Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20375 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 28/09/2020), n.20375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17522-2019 proposto da:

ARCO FELICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENTILE UMBERTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZUOLI, i persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RUBIERA N. 6, presso lo studio

dell’avvocato MARCO BAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAFFEI ROSINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10223/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza nr 10223/ 2018 rigettava l’appello proposto dalla società Arco Felice s.r.l. avverso la pronuncia nr 13745 del 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con cui era stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Pozzuoli per l’anno 2011 in relazione al possesso di un complesso immobiliare situato nel territorio comunale in località Arcofelice.

Il giudice di appello riteneva che l’accertamento dovesse considerarsi congruamente motivato sia per quel che attiene ai presupposti dell’imposizione sia per i fattori di calcolo.

Rilevava, alla luce delle risultanze di causa, che gli elementi acquisiti non consentivano di ritenere dimostrata l’inagibilità degli stabili o la loro non fruibilità.

Avverso tale sentenza Arco Felice propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il Comune di Pozzuoli.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza previsto dall’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 lamentando una omessa pronuncia in ordine al motivo di impugnazione con cui era stata censurata la sentenza di primo grado laddove aveva mancato di pronunciarsi in merito alla mancata applicazione da parte del Comune della norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6.

Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva che qualora si ritenga che la pronuncia impugnata abbia implicitamente rigettato le critiche sviluppate nell’atto di appello in merito alla mancata applicazione del menzionato art. 5 la decisione andrebbe comunque cassata per la non corretta valutazione del testo di legge.

Osserva che detta norma prevede nel caso di interventi di recupero ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1 lett. c, d ed e non una riduzione ma una diversa base di calcolo dell’imposta senza richiedere altre condizioni.

Rileva come costituisse un dato pacifico che la DIA del 14 gennaio 2010 era stata presentata per lavori di restauro e risanamento conservativo sicchè tale fatto avrebbe imposto l’applicazione della diversa base imponibile prevista dall’art. 5, comma 6 della normativa nazionale in tema di Ici.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1, violazione del Regolamento comunale Ici della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10. Censura infatti la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuta necessario per l’applicazione dell’art. 8 una dichiarazione di inagibilità rilevando che la stessa non sarebbe indispensabile nel caso di specie ove lo stato di abbandono era conosciuto dall’Ente impositore tramite strumenti idonei ad accertare lo stato dei luoghi.

Osserva comunque che ai sensi dello Statuto del contribuente, art. 6, comma 4, a quest’ultimo non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità con l’assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata non fa cenno alcuno alla questione relativa alla dedotta applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6.

Il silenzio serbato su questa tematica imponeva alla ricorrente di allegare la relativa deduzione avanti al giudice di merito e di indicare, in ossequio al principio di specificità del motivo, in quale atto tale deduzione fosse avvenuta; ciò in applicazione del costante orientamento di questa Corte secondo cui, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; ciò in quanto i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018, Cass. 27568/2017); Con riguardo alla pretesa richiesta di riduzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili Decreto n. 504 del 1992, ex art. 8 comma del (terzo motivo) va rilevato che,secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche nel caso di un fabbricato divenuto inagibile, l’imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore dell’area edificabile (Cass. 2019 nr 3282; Cass2019 nr 7982).

Occorre) peraltro sottolineare sulla base dell’esegesi letterale della fondamentale norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 comma 10, che è necessario una dichiarazione (“dichiarati”) di inagibilità o inabitabilità, cui consegua (congiuntiva “e”) non la non utilizzabilità in astratto, bensì la inutilizzazione in concreto (“di fatto inutilizzati”).

Orbene, mancava nella fattispecie la prova del presupposto principale: la dichiarazione conseguente all’accertamento dell’inagibilità o della inabitabilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.Tale dimostrazione incombeva alla parte contribuente, non solo per i noti principi regolatori dell’onere della prova, ma ancor più perchè veniva invocata una normativa di carattere sostanzialmente agevolativo, tale dovendosi considerare la riduzione dell’ICI del 50% (art. 8 comma 1 citato).

Corretta sotto questo profilo deve ritenersi la decisione impugnata che si è conformata agli indirizzi sopra indicati.

Il ricorso va rigettato le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pozzuoli delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto,ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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