.r.l., ha proposto ricorso affidato a un unico articolato motivo;

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1175,1375 c.c. e 88 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Si evidenzia che nella fattispecie ricorreva l’ipotesi di una pluralità di rapporti distinti incardinati in un rapporto complesso, che trovava la sua origine nell’originario rapporto intercorso non fra l’Amministrazione e l’attuale ricorrente, ma con l’impresa capogruppo. Si aveva quindi che ogni intervento effettuato dalla Autofficina C. trovava la sua origine in autonomo rapporto, concluso per fatti concludenti, nell’ambito del contratto quadro con la capogruppo.

Occorreva poi considerare che si trattava di crediti distinti, ognuno originato da una separata e autonoma richiesta di intervento da parte dell’autorità e suscettibile di vicende separate, oggetto di separati inadempimenti, e con possibilità di valutazione e esiti diversi in sede giudiziale.

Avuto riguardo alla natura del rapporto una iniziativa unitaria poteva giustificarsi se l’amministrazione, invece di ignorare le richieste di pagamento, si fosse riconosciuta debitrice degli importi riferiti a più fatture.

In assenza di un tale riconoscimento, la proposizione di singole iniziative giudiziarie, ancor prima che giustificata, si atteggiava come necessaria per il creditore, diversamente esposto al rischio di vedere ritardata la soddisfazione della totalità dei crediti in relazione ad eccezioni relative a un singolo rapporto.

Si evidenzia inoltre che l’obbligo di fatturazione mensile previsto dal contratto (valorizzato dal tribunale) non imponeva di accorpare le quattro fatture, relative a prestazioni eseguite in mesi diversi, in un unica fattura.

Il ricorso è infondato.

Secondo il tribunale, in base al contratto che disciplinava il rapporto, le fatture non dovevano essere emesse per singola prestazione, ma mensilmente, in base alle prestazioni effettuate nel periodo.

Ciò posto il tribunale ha riconosciuto, in base al contratto, la teorica liceità di una separata azione del creditore per ogni fattura mensile. A questa affermazione di principio ha fatto seguito la constatazione che l’Autofficina aveva diversamente emesso fattura per singole prestazioni.

Tali affermazioni identificano una autonoma ratio decidendi, evidentemente fondata sull’assunto che il creditore, nell’azionare le singole fatture separatamente, aveva violato la previsione contrattuale.

Tale rilievo identifica una ratio decidendi autonoma, concorrente con la riconosciuta violazione del principio che vieta la moltiplicazione delle domande pure in presenza di crediti distinti, qualora l’iniziativa non risulti assistita da un oggettivo interesse del creditore al frazionamento del credito (in questo senso Cass., S.U., n. 4090/2017; n. 20714/2018).

Tale ratio, sufficiente da solo a giustificare la decisione, non è stata specificamente censurata.

Al riguardo il ricorrente si è infatti limitato al generico rilievo che “le prestazioni sono state eseguite in quattro mesi distinti”.

Al fine di minare il substrato della statuizione fondata sul contratto occorreva apposito motivo di ricorso volto a censurare o l’interpretazione del contratto data dal tribunale o a fare emergere l’esistenza di fatti, dedotti e non esaminati, che contraddicevano l’assunto della corte, secondo cui l’accorpamento operato dal creditore non costituiva violazione del contratto, ammessane la sua corretta interpretazione da parte del giudice di merito (Cass. S.U., n. 8053/2014).

Consegue l’inammissibilità della censura per difetto di interesse, in base al principio che “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 18641/2017; n. 22753/2011).

Il ricorso, pertanto, è rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00, oltre alle spese prenotate a debito;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 22 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA