Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20377 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21205/2019 proposto da:

O.V.I., elettivamente domiciliato in VIA

PETRONIA N. 63 – POTENZA, presso l’avv. GABRIELLA CHIEFFI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

O.V.I., cittadino (OMISSIS), proponeva, in data anteriore al termine di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, come modificato dalla Legge di Conversione n. 46 del 2017, ricorso innanzi al Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale di Crotone, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva che, in seguito alla morte del padre, era stato costretto ad allontanarsi dalla Nigeria per via di contrasti ereditari insorti con uno zio, che aveva assoldato dei sicari per ucciderlo.

Respinto il ricorso, il richiedente proponeva appello innanzi alla Corte distrettuale di Potenza, che con sentenza n. 67/19 dichiarava inammissibile il gravame. Notificata (rette, comunicata) l’ordinanza al richiedente il 20.12.2017, l’impugnazione era ritenuta tardiva in quanto proposta con citazione notificata il 20.1.2018 (non festivo il 19.1.2018, giorno di scadenza del termine).

Contro tale sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (il primo, sulla dedotta violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., non numerato).

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione” in vista della partecipazione all’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale ultimo è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.l. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo (non numerato) motivo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.. Sostiene parte ricorrente che l’ordinanza di rigetto della domanda di protezione proposta dall’odierno ricorrente è stata comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria del Tribunale non il 20.12.2017, come erroneamente affermato nell’impugnata sentenza d’appello, ma il 21.12.2017, sicchè il gravame – introdotto con citazione notificata il 20.1.2018 – era stato tempestivamente proposto.

2. – Il motivo è inammissibile.

L’errore di tipo puramente percettivo, derivante, cioè, non da una premessa logico-giuridica sull’interpretazione di una norma o di un fatto, e dunque da un giudizio di tipo valutativo, ma da una mera svista nel compulsare gli atti, costituisce un errore di fatto rilevante quale vizio che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, può essere fatto valere solo con la revocazione ordinaria e non già con il ricorso per cassazione (giurisprudenza costante di questa Corte Suprema: cfr. tra le ultime, la n. 2712/19).

Nello specifico, parte ricorrente, sebbene abbia intitolato il motivo in esame sub specie di violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., assumendo, poi, che la Corte territoriale ne avrebbe inesattamente computato i termini, in realtà non prospetta altro se non una pura e semplice svista (20 piuttosto che 21 dicembre 2017) nell’identificare, ceteris paribus, la data di comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.

3. – L’inammissibilità del predetto motivo, non valendo quale idoneo mezzo d’annullamento della sentenza impugnata, assorbe l’esame delle restanti censure (peraltro inammissibili in questa sede, siccome aventi ad oggetto l’accertamento di merito che, a sua volta, pure è rimasto assorbito in appello per effetto della pronuncia d’inammissibilità del gravame).

4. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. – Nulla per le spese, non essendo il deposito in cancelleria di un mero “atto di costituzione” equiparabile ad un controricorso, così come disciplinato dall’art. 370 c.p.c..

6. – Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, a carico del ricorrente, il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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