Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20378 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11184/2013 proposto da:

W.K.H., (OMISSIS), in persona del suo titolare e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MICHELE PALUMBO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MAGNANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO SALUSTRI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1787/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ALBERTO MICHELE PALOMBO;

udito l’Avvocato EMILIO SALUSTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1 febbraio – 2 aprile 2012 la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello proposto dal Comune di Roma – ora Roma Capitale – avverso sentenza del 15 marzo 2005 con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta avverso il Comune dal titolare di un ristorante situato in (OMISSIS), W.K.H., danni che secondo l’attore gli sarebbero derivati dalla installazione di un bagno pubblico per il Giubileo 2000 a poca distanza dall’ingresso del suo esercizio commerciale e che sarebbero consistiti in una diminuzione nell’anno 2000 dei suoi incassi. La Corte d’appello di Roma riformava in quanto non ravvisava prova del nesso causale tra l’installazione del bagno pubblico e la diminuzione degli incassi, non avendone il Tribunale esaminato le altre eventuali cause.

2. Ha presentato ricorso W.K.H. sulla base di un unico motivo che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 2043 c.c. e al nesso di causalità. Si difende con controricorso Roma Capitale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Nell’unico motivo il ricorso lamenta una pretesa non comprensibilità del ragionamento del giudice d’appello laddove ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto “valutare anche le altre svariate ipotetiche cause”. In questo modo sarebbe stato violato il regime normativo del nesso causale civile sotto forma del “più probabile che non”, e sarebbe stata altresì violata la ripartizione dell’onere probatorio, per cui l’attore non deve dimostrare l’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del suo diritto. Inoltre la corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. “laddove i limiti soggettivi ed oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo”, dalla pronuncia emergendo poi una “totale obliterazione di elementi che se debitamente valutati avrebbero condotto ad una diversa decisione”.

E’ più che evidente che il motivo viene plasmato attraverso un malgoverno logico-giuridico, in quanto miscela con un notevole grado di illogico disordine il vizio motivazionale preteso in rubrica, la violazione – pure pretesa in rubrica – di norme sostanziali (quanto al nesso causale ex art. 2043 c.c.), cui aggiunge anche un’improvvisa commistione di norme processuali (in riferimento all’art. 112 c.p.c.), agitando argomenti insostenibili, che mirano in effetti a esonerare l’attore da quell’onere probatorio che, nel suo lucido e ben comprensibile iter motivazionale, il giudice d’appello gli ha correttamente addebitato. Per di più il motivo è formulato in modo generico per quanto concerne l’assunto vizio motivazionale, dal momento che non indica neppure quali sarebbero gli elementi totalmente obliterati dal giudice d’appello.

Per tale conformazione – del tutto inadeguata al dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – dell’unico motivo del ricorso, questultimo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 4200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA