Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20375 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 11/10/2016), n.20375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4943/2015 proposto da:
B.B., S.G., B.F.,
elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145/A,
presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ZIPOLI, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIUSEPPE TORRE giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrenti –
contro
T.G., BO.NU., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA
ODORISIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA BARBASSO
GATTUSO in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. 802/2014 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 16/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE TORRE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 27.6.1997 e confermata dalla Corte di Appello il 15.5.1998, S.F.P. e G. ed altri comproprietari di terreni siti in Palermo, contrada P. videro accolta la domanda di risoluzione del contratto di mezzadria – convertito in affitto agrario – stipulato con T.F..
In sede esecutiva, l’ufficiale giudiziario rinvenne nei luoghi oggetto di rilascio T.G., figlio di F., che contestò il diritto dei S. e degli altri procedenti ad eseguire la sentenza in relazione ad alcune porzioni del terreno accatastate alla partita (OMISSIS) del Comune di Palermo, assumendo che le stesse erano state acquistate dal medesimo T.G. e dalla moglie Bo.Nu. con rogiti risalenti all’anno (OMISSIS) e all’anno (OMISSIS).
La Corte di Appello, sospesa preliminarmente l’esecuzione della sentenza, ha accolto l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1, sul rilievo che era “pacifico… l’attuale possesso da parte degli opponenti, di alcune particelle facenti parte del fondo oggetto della condanna al rilascio” e che gli opponenti avevano provato relativi titoli di acquisto.
Ha pertanto accertato che la statuizione di rilascio del fondo contenuta nella sentenza opposta non comprendeva le particelle (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), in quanto appartenenti agli opponenti.
Ricorrono per cassazione S.G. nonchè B.F. (classe (OMISSIS)), B.F. ((OMISSIS)) e B.B., affidandosi a due motivi; resistono il T. e la Bo. a mezzo di controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo (che prospetta la violazione degli artt. 32, 101, 102, 107 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), ricorrenti censurano la sentenza per il fatto che al giudizio di opposizione non avevano partecipato tutti gli eredi del mezzadro/affittuario T.F., quale “controparte della sentenza in esecuzione opposta dal sig. T.G.”.
1.1. Al riguardo, la Corte ha “disatteso il rilievo degli opposti circa l’asserita disintegrità del contraddittorio per l’omessa chiamata in giudizio di T.F. (o dei suoi eredi), parte del giudizio agrario per il rilascio del fondo, stante che il predetto è deceduto in data 14.12.2006 ed erede dello stesso è T.G., che ha proposto l’opposizione di terzo”.
1.2. Il motivo è infondato, in quanto non risulta violato il principio secondo cui nel giudizio di opposizione di terzo ordinaria debbono essere presenti tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la sentenza impugnata (cfr., ex multis, Cass. n. 8103/1997).
La Corte di Appello ha infatti rilevato che nella causa era presente l’erede di T.F., usando un’espressione con cui ha mostrato di considerare l’opponente T.G. quale unico erede dell’originario mezzadro, in tal modo escludendo la “disintegrità del contraddittorio”.
Nè, d’altra parte, risulta che i ricorrenti abbiano provato, nell’ambito del giudizio di opposizione ordinaria, l’esistenza di altri eredi, ulteriori rispetto a quello individuato dalla Corte (e neppure hanno provveduto a trascrivere l’ordinanza di integrazione del contraddittorio che sarebbe stata emessa nel diverso giudizio di opposizione all’esecuzione): il ricorso contiene un generico riferimento alla “produzione in atti” che non soddisfa -evidentemente – le esigenze di specificità ed autosufficienza sottese all’art. 366 c.p.c., n. 6.
2. Col secondo motivo (“violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 948 e 2697 c.c., art. 360 c.p.c., n. 6”), i ricorrenti censurano la Corte per avere affermato che agli opponenti non era richiesta la prova rigorosa della proprietà gravante su chi agisce in rivendica in quanto T.G. era già nel possesso dei beni: si dolgono che la Corte non abbia valutato la circostanza che era stata “versata la prova documentale che gli odierni opponenti avevano esercitato il possesso con violenza e clandestinità”, con riferimento alle condotte – certificate dall’ufficiale giudiziario – che avevano impedito ai ricorrenti di rientrare nel pieno possesso della loro proprietà; assumono pertanto che, trattandosi di “possesso acquistato con violenza o clandestinità”, gli opponenti avrebbero dovuto “offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica, non ricorrendo in tale ipotesi la presunzione di legittimità del possesso che giustifica l’attenuazione del rigore probatorio qualora l’azione di accertamento della proprietà sia proposta da colui che sia nel possesso del bene”.
2.1. Il motivo è inammissibile per la novità della questione, giacchè la sentenza non affronta il profilo dell’acquisto violento o clandestino del possesso e i ricorrenti non hanno provato di averlo dedotto già davanti alla Corte di Appello.
La censura sarebbe peraltro infondata, in quanto ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’onere probatorio “attenuato” è la situazione di possesso in atto al momento in cui venne avviata l’esecuzione della sentenza opposta e non la circostanza che gli opponenti abbiano ostacolato tale esecuzione (affermandosi proprietari di parte dei beni sottoposti a rilascio).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
4. Trattandosi di controversia (agraria) sottratta al pagamento del contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 6227/2016).
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016