Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20374 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, (ud. 19/09/2018, dep. 26/07/2019), n.20374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3336/2018 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO

MOBILIA e ANTONIO CARDILE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 4648/2017 della CORTE D’APPELLO di

SALERNO,depositato il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Corte d’Appello di Salerno, con decreto del 9.6.2017, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione del decreto del 10.1.2014, con cui era stato dichiarato improcedibile il ricorso ex L. n. 89 del 2001, proposto da M.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e della Finanze, ingiungeva al predetto Ministero il pagamento della somma di Euro 9500,00, a titolo di equa riparazione;

la corte territoriale condannava il Ministero alle spese di lite ed ai compensi nella misura di Euro 540,00 per il giudizio di opposizione e di Euro 1468,00 per il giudizio di cassazione;

– per la cassazione del decreto, M.G. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

– in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4, recanti i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, per avere la corte territoriale liquidato il compenso in misura inferiore ai minimi tariffari dettati di cui al D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile, trattandosi di liquidazione successiva al 3.4.2014; con lo stesso motivo si deduce, ai sensi dell’art. 132 c.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., l’inesistenza della motivazione su un punto decisivo del giudizio, per avere la corte territoriale liquidato globalmente i compensi senza distinguere le spese del giudizio di primo grado da quelle del giudizio di rinvio;

il motivo è fondato;

è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (Corte Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, n. 19623; Cass. Civ., sez. LL, del 25/11/2011, n. 24890);

la Corte d’Appello di Salerno è incorsa nella denunciata violazione perchè ha liquidato cumulativamente, in Euro 540,00 complessive, le spese del giudizio di merito senza distinguere tra le spese del giudizio di primo grado e le spese del giudizio di rinvio;

l’importo liquidato è, inoltre, lesivo delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014, che detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, tenuto conto del valore della causa pari ad Euro 9500,00 (da Euro 5300,00 ad Euro 26.000,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.);

– considerato che, a motivo dell’esposto, il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in Euro 2415,00 per ogni grado di giudizio di merito (Euro 540,00 per la fase di studio, Euro 439,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria, Euro 910 per la fase decisionale) oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11, con distrazione in favore degli Avv.ti Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

ritenuto che sono state correttamente liquidate le spese per il giudizio di cassazione secondo i valori minimi;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, come in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per ogni giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia l’importo complessivo di Euro 2415,00 oltre spese generali ed accessori, distratto in favore Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia;

condanna il predetto ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli Avv.ti Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, liquida in Euro 1467,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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