Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20378 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 16/07/2021), n.20378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23881-2020 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

UTG – PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 91973/2019 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 21/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Prefetto di Napoli, con decreto adottato in data 25/11/2019, ha ordinato l’espulsione dal territorio dello Stato italiano di S.K., nato in Pakistan, al quale in pari data è stato notificato l’ordine di allontanamento entro sette giorni emesso dal Questore di Napoli.

Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario.

S.K. propone ricorso per cassazione con tre mezzi. L’Amministrazione è rimasta intimata.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:

I) Error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso l’esame di un fatto decisivo all’accertamento della legittimità dell’atto prefettizio impugnato, consistente nella comprensione della lingua italiana da parte dell’opponente che aveva dedotto di conoscere solo la lingua urdu, senza avere compiuto l’accertamento per verificare la effettiva conoscenza della lingua italiana e/o della lingua veicolare da parte dell’espellendo.

II) Error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso l’esame di un fatto decisivo all’accertamento della legittimità del decreto di espulsione, consistente nella condizione personale del ricorrente di richiedente asilo presso la Questura di Napoli, come documentato in atti, a seguito della presentazione di una nuova domanda.

III) Error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza, relativa alla violazione dell’art. 19 TUI e della Dir. n. 115/88/CE, art. 5, in relazione alla dedotta inespellibilità del ricorrente in virtù della sua provenienza dal distretto di (OMISSIS), sito a ridosso della frontiera indo/pakistana al confine con il (OMISSIS), territorio dilaniato da un conflitto decennale per la rivendicazione dell’autonomia della regione.

2. Il primo motivo, da esaminare con priorità, è fondato, alla luce del consolidato principio secondo il quale è nullo il decreto di espulsione che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata addotta l’irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi (e nella specie essa non afferma) ed il giudice ritenga plausibile l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 3676 del 08/03/2012; Cass. n. 14733 del 14/07/2015; Cass. n. 13323 del 28/05/2018).

Nel caso di specie, nell’ordinanza impugnata si legge che il provvedimento è stato tradotto nella lingua “veicolare” e non in quella del Paese dell’espellendo, precisando che l’impossibilità a provvedervi “e’ stata motivata e che l’attestazione dell’impossibilità è condizione necessaria e sufficiente perché il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della PA in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo” (fol. 2 del decr. imp.), ma senza che né l’Amministrazione né il giudice abbiano fatto le necessarie annotazioni richieste dal sopra illustrato orientamento di questa Corte.

Va aggiunto, a confutazione dell’argomento addotto dal Giudice di pace, che “In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto” (Cass. n. 11887 del 15/05/2018).

In conclusione, il decreto di espulsione deve ritenersi nullo e tale nullità non può dirsi sanata per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (Cass. n. 18878 del 2017; Cass. n. Cass. 22607 del 2015).

3. Gli altri motivi restano assorbiti.

4. In conclusione il decreto impugnato va cassato senza rinvio, potendosi decidere nel merito la causa a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, e per l’effetto cassa senza rinvio il provvedimento impugnato ed annulla il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente S.K.;

– Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 = per il giudizio di merito e Euro 2.100,00, per il giudizio di legittimità, compresi gli esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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