Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20374 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PREDAPPIO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso

lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LAURICELLA GIOVANNI, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.U. nonchè Z.G., Z.C., ZA.

G., ZA.CE.ME. gli ultimi quattro quali figli ed

eredi di M.Z.M., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato PICCIONI DARIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI GIOVANNI,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1219/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

30.1.09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giovanni Lauricella che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 12 ottobre 2009 la Corte d’appello di Bologna, accogliendo il motivo d’appello proposto in via subordinata dai signori M.Z.M. e M.U., succeduti in corso di causa al signor M.V., nei confronti del Comune di Predappio avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 6 settembre 2004, in parziale riforma di essa ha disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio. La corte ha osservato che la sentenza di primo grado era affetta da un errore materiale, avendo condannato l’attore al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del Comune di Forlì, anzichè del Comune di Predappio, e che questo si era opposto alla correzione della sentenza, mostrando di non avere interesse alla decisione sul punto.

“Contro la sentenza, non notificata, ricorre il Comune di Predappio in data 8 aprile 2010, per due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

“Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

“Con il ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la corte d’appello, sulla base di un errore di fatto costituito dalla supposta mancata correzione dell’errore materiale incorso nella sentenza di primo grado, e dell’opposizione dello stesso Comune di Predappio alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, avrebbe deciso sul punto senza che nel giudizio nessuna delle parti avesse mai chiesto la correzione, che in realtà era stata già disposta con decreto in data 12 febbraio 2005.

Con il secondo motivo si censura la motivazione dell’impugnata sentenza sullo stesso punto, argomentando il disinteresse del Comune di Predappio alla correzione della sentenza, circostanza contraddetta dalla precedente istanza di correzione presentata dal comune di Predappio ed accolta, e sul fatto che in nessun caso il Comune di Predappio avrebbe potuto recuperare spese liquidate a favore di altro comune. Il ricorrente ha prodotto una copia della sentenza Tribunale di Forlì con annotazione in calce del provvedimento di correzione.

“Il ricorso è fondato sulla circostanza di fatto, ignorata dalla corte d’appello, che dell’errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado era già stata chiesta ed ottenuta la correzione dall’odierno ricorrente, che ne offre la dimostrazione con la produzione della sentenza corretta. Tuttavia la produzione del documento, che dovrebbe dimostrare quella circostanza, è inammissibile, a norma dell’art. 372 c.p.c., comma 1, trattandosi di documento del quale non si allega che sarebbe stato prodotto nel giudizio di merito.

“Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

3. La corte ha letto il ricorso e la relazione, della quale ha condiviso il contenuto e le conclusioni.

I ricorso è inammissibile. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA