Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20375 del 24/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.24/08/2017),  n. 20375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15049/2016 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43,

presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11475/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di N.M. dell’avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, relativo ad Irpef 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo.

In particolare, la C.T.R. riteneva che il contribuente non avesse fornito prova idonea a superare le risultanze degli indici di capacità contributiva.

Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione su unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione svolta dal contribuente nella memoria depositata ex art. 308 bis c.p.c., comma 2, scritto deputato solo all’illustrazione dei motivi del ricorso (Cass. n. 3471 del 22/02/2016). Dalla stessa prospettazione della parte privata risulta, infatti, che lo stesso era ritualmente costituito in grado di appello (cfr. Cass. n. 2631 del 05/02/2014).

2. L’unico articolato motivo – con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 – è manifestamente infondato.

Ed invero, nella sostanza, sotto l’egida della violazione di legge viene, inammissibilmente, censurato l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine all’inidoneità delle prove allegate dal contribuente.

Non sussistono neppure le dedotte violazioni di legge laddove la sentenza impugnata appare conforme ai principi ormai consolidati espressi in materia da questa Corte (tra le tante Cass. n. 5365/2014: Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

Il Giudice di appello ha, invero, con accertamento in fatto incontrastato ritenuto che la parte non aveva fornito alcuna prova delle fonti delle provviste finanziarie impiegate per il pagamento delle rate annuali del mutuo (non potendosi le stesse neppure essere individuate nei redditi del nucleo familiare e del coniuge del contribuente, fiscalmente a suo carico) e che tale onere non risultava assolto neppure in riferimento all’inerenza dei costi di gestione dell’autovettura rispetto all’esercizio di attività di impresa nè all’uso promiscuo.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA