Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20373 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20373 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13196/2017 R.G. proposto da
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO,
VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente contro’
TARANTINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI
32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO,
rappresentata e difesa da sé medesima;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

avverso la sentenza n. 3349/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 24/11/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
der 17/04/2018 dal consigliere Dott. rranco DE STEFANO;
rilevato che:

l’INPS ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della
sentenza n. 3349 del 24/11/2016, in causa iscritta al n. 2873/15

esecutivi proposta dal medesimo INPS contro il provvedimento del
14/10/2014 con cui il g.e. aveva concluso, disattendendo
l’opposizione dell’odierno ricorrente, con ulteriore ordinanza di
assegnazione l’espropriazione presso terzi (iscr. al n. 3353/14
r.g.e.) intentata ai suoi danni dalla Tarantino anche contro il terzo
pignorato Banco di Napoli per recuperare gli esborsi per imposta di
registro su precedente ordinanza di assegnazione (resa, a sua
volta, in esito al proc. es . n. 1002/13 r.g.e., sempre ad istanza
della Tarantino contro l’INPS e il terzo suo debitore Banco di
Napoli);
l’intimata resiste con controricorso;
è stata formulata proposta di definizione – per manifesta
fondatezza del secondo motivo, purché sia verificata l’ammissibilità
dell’opposizione agli atti esecutivi – in camera di consiglio ex art.
380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I.
25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma
semplificata;
la proposta del relatore non può essere condivisa, per l’evidente
inammissibilità del ricorso, la quale assume carattere dirimente di
ogni altra questione, in rito e nel merito: invero, nonostante
Ric. 2017 n. 13196 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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r.g., con cui il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione agli atti

l’impostazione originaria del ricorrente, l’opposizione è stata con
sufficiente univocità e chiarezza qualificata dal giudice che ha reso la
sentenza qui gravata come opposizione ad esecuzione (v. intestazione
della sentenza stessa, esordio del secondo paragrafo della
motivazione, secondo periodo della terza facciata, esordio dell’ultimo
periodo di questa), sicché quest’ultima, in applicazione del principio
dell’apparenza (che impone quale mezzo di impugnazione quello

giudice che ha reso il provvedimento da impugnare; al riguardo, tra
innumerevoli: Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563;
Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove richiami e
riferimenti alla giurisprudenza anche risalente; Cass. ord. 02/03/2012,
n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.), andava
impugnata con l’appello e non con il ricorso per cassazione (per un
caso sostanzialmente identico, v. già Cass. ord. 30/05/2018, n.
13544);
ne consegue la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso,
con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità (e delle quali non ha alcun senso disporre la pure invocata
attribuzione, visto che la controricorrente si difende da sé medesima);
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra
le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra innumerevoli altre: Cass.
Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n.
228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto dei presupposti ex art. 13
co 1-IV dpr 115/02 per il ricorrente. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente avv. Angela Tarantino,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 300,00 per

Ric. 2017 n. 13196 sez. M3 – ud. 27-06-2018
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risultante dalla qualificazione, quand’anche errata, dell’azione data dal

compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 27/06/2018.
1115 reside nte

U1 ,1\).

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